Abrogato
vedasi il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Parte II (art. 149 e ss.)
D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77
Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
ART. 1
Ambito di applicazione
ART. 2
Potestà regolamentare
ART. 3
Servizio finanziario
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 23 ottobre 1998, n. 410 (Gazz. Uff. 30 novembre 1998, n. 280).
(2) Periodo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
(3) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.
CAPO II - BILANCI E PROGRAMMAZIONE
SEZIONE I - Il bilancio annuale di previsione
ART. 4
Principi del bilancio
(4) Periodo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
ART. 5
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
(5) Così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
ART. 6
Caratteristiche del bilancio
ART. 7
Struttura del bilancio
1. Il bilancio di previsione annuale è composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa.
2. La parte entrata è ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse, in relazione, rispettivamente, alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata.
3. I titoli dell'entrata per province, comuni, città metropolitane ed unioni di comuni sono:
Titolo I Entrate tributarie;
Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione;
Titolo III Entrate extratributarie;
Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;
Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti;
Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi.
4. I titoli dell'entrata per le comunità montane sono:
Titolo I - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione;
Titolo II - Entrate extraurbane;
Titolo III - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;
Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;
Titolo V - Entrate da servizi per conto di terzi.
5. La parte spesa è ordinata gradualmente in titoli, funzioni, servizi ed interventi, in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici, alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività ed alla natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio. La parte spesa è leggibile anche per programmi dei quali è fatta analitica illustrazione in apposito quadro di sintesi del bilancio e nella relazione previsionale e programmatica.
6. I titoli della spesa sono:
Titolo I Spese correnti;
Titolo II Spese in conto capitale;
Titolo III Spese per rimborso di prestiti;
Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi.
7. Il programma, il quale costituisce il complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente, secondo le indicazioni dell'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, può essere compreso all'interno di una sola delle funzioni dell'ente, ma può anche estendersi a più funzioni.
8. A ciascun servizio è correlato un reparto organizzativo, semplice o complesso, composto da persone e mezzi, cui è preposto un responsabile.
9. A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio.
10. Ciascuna risorsa dell'entrata e ciascun intervento della spesa indicano:
a) l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti da rendiconto del penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento e la previsione aggiornata relativa all'esercizio in corso;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
11. L'avanzo ed il disavanzo di amministrazione sono iscritti in bilancio, con le modalità di cui agli articoli 31 e 32, prima di tutte le entrate e prima di tutte le spese.
12. I bilanci di previsione degli enti locali recepiscono, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 3, della legge 19 maggio 1976, n. 335, e per quanto non contrasta con la normativa del presente decreto legislativo, le norme recate dalle leggi delle rispettive regioni di appartenenza per quanto concerne le entrate e le spese relative a funzioni delegate, al fine di consentire la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e l'omogeneità delle classificazioni di dette spese nei bilanci di previsione degli enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione regionali. Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione degli enti locali.
13. Il bilancio di previsione si conclude con più quadri riepilogativi.
14. Con il regolamento di cui all'articolo 114 sono approvati i modelli relativi al bilancio di previsione, inclusi i quadri riepilogativi, il sistema di codifica del bilancio ed il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, anche ai fini di cui all'articolo 111.
ART. 8
Fondo di riserva
ART. 9
Ammortamento di beni (6)
(6) Rubrica così sostituita dall'art. 3, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
(7) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
ART. 10
Servizi per conto di terzi
ART. 11
Piano esecutivo di gestione
(8) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
SEZIONE II - Allegati al bilancio di previsione annuale
ART. 12
Relazione previsionale e programmatica
1. Gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale.
2. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale. Illustra anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.
3. Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.
4. Per ciascun programma è data specificazione della finalità che si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate.
5. La relazione previsionale e programmatica fornisce la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente.
6. Per gli organismi gestionali dell'ente locale la relazione indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.
7. La relazione fornisce adeguati elementi che dimostrino la coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici, con particolare riferimento alla delibera di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), e relativi piani di attuazione e con i piani economico-finanziari di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
8. Con il regolamento di cui all'articolo 114 è approvato lo schema di relazione, valido per tutti gli enti, che contiene le indicazioni minime necessarie a fini del consolidamento dei conti pubblici.
8-bis. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni di consiglio o di giunta che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica (9).
(9) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.
ART. 13
Bilancio pluriennale
ART. 14
Altri allegati al bilancio di previsione
1. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:
a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, quale documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale;
b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce (10);
c) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e della legge 5 agosto 1978, n. 457 che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (11);
e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi (11).
e-bis) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (12).
(10) Lettera così modificata dall'art. 5, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
(11) L'art. 5, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.), ha così sostituito la lettera d) ed ha aggiunto la lettera e).
(12) Lettera aggiunta dall'art. 3, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.
ART. 15
Criterio di indicazione dei valori
SEZIONE III - Competenze degli organi in materia di bilanci
ART. 16
Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati
(13) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 23 ottobre 1998, n. 410 (Gazz. Uff. 30 novembre 1998, n. 280).
ART. 17
Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione
ART. 18
Regime dei prelevamenti dal fondo di riserva
ART. 19
Competenze dei responsabili dei servizi
(14) Articolo così sostituito prima dall'art. 6, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.), e poi dall'art. 3, D.Lgs. 23 ottobre 1998, n. 410 (Gazz. Uff. 30 novembre 1998, n. 280).
CAPO III - LA GESTIONE DEL BILANCIO
SEZIONE I - Le entrate
ART. 20
Fasi dell'entrata
ART. 21
Accertamento
1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza.
ART. 22
Modi di accertamento delle entrate
1. L'accertamento delle entrate avviene:
a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge;
b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta, di emissione di liste di carico o di ruoli;
c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.
ART. 23
Disciplina dell'accertamento
ART. 24
Riscossione
1. La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.
2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 52.
3. L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità e contiene almeno:
a) l'indicazione del debitore;
b) l'ammontare della somma da riscuotere;
c) la causale;
d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;
e) l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata, distintamente per residui o competenza;
f) la codifica;
g) il numero progressivo;
h) l'esercizio finanziario e la data di emissione.
4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore dell'ente, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione.
ART. 25
Versamento
SEZIONE II - Le spese
ART. 26
Fasi della spesa
ART. 27
Impegno di spesa
1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:
a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge.
3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 30. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati (15).
4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.
5. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi:
a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato;
c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;
d) con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate (16).
Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.
6. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese.
7. Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale e per quelle determinate che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto nella formazione dei bilanci seguenti degli impegni relativi, rispettivamente, al periodo residuale ed al periodo successivo.
8. Gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi in copia al servizio finanziario dell'ente, nel termine e con le modalità previste dal regolamento di contabilità.
9. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno. A tali atti, da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (17).
(15) Periodo aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.). Il comma 2 dello stesso art. 8 ha, inoltre, disposto che le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'esercizio 1995.
(16) Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.). Il comma 2 dello stesso art. 8 ha, inoltre disposto che le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'esercizio 1995.
(17) Comma prima sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.), poi modificato dall'art. 9, L. 15 maggio 1997, n. 127, e dall'art. 3, D.Lgs. 23 ottobre 1998, n. 410 (Gazz. Uff. 30 novembre 1998, n. 280).
ART. 28
Liquidazione della spesa
ART. 29
Ordinazione e pagamento
1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento delle spese.
2. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e contiene almeno i seguenti elementi:
a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
b) la data di emissione;
c) l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui;
d) la codifica;
e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché, ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA;
f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
h) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;
i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.
3. Il mandato di pagamento è controllato, per quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, dal servizio finanziario, che provvede altresì alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere.
4. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso l'ente locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.
SEZIONE III - Il risultato di amministrazione
ART. 30
Risultato contabile di amministrazione
ART. 31
Avanzo di amministrazione
1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.
2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 30, può essere utilizzato:
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 37;
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 36 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento (18);
d) per il finanziamento di spese di investimento.
(si veda in proposito la Circolare del Ministero dell'interno F.L. 25/97 del 1 ottobre 1997)
3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. Per tali fondi l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati (19).
(18) Lettera prima modificata dall'art. 9, L. 15 maggio 1997, n. 127, e poi così sostituita dall'art. 20, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.
(19) Così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.). Vedi, anche, l'art. 1, comma 160, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
ART. 32
Disavanzo di amministrazione
SEZIONE IV - Residui
ART. 33
Residui attivi
ART. 34
Residui passivi.
(19bis) Comma così modificato dall'art. 10, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
SEZIONE V - Princìpi contabili di gestione
ART. 35
Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese
(20) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.
ART. 36
Salvaguardia degli equilibri di bilancio
(21) Comma così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.), e poi così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 23 ottobre 1998, n. 410 (Gazz. Uff. 30 novembre 1998, n. 280).
(22) Comma così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
ART. 37
Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio
1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 36, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da :
a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali (23);
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (24).
2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 36, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 44 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.
(23) Lettera così modificata dall'art. 12, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
(24) Lettera così sostituita dall'art. 5, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.
ART. 38
Utilizzo di entrate a specifica destinazione
(25) Comma così modificato prima dall'art. 9, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi dall'art. 31, comma 35, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(26) Comma così modificato dall'art. 31, comma 35, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
ART. 39
Controllo di gestione
ART. 40
Modalità del controllo di gestione
1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente.
2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 70, comma 7.
ART. 41
Referto del controllo di gestione
CAPO IV - INVESTIMENTI
SEZIONE I - Principi generali
ART. 42
Fonti di finanziamento
1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, possono utilizzare:
a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;
c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 31;
f) mutui passivi;
g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.
ART. 43
Programmazione degli investimenti e piani economico-finanziari
SEZIONE II - Disciplina delle fonti di finanziamento e ricorso all'indebitamento
ART. 44
Ricorso all'indebitamento
ART. 45
Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento
1. La deliberazione di ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni :
a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni.
2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.
ART. 46
Regole particolari per l'assunzione di mutui
1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 45, l'ente locale può deliberare nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 49, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 25 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (27).
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'INPDAP e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni :
a) l'ammortamento non può avere durata inferiore a dieci anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto salvo quanto previsto da norme speciali (28);
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;
e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) ….. (29).
g) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro del tesoro con proprio decreto.
2-bis. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi titoli di spesa è data esecuzione dai tesorieri solo se corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti il rispetto delle predette modalità di utilizzo (30).
(27) Periodo aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
(28) Lettera così modificata dall'art. 13, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
(29) Lettera abrogata dall'art. 31, comma 32, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(30) Comma aggiunto dall'art. 31, comma 33, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
ART. 47
Attivazione di prestiti obbligazionari
SEZIONE III - Garanzie dell'ammortamento dei mutui e dei prestiti
ART. 48
Delegazione di pagamento
(31) Comma così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
ART. 49
Fideiussione
1. I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte.
2. La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi del comma 3, lettera e), dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche o integrazioni, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui al comma 1, dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte delle società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.
2-bis. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:
a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera (32).
3. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 46 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.
(32) Comma aggiunto dall'art. 15, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
CAPO V - IL SERVIZIO DI TESORERIA
Sezione I - Princìpi generali
ART. 50
Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria.
1. Gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:
a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica. Le società di cui alla presente lettera dovranno adeguare il capitale sociale a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le convenzioni per i servizi di tesoreria, scadute e non ancora assegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinnovate alle stesse condizioni con l'obbligo di mantenere il rapporto di lavoro del personale addetto in via esclusiva al servizio (33).
2.[In conformità all'articolo 32, comma 5, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, a richiesta dell'ente locale il concessionario della riscossione assume il servizio di tesoreria] (34).
(33) Comma così sostituito dall'art. 38, L. 18 febbraio 1999, n. 28, riportata alla voce Imposte e
tasse in genere.
(34) Comma abrogato dall'art. 9, L. 15 maggio 1997, n. 127.
ART. 51
Oggetto del servizio di tesoreria
ART. 52
Affidamento del servizio di tesoreria
(35) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
ART. 53
Responsabilità del tesoriere
ART. 54
Servizio di tesoreria svolto per più enti locali
ART. 55
Gestione informatizzata del servizio di tesoreria
Sezione II - Attività connesse alla riscossione delle entrate
ART.56
Operazioni di riscossione
ART. 57
Riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate, nonché di contributi di spettanza dell'ente
(36) Così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
Sezione III - Attività connesse al pagamento delle spese
ART. 58
Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere
ART. 59
Estinzione dei mandati di pagamento
ART. 60
Annotazione della quietanza
ART. 61
Disposizioni per i mandati non estinti al termine dell'esercizio
ART. 62
Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento
Sezione IV - Delle attività connesse alla custodia di titoli e valori
ART. 63
Gestione di titoli e valori
Sezione V - Adempimenti e verifiche contabili
ART. 64
Verifiche ordinarie di cassa
ART. 65
Verifiche straordinarie di cassa
ART. 66
Obblighi di documentazione e conservazione
1. Il tesoriere è tenuto, nel corso dell'esercizio, ai seguenti adempimenti:
a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;
b) conservazione del verbale di verifica di cassa di cui agli articoli 64 e 65;
c) conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge.
2. Le modalità e la periodicità di trasmissione della documentazione di cui al comma 1 sono fissate nella convenzione.
ART. 67
Conto del tesoriere
1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa.
2. Il conto del tesoriere è redatto su modello approvato col regolamento di cui all'articolo 114. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:
a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;
b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime;
d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
3. [Entro un mese da quando è divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del rendiconto prevista dall'articolo 69, il legale rappresentante dell'ente è tenuto a depositare presso la segreteria della competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti il conto del tesoriere, i suoi allegati ed ogni altro atto o documento richiesto dalla Corte stessa] (37).
4. [Qualora l'organizzazione del servizio di tesoreria lo consenta il conto stesso e le informazioni relative agli allegati di cui al comma 2, debitamente confermati quanto alla loro conformità agli atti d'ufficio, sono trasmessi alla Corte dei conti anche mediante strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione] (37).
(37) Comma abrogato dall'art. 10, L. 15 maggio 1997, n. 127.
Sezione VI - Anticipazioni di tesoreria
ART. 68
Disciplina delle anticipazioni di tesoreria
CAPO VI - RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE
ART. 69
Rendiconto della gestione
1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento. Il rendiconto deliberato è inviato all'organo regionale di controllo ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 45 e 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Per le province, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato alla Sezione enti locali della Corte dei conti per il referto di cui all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche e integrazioni.
4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione enti locali potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.
5. Sono allegati al rendiconto:
a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 55, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 57, commi 5 e 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.
6. Qualora l'organizzazione degli enti locali lo consenta il rendiconto è trasmesso alla Sezione enti locali anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.
ART. 70
Conto del bilancio
1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.
2. Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa, nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:
a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare.
3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui.
4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.
5. Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale. Le tabelle sono altresì allegate al certificato del rendiconto.
6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità dell'ente locale.
7. Il Ministero dell'interno pubblica un rapporto annuale, con rilevazione dell'andamento triennale a livello di aggregati, sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali indicati nella apposita tabella di cui al comma 5. I parametri a livello aggregato risultanti dal rapporto sono resi disponibili mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8. I modelli relativi al conto del bilancio e le tabelle di cui al comma 5 sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 114.
ART. 71
Conto economico
1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio.
2. Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale.
3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. È espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo.
4. Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi:
a) i risconti passivi ed i ratei attivi;
b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal
punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;
d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti;
e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;
f) imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.
5. Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto di materie prime e dei beni di consumo, la prestazione di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le spese di personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico dell'ente locale, gli oneri straordinari compresa la svalutazione di crediti, le minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori residui attivi. È espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico positivo (38).
6. Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici negativi, rilevando i seguenti elementi:
a) i costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i ratei passivi;
b) le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;
c) le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti;
d) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;
e) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa.
7. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti:
a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria al 3%;
b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%;
c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%;
d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;
e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20%;
f) altri beni al 20%.
8. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo.
9. Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.
10. I modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 114.
(38) Comma così modificato dall'art. 18, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
ART. 72
Conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali
1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.
2. Il patrimonio degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.
3. Gli enti locali includono nel conto del patrimonio i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme
restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.
4. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni
straordinarie, come segue:
a) i beni demaniali già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo; i beni demaniali acquisiti all'ente successivamente sono valutati al costo;
b) i terreni già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; per i terreni già acquisiti all'ente ai quali non è possibile attribuire la rendita catastale la valutazione si effettua con le modalità dei beni demaniali già acquisiti all'ente; i terreni acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono valutati al costo;
c) i fabbricati già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; i fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo;
d) i mobili sono valutati al corso;
e) i crediti sono valutati al valore nominale;
f) i censi, livelli ed enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione della rendita al tasso legale;
g) le rimanenze, i ratei ed i risconti sono valutati secondo le norme del codice civile;
h) i debiti sono valutati secondo il valore residuo.
5. Gli enti locali conservano nel loro patrimonio in apposita voce i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione.
6. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di un conto consolidato patrimoniale per tutte le attività e passività interne e esterne. Può anche prevedere conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.
7. Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari.
8. Il regolamento di contabilità definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore.
9. I modelli relativi al conto del patrimonio sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 114.
ART. 73
Relazione al rendiconto della gestione
ART. 74
Contabilità economica
ART. 75
Conti degli agenti contabili interni
1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, rendono il conto della propria gestione all'ente locale (39).
2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:
a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
b) la lista per tipologie di beni;
c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
d) la documentazione giustificativa della gestione;
e) i verbali di passaggio di gestione;
f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
3. Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.
4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall'articolo 114.
(39) Comma così modificato dall'art. 10, L. 15 maggio 1997, n. 127.
CAPO VII - RISANAMENTO FINANZIARIO
Sezione I - Princìpi generali
ART. 76
Ambito di applicazione
ART. 77
Dissesto finanziario
(40) Così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
ART. 78
Soggetti della procedura di risanamento
(41) Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, riportato al n. A/LXXVII.
ART. 79
Deliberazione di dissesto
4-bis. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2 si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997 (44).
(42) Comma così modificato prima dall'art. 20, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.) e poi dall'art. 7, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.
(43) Comma così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
(44) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 23 ottobre 1998, n. 410 (Gazz. Uff. 30 novembre 1998, n. 280).
ART. 80
Omissione della deliberazione di dissesto
ART. 81
Conseguenze della dichiarazione di dissesto
1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 92, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.
2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 89 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.
4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 89 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità (45).
4-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della L. 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo modificato dall'articolo 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di cinque anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile (46).
(45) Così sostituito dall'art. 21, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
(46) Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 15 settembre 1997.
ART. 82
Limiti alla contrazione di nuovi mutui sino all'approvazione
dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
(47) Così modificato dall'art. 22, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
ART. 83
Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento
ART. 84
Attivazione delle entrate proprie.
(48) Comma così modificato dall'art. 23, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
(49) Comma così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.
(50) Comma così modificato prima dall'art. 23, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.), e poi dall'art. 9, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.
(51) Comma così modificato dall'art. 23, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
Sezione II - Attività dell'organo straordinario di liquidazione
ART. 85
Composizione, nomina e attribuzioni dell'organo straordinario di liquidazione
1. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l'organo straordinario di liquidazione è composto da un singolo commissario; per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province l'organo straordinario di liquidazione è composto da una commissione di tre membri. Il commissario straordinario di liquidazione, per i comuni sino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra magistrati a riposo della Corte dei conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un'idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri. La commissione straordinaria di liquidazione è presieduta, se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato. Diversamente la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente. La commissione straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei suoi componenti (52).
2. La nomina dell'organo straordinario di liquidazione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. L'insediamento presso l'ente avviene entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina.
3. Per i componenti dell'organo straordinario di liquidazione valgono le incompatibilità di cui all'art. 102.
4. L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:
a) rilevazione della massa passiva;
b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
c) liquidazione e pagamento della massa passiva.
5. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla procura regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero dell'interno tramite le prefetture (53).
(52) Gli ultimi quattro periodi sono stati aggiunti dall'art. 10, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.
(53) Così sostituito dall'art. 24, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
ART. 86
Poteri organizzatori dell'organo straordinario di liquidazione
(54) Comma così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.
(55) Articolo così sostituito dall'art. 25, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.). Il comma 3 è stato poi così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.
ART. 87
Rilevazione della massa passiva.
1. L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione. Il termine è elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province (56).
2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione entro dieci giorni dalla data dell'insediamento, dà avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione (57).
3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:
a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 37 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 81, comma 2;
c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7 (57).
4. L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito (57).
5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l'organo straordinario di liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento dell'approvazione del piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e dall'eventuale attestazione di cui al comma 4 (58).
6. Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di rilevazione per insussistenza, totale o parziale del debito od avverso il mancato riconoscimento di cause di prelazione è ammesso ricorso in carta libera, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno si pronuncia sui ricorsi entro 60 giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti. La decorrenza del termine per la decisione vale quale rigetto del ricorso (58).
7. L'organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione (59).
7-bis. In caso di inosservanza del termine fissato dal comma 1, può essere disposta la sostituzione dell'organo straordinario di liquidazione, o di parte di esso. Il Ministero dell'interno stabilisce con proprio provvedimento il trattamento economico dei commissari sostituiti (60).
(56) Periodo aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.
(57) Comma così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342. Il comma 2 è stato, inoltre, così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 23 ottobre 1998, n. 410 (Gazz. Uff. 30 novembre 1998, n. 280).
(58) Comma così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.
(59) Così sostituito dall'art. 26, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
(60) Comma aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 18 dello stesso decreto. Lo stesso comma 7-bis è stato successivamente così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 23 ottobre 1998, n. 410 (Gazz. Uff. 30 novembre 1998, n. 280).
ART. 88
Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento
4-bis. Il fondo costituito ai sensi del comma 4 è finalizzato agli interventi a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Le eventuali disponibilità residue del fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate su richiesta motivata dell'organo consiliare e dell'organo straordinario di liquidazione dell'ente locale, secondo parametri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'interno, all'assunzione di mutui integrativi per necessità emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'articolo 89, nonché nei casi di cui al comma 12-bis del medesimo articolo 89. Il mutuo, da assumere con la Cassa depositi e prestiti, è autorizzato dal Ministero dell'interno, previo parere della commissione finanza ed organici degli enti locali. La priorità nell'assegnazione è accordata agli enti locali che non hanno usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4 (61).
(61) Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 23 ottobre 1998, n. 410 (Gazz. Uff. 30 novembre 1998, n. 280).
(62) Gli ultimi tre periodi sono stati aggiunti dall'art. 13, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.
(63) Così sostituito dall'art. 27, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.). Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 18, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.
ART. 89
Liquidazione e pagamento della massa passiva
1. Il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutività con il deposito presso il Ministero dell'interno, cui provvede l'organo straordinario di liquidazione entro 5 giorni dall'approvazione di cui all'art. 87, comma 1. Al piano è allegato l'elenco delle passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.
2. Unitamente al deposito l'organo straordinario di liquidazione chiede l'autorizzazione al perfezionamento del mutuo di cui all'art. 88 nella misura necessaria per il finanziamento delle passività risultanti dal piano di rilevazione e dall'elenco delle passività non inserite, e comunque entro i limiti massimi stabiliti dall'art. 88.
3. Il Ministero dell'interno, accertata la regolarità del deposito, autorizza l'erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.
4. Entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo l'organo straordinario della liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti in misura proporzionale uguale per tutte le passività inserite nel piano di rilevazione. Nel determinare l'entità dell'acconto l'organo di liquidazione deve provvedere ad accantonamenti per le pretese creditorie in contestazione esattamente quantificate. Gli accantonamenti sono effettuati in misura proporzionale uguale a quella delle passività inserite nel piano. Ai fini di cui al presente comma l'organo straordinario di liquidazione utilizza il mutuo erogato da parte della Cassa depositi e prestiti e le poste attive effettivamente disponibili, recuperando alla massa attiva gli importi degli accantonamenti non più necessari, su segnalazione del Ministero dell'interno, per scadenza dei termini di impugnativa del provvedimento di diniego di ammissione al passivo o per definitività della pronuncia sui ricorsi proposti ai sensi dell'art. 87, comma 6.
5. Successivamente all'erogazione del primo acconto l'organo straordinario della liquidazione può disporre ulteriori acconti per le passività già inserite nel piano di rilevazione e per quelle accertate successivamente, utilizzando le disponibilità nuove e residue, ivi compresa l'eventuale quota di mutuo a carico dello Stato ancora disponibile, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, in quanto non richiesta ai sensi del comma 2. Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l'ente locale è autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 88, comma 8, per il pagamento a saldo delle passività rilevate. A tale fine, entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, l'organo consiliare adotta apposita deliberazione, dandone comunicazione all'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento delle residue passività ad intervenuta erogazione del mutuo contratto dall'ente. La Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito erogano la relativa somma sul conto esistente intestato all'organo di liquidazione (64).
6. A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, di cui all'art. 88, e comunque entro il termine di 24 mesi dall'insediamento, l'organo straordinario di liquidazione predispone il piano di estinzione delle passività, includendo le passività accertate successivamente all'esecutività del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso il Ministero dell'interno.
7. Il piano di estinzione è sottoposto all'approvazione, entro 120 giorni dal deposito, del Ministro dell'interno, il quale valuta la correttezza della formazione della massa passiva e la correttezza e validità delle scelte nell'acquisizione di risorse proprie. Il Ministro dell'interno si avvale del parere consultivo da parte della Commissione di ricerca per la finanza locale, la quale può formulare rilievi e
richieste istruttorie cui l'organo straordinario di liquidazione è tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla comunicazione. In tale ipotesi il termine per l'approvazione del piano, di cui al presente comma, è sospeso.
8. Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno è notificato all'ente locale ed all'organo straordinario di liquidazione per il tramite della prefettura.
9. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione l'organo straordinario di liquidazione provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.
10. Con l'eventuale decreto di diniego dell'approvazione del piano il Ministro dell'interno prescrive all'organo straordinario di liquidazione di presentare, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, un nuovo piano di estinzione che tenga conto delle prescrizioni contenute nel provvedimento.
11. Dopo l'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno non sono ammesse richieste relative ad ulteriori debiti (65).
12. Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, l'organo straordinario della liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo regionale di controllo ed all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione (66).
12-bis. Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, è tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro dell'interno, su proposta della Commissione di ricerca per la finanza locale, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato (67).
(64) Comma così modificato prima dall'art. 24, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 e poi dall'art. 14, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.
(65) Comma così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, e poi abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 23 ottobre 1998, n. 410 (Gazz. Uff. 30 novembre 1998, n. 280).
(66) Così sostituito dall'art. 28, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
(67) Il comma 12-bis è stato aggiunto dall'art. 14, D.Lgs. 15 settembre 1997, n.. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 18 dello stesso decreto.
ART. 90
Debiti non ammessi alla liquidazione
(68) Comma così sostituito prima dall'art. 29, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.), e poi dall'art. 15, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.
(69) Comma così sostituito prima dall'art. 29, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno
1996, n. 149, S.O.), e poi dall'art. 15, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.
(70) Comma così modificato dall'art. 15, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 18 dello stesso decreto.
ART. 90-bis
Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti
(71) Comma così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 23 ottobre 1998, n. 410 (Gazz. Uff. 30 novembre 1998, n. 280).
(72) Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 23 ottobre 1998, n. 410 (Gazz. Uff. 30 novembre 1998, n. 280).
(73) Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 23 ottobre 1998, n. 410 (Gazz. Uff. 30 novembre 1998, n. 280).
(74) Articolo aggiunto dall'art. 16, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 18 dello stesso decreto.
Sezione III - Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
ART. 91
Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
(75) Comma così modificato dall'art. 30, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
ART. 92
Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
ART. 93
Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
(76) Comma così sostituito dall'art. 31, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
Sezione IV - Prescrizioni e limiti conseguenti al risanamento dell'ente locale
ART. 94
Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato
(77) Comma così modificato dall'art. 32, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
ART. 95
Durata della procedura di risanamento ed attuazione delle prescrizioni recatedal decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
(78) Sostituisce la lett. a) del comma 2 dell'art. 45, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Successivamente il presente comma è stato modificato dall'art. 33, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.) e poi abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 23 ottobre 1998, n. 410 (Gazz. Uff. 30 novembre 1998, n. 280).
ART. 96
Prescrizioni in materia di investimenti
ART. 97
Prescrizioni sulla pianta organica.
ART. 98
Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio
(79) Comma così modificato dall'art. 34, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
ART. 99
Modalità applicative della procedura di risanamento
(80) Così sostituito dall'art. 35, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
Capo VIII - Revisione economico-finanziaria
ART. 100
Organo di revisione economico-finanziaria
1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.
4. Gli enti locali comunicano al Ministero dell'interno ed al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina. Le modalità della comunicazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Gli enti locali provvedono, nel medesimo termine, a comunicare i nominativi dei revisori ai propri tesorieri (81) (82).
(81) Periodo aggiunto dall'art. 36, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
(82) Con D.M. 1° marzo 1996 è stata istituita la banca dati degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali.
ART. 101
Durata dell'incarico e cause di cessazione.
1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 47, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 105, comma 1, lettera d).
3. Il revisore cessa dall'incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie;
c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.
ART. 102
Incompatibilità ed ineleggibilità.
(83) Comma così modificato dall'art. 37, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
ART. 103
Funzionamento del collegio dei revisori
ART. 104
Limiti all'affidamento di incarichi
ART. 105
Funzioni
1. L'organo dei revisione svolge le seguenti funzioni:
a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 3, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;
(il secondo periodo è stato così sostituito dall'articolo 9, comma 3-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come introdotto dall'articolo 2, comma 20, della legge n. 191 del 1998)
c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
f) verifiche di cassa di cui all'articolo 64.
2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:
a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi degli enti locali;
b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 3, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile (84). Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle
impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione (85).
3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.
4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 100, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.
5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.
(84) Periodo così sostituito dall'art. 9, comma 3-bis, L. 15 maggio 1997, n. 127, nel testo integrato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(85) Gli ultimi 4 periodi sono stati aggiunti dall'art. 17, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.
Articoli 106
Responsabilità
Articolo 107
Compenso dei revisori
CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
SEZIONE I - Norme di carattere generale
ART. 108
Adeguamento dei regolamenti
1. I regolamenti di contabilità di comuni e province sono approvati nel rispetto delle sottoelencate norme del presente decreto, da considerarsi come princìpi generali con valore di limite inderogabile:
a) articoli da 1 a 18;
b) articoli 21, 24, comma 4, 25, comma 2, 27 e 29, comma 1;
c) articoli da 31 a 34;
d) articoli 35, commi da 1 a 4, e da 36 a 39;
e) articoli 43, 44, comma 1, 46 e 48;
f) articoli da 50 a 54, 58, commi 1 e 2, 62 e 64;
g) articoli da 67 a 99;
h) articoli 100, 102, 105, 106, 107, 111 e 116 (86).
2. Le rimanenti norme del presente decreto non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina (87).
(86) Lettera così sostituita dall'art. 9, L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(87) Articolo così sostituito dall'art. 9, L. 15 maggio 1997, n. 127.
ART. 109
Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali
(88) Articolo prima modificato dall'art. 38, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.), e poi così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 23 ottobre 1998, n. 410 (Gazz. Uff. 30 novembre 1998, n. 280).
ART. 110
Determinazione delle classi demografiche e della popolazione residente
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto valgono per i comuni, se non diversamente disciplinato, le seguenti classi demografiche:
a. comuni con meno di 500 abitanti;
b. comuni da 500 a 999 abitanti;
c. comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
d. comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
e. comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
f. comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
g. comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
h. comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
i. comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
l. comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
m. comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
n. comuni da 500.000 abitanti ed oltre.
2. Per le disposizioni del presente decreto legislativo che fanno riferimento alla popolazione degli enti locali va considerata, se non diversamente disciplinato, per i comuni e le province la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT, ovvero secondo i dati UNCEM per le comunità montane.
3. Per le comunità montane ed i comuni di nuova istituzione viene utilizzato l'ultimo dato disponibile riferito alla popolazione.
ART. 111
Consolidamento dei conti pubblici
1.Ai fini del consolidamento dei conti pubblici gli enti locali rispettano le disposizioni di cui agli articoli 25, 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 112
Obbligo di rendiconto per contributi straordinari
ART. 113
Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali (89)
1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, destinate a :
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili (90).
3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità (90) (91).
4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.
4-bis. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3 (92).
(89) Rubrica così modificata dall'art. 39, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
(90) Comma così modificato dall'art. 39, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
(91) Con sentenza 12-20 marzo 1998, n. 69 (Gazz. Uff. 25 marzo 1998, n. 12, Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, comma 3, nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini ivi indicati non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della delibera semestrale di quantificazione preventiva degli importi delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è
prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente.
(92) Comma aggiunto dall'art. 39, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
SEZIONE II - Norme di contabilità
ART. 114
Approvazione di modelli
1. Con regolamento da emanare, a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono approvati :
a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri riepilogativi;
b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa;
c) i modelli relativi al bilancio pluriennale;
d) i modelli relativi al conto del tesoriere;
e) i modelli relativi al conto del bilancio ivi incluse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali;
f) i modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione;
g) i modelli relativi al conto del patrimonio;
h) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili di cui all'articolo 75.
2. Con regolamento da emanare, a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (93), entro il 30 giugno 1996, è approvato lo schema relativo alla relazione previsionale e programmatica previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (94).
(93) Comma aggiunto dall'art. 39, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
(94) Così sostituito dall'art. 40, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.). Per il regolamento, vedi il D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326.
ART. 115
Tempi di applicazione
1. Le disposizioni relative alla struttura del bilancio di prevenzione contenute nel campo secondo si applicano a partire dall'esercizio finanziario 1996.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 71 si applicano, fatta salva la facoltà di anticipazione con la seguente modalità:
a) anno 1996 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane previste dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) anno 1997 comuni con popolazione da 40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a norma della lettera a);
c) anno 1998 comuni con popolazione da 5.000 a 39.999;
d) anno 1999 comuni con popolazione inferiore a 5.000.
3. Ai fini di cui al comma 2 per le città metropolitane vale l'anno fissato per i comuni di pari dimensione demografica, per le province vale l'anno fissato per il comune capoluogo, per le unioni di comuni vale l'anno fissato per il comune di maggiore dimensione partecipante all'unione e per le comunità montane vale l'anno fissato per il comune totalmente montano di maggiore dimensione facente parte della comunità.
3-bis. In deroga all'art. 31, per il primo anno di applicazione dei nuovi modelli e schemi di bilancio, di cui all'art 114, l'avanzo di amministrazione deve essere prioritariamente utilizzato per la reiscrizione dei residui passivi perenti (95).
(95) Comma aggiunto dall'art. 41, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
ART. 116
Completamento degli inventari e ricostruzione dello stato patrimoniale
(96) Il termine del 31 dicembre 1995 è stato prorogato al 31 maggio 1996 dall'art. 8, D.L. 27 ottobre 1995, n. 444.
ART. 117
Gradualità di ammortamento dei beni (97)
1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dall'anno 2000. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri di cui all'articolo 71:
a) per il 2000 il 6 per cento del valore;
b) per il 2001 il 12 per cento del valore;
c) per il 2002 il 18 per cento del valore;
d) per il 2003 il 24 per cento del valore (98).
2. In fase di prima applicazione dell'articolo 116 i beni mobili non registrati acquisiti dall'ente da oltre un quinquennio possono essere considerati, con modalità definite dal regolamento di contabilità, interamente ammortizzati.
(97) Rubrica così sostituita dall'art. 42, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
(98) Comma prima modificato dall'art. 8, D.L. 27 ottobre 1995, n. 444, e dall'art. 42, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.), poi sostituito dall'art. 1, comma 161, L. 23 dicembre 1996, n. 662, dall'art. 49, comma 4, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 31, comma 5, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
SEZIONE III - Norme sui servizi di tesoreria
ART. 118
Servizi di tesoreria affidati a soggetti non abilitati
SEZIONE IV - Norme sul risanamento finanziario degli enti locali
ART. 119
Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle piante organiche
COMUNI |
|
Fascia demografica |
Rapporto medio dipendenti/popolazione |
fino a 999 abitanti da 1.000 a 2.999 abitanti da 3.000 a 9.999 abitanti da 10.000 a 59.999 abitanti da 60.000 a 249.999 abitanti oltre 249.999 abitanti |
1/95 1/100 1/105 1/95 1/80 1/60 |
PROVINCE |
|
Fascia demografica |
Rapporto medio dipendenti/popolazione |
fino a 299.999 abitanti da 300.000 a 499.999 abitanti da 500.000 a 999.999 abitanti da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti oltre 2.000.000 abitanti |
1/520 1/650 1/830 1/770 1/1000 |
4. In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente.
5. I rapporti medi dipendenti-popolazione di cui al comma 3 si applicano anche agli enti locali che hanno dichiarato in precedenza il dissesto finanziario e non hanno ottenuto alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo l'approvazione da parte del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (100).
(99) Con D.M. 13 agosto 1996 (Gazz. Uff. 21 agosto 1996, n. 195) sono state determinate le medie nazionali pro-capite dei trasferimenti finanziari attribuiti per gli anni 1995 e 1996 alle amministrazioni provinciali e comunali per classi demografiche. Con D.M. 10 dicembre 1997 (Gazz. Uff. 20 gennaio 1998, n. 15), sono state determinate le medie nazionali pro-capite delle risorse di parte corrente delle province e dei comuni per il triennio 1997-1999.
(100) Così sostituito dall'art. 43, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
ART. 120
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378
a) ... (102);
b) ... (103);
c) ... (104);
d) ... (105);
e) ... (106);
f) ... (107);
g) ... (108);
h) ... (109);
i) ... (110);
l) ... (111);
m) ... (112);
n) ... (113);
o) ... (114);
p) ... (115);
q) ... (116);
r) ... (117);
s) ... (118).
(101) Il presente comma 3 è stato ampiamente modificato dall'art. 44, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.). Le modifiche sono state inserite nel testo del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378.(43) Abroga il comma 2 dell'art. 2, D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, riportato al n. A/XLIII.
(102) Abroga il comma 2 dell'art. 2, D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, riportato al n. A/XLIII.
(103) Sostituisce il comma 2 dell'art. 4, D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378.
(104) Sostituisce il primo periodo del comma 7 dell'art. 4, D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378.
(105) Sostituisce con i commi 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater, il comma 8 dell'art. 4, D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378.
(106) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 5, D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378.
(107) Sostituisce la lettera g) del comma 2 dell'art. 6, D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378.
(108) Aggiunge la lettera e-bis) al comma 3 dell'art. 6, D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378.
(109) Sostituisce la lettera e) del comma 5 dell'art. 6, D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378.
(110) Abroga il comma 6 dell'art. 6, D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378.
(111) Sostituisce il primo periodo del comma 7 dell'art. 6, D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378.
(112) Modifica il comma 2 dell'art. 10, D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378.
(113) Sostituisce con due periodi l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 11, D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378.
(114) Modifica il comma 2 dell'art. 12, D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, riportato al n. A/XLIII.
(115) Sostituisce la lettera e) del comma 4 dell'art. 14, D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378.
(116) Modifica la lettera e) del comma 4 dell'art. 14, D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378.
(117) Abroga la lettera d) del comma 5 dell'art. 14, D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378.
(118) Sostituisce l'art. 15, D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378.
ART. 121
Procedure di risanamento finanziario in corso
(119) Così sostituito dall'art. 45, comma 1, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.). I commi 2 e 3 dello stesso art. 45 hanno, inoltre, così disposto: "2. Nelle procedure di risanamento in corso conservano validità i piani di estinzione trasmessi al Ministero dell'interno entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Agli stessi si applicano, dopo l'approvazione da parte del Ministro dell'interno, le disposizioni in materia di liquidazione e
pagamento di cui all'art. 89 del decreto legislativo n. 77 del 1995, come modificato dal presente decreto legislativo. 3. Agli enti locali dissestati compresi nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 121 del decreto legislativo n. 77 del 1995, come modificato dal presente decreto legislativo, non si applica la disposizione relativa all'obbligo di avviso dell'avvio della procedura di rilevazione di cui al comma 2 dell'art. 87 del medesimo decreto legislativo ed il termine di cui al comma 1 del medesimo art. 87 è fissato in 150 giorni; i termini la cui decorrenza è stabilita alla data di insediamento dell'organo straordinario di liquidazione iniziano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo".
SEZIONE V - Norme sulla revisione economico contabile
ART. 122
Prima applicazione delle norme recate dall'articolo 107
SEZIONE VI - Norme finali
ART. 123
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le seguenti norme:
a) gli articoli da 166 a 174 e gli articoli da 179 a 181 del Regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;
b) gli articoli 96 e 147 del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
c) l'articolo 1, comma 4, e l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43;
d) l'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;
e) gli articoli 3, 5 e 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (120);
f) il decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 19 giugno 1979;
g) l'articolo 15 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, e l'articolo 5, comma 1, della legge di conversione 23 aprile 1981, n. 153;
h) l'articolo 1-quater, dal comma 3 al comma 11, l'articolo 3, comma 6, e l'articolo 3-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 (121);
i) l'articolo 1-bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 488;
l) l'articolo 1, comma 1, l'articolo 1-bis e l'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440;
m) l'articolo 4, commi 9 e 10, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;
n) l'articolo 22, comma 1, l'articolo 23, l'articolo 25 e l'articolo 27 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;
o) l'articolo 1, comma 2 e l'articolo 13, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;
p) l'articolo 6-quinquies, commi 1, 2, 4, 5 e 6, l'articolo 8-bis, l'articolo 12-bis, commi 4, 5, 6 e 7, e l'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80;
q) l'articolo 11, commi 1 e 1-bis, e l'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 (121).
2. Sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni non compatibili con i princìpi e le norme contenute nel presente decreto legislativo.
(120) Lettera così sostituita dall'art. 46, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149, S.O.).
(121) Lettera così corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile 1995, n. 83.
ART. 124
Entrata in vigore