ART. 1

Oggetto e finalitą

1. Il presente decreto stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attivitą commerciale.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
3. La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalitą:
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertą di impresa e la libera circolazione delle merci;
b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilitą di approvvigionamento, al servizio di prossimitą, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonchč l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari.