DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE DECRETO PER LE MATERIE RADIOATTIVE E PER LE MACCHINE RADIOGENE
1. Materie radioattive 1.1 Sono soggette alle disposizioni del presente decreto ,salvo quanto diversamente disposto ai paragrafi 3 e 4, le attività indicate al comma 1, lettera b) dell'articolo 1 allorché si verifichino congiuntamente le condizioni di cui ai punti 1.2 e 1.3. 1.2. La quantità totale di radioattività è uguale o superiore a: a) 5 . 103 Bq per i radionuclidi appartenenti al Gruppo 1 di radiotossicità; b) 5 . 104 Bq per i radionuclidi appartenenti al Gruppo 2 di radiotossicità; c) 5 . 105 Bq per i radionuclidi appartenenti al Gruppo 3 di radiotossicità; d) 5 . 106 Bq per i radionuclidi appartenenti al Gruppo 4 di radiotossicità. 1.3.La concentrazione media dei radionuclidi, intesa come rapporto tra le quantità di radioattività dei radionuclidi e la massa di materiale in cui esse sono disperse, è uguale o superiore a 1 Bq / g. 1.4. La suddivisione dei principali radionuclidi nei quattro gruppi di radiotossicità è riportata nella Tabella 1-1 ed è aggiornata nelle forme e nei modi di cui all'articolo 1, comma 2. In attesa dell'aggiornamento i radionuclidi non riportati nella tabella devono essere considerati appartenenti al Gruppo 2, ovvero al Gruppo 1 se emettitori di radiazioni alfa, a meno che la loro appartenenza non sia altrimenti nota sulla base delle indicazioni dell'Unione Europea o di competenti organismi internazionali. 1.5. Ove siano presenti più radionuclidi appartenenti a gruppi diversi di radiotossicità, le condizioni previste nel punto 1.2 si intendono verificate allorché sia uguale o superiore a 1 la somma dei rapporti tra quantità di radioattività di ciascun radionuclide e quantità di radioattività relativa al Gruppo di radiotossicità di cui al punto 1.2 stesso. 1.6. Nel caso di radionuclidi in equilibrio secolare con i loro prodotti di decadimento, le quantità di radioattività di cui al punto 1.2. e le concentrazioni medie di cui al punto 1.3 sono quelle del radionuclide capostipite. Alcuni radionuclidi ai quali si applica tale disposizione sono riportati in Tabella I - 2.
2. Definizione di materie radioattive naturali 2.1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto sono considerate materie radioattive naturali l'Uranio naturale ( U nat ) ed il Torio naturale ( Th nat ), con i loro prodotti di decadimento. 2.2. L'Uranio naturale è formato da una miscela di U235, con concentrazione ponderale come si trova in natura ( 0,72% circa ), di U238 e dei prodotti di decadimento di tali radioisotopi. Il Torio naturale è formato da Th232 e dai relativi prodotti di decadimento. Le miscele di Uranio contenenti U235 in percentuale ponderale minore di quella sopra definita sono denominate Uranio impoverito. 2.3. Ai fini delle disposizioni del presente decreto, per capostipiti dell'U nat e del Th nat devono intendersi rispettivamente l'U238 ed il Th232.
3. Coltivazioni minerarie - Operazioni con minerali 3.1. Sono soggette alle disposizioni del presente decreto le lavorazioni minerarie di cui all'articolo 11, in cui si verifichi una delle seguenti condizioni. a) il minerale grezzo coltivato, nella sua composizione media, abbia un tasso di Uranio e / o Torio uguale o superiore all'1 per cento in peso; b) la concentrazione media annua di materie radioattive nell'aria inalata dai lavoratori risulti, in condizioni normali di ventilazione, uguale o superiore a 1/10 dei valori di concentrazione di cui alla tabella IV-3 dell'Allegato IV; c) l'intensità media di equivalente di dose nell'ambiente di lavoro, a distanza non inferiore a 0,1 m dal minerale in posto o abbattuto, sia uguale o superiore a 0.5 microSv / h; 3.2. Negli impianti di arricchimento di minerali e negli impianti in cui comunque si effettua una manipolazione di minerale, ivi inclusa la mera detenzione, le norme di cui al presente decreto si applicano, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al punto precedente, allorquando si raggiunga, in uno stadio qualsiasi del processo, un tasso di sostanze radioattive superiore all'1 per cento in peso di Uranio e / o di Torio.
4. Particolari attività 4.1. Sono soggette alle disposizioni del presente decreto, anche per quantità di radioattività o concentrazioni inferiori ai valori stabiliti nel paragrafo 1, le attività comportanti: a) la somministrazione di materie radioattive alle persone a scopo specifico diagnostico, terapeutico, di ricerca scientifica; b) l'aggiunta di materie radioattive, mirante a sfruttare la radioattività delle stesse, nelle attività di cui all'articolo 98, comma 1, e nei medicinali nonché l'importazione di tali beni; c) lo smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi provenienti dalle installazioni di cui ai Capi VI e VII; d) il riciclo di materiali contenenti sostanze radioattive dalle installazioni di cui ai Capi VI e VII. Ai fini delle presenti disposizioni, per riciclo si intende la cessione deliberata dei materiali a soggetti al di fuori dell'esercizio di attività di cui ai predetti Capi VI e VII, al fine del riutilizzo dei materiali stessi, anche attraverso lavorazioni.
5. Modalità di applicazione specifiche 5.1. Con i decreti emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto vengono stabilite condizioni ed eventuali modalità di applicazione del decreto stesso, per i seguenti casi: a) esposizioni al Radon ed ai suoi prodotti di decadimento, negli ambienti di lavoro; b) esposizioni alla radiazione cosmica; c) esposizioni derivanti da radionuclidi naturali, ivi inclusi quelli di cui al paragrafo 2, presenti in tracce significative in materiali e in prodotti; d) radionuclidi derivanti dalla ricaduta di esplosioni nucleari nelle concentrazioni in cui sono normalmente presenti nell'ambiente; e) radionuclidi presenti nell'ambiente per effetto dello smaltimento o dell'immissione in esso di effluenti o di rifiuti radioattivi o del riciclo di materiale; restano fermi gli obblighi stabiliti dal presente decreto per quanti effettuano lo smaltimento o il riciclo e quelli stabiliti all'articolo 25 del decreto citato per quanto attiene al ritrovamento di sorgenti; restano altresì fermi i poteri e gli obblighi relativi agli eventuali interventi di recupero; f) radionuclidi presenti in modo diffuso nell'ambiente a seguito di eventi di natura radiologica, che avvengano anche al di fuori del territorio della Repubblica; g) esposizioni al Radon e ai suoi prodotti di decadimento in ambienti diversi da quelli di cui alla lettera a). 5.2. Restano comunque ferme le disposizioni dì cui all'articolo 104 per i radionuclidi previsti alle lettere d), e f).
6. Esclusioni 6.1. Le disposizioni del presente decreto, ad eccezione di quelle relative al controllo sulla radioattività ambientale, di cui all'articolo 104, non si applicano ai radionuclidi derivanti da interazioni della radiazione cosmica, quali H3, Be7, C14, Na22, nelle concentrazioni in cui sono presentì in natura.
7. Macchine radiogene 7.1. Sono soggette alle disposizioni del presente decreto le macchine radiogene che abbiano una delle seguenti caratteristiche: 1) tubi, valvole e apparecchiature in genere, che accelerino particelle elementari cariche con energie: a) superiori a 20 keV b) superiori a 5 keV ed inferiori o eguali a 20 keV, quando l'intensità dell'equivalente di dose, in condizioni normali di funzionamento, sia eguale o superiore a 1 µSv / h a una distanza di 0,1 m da qualsiasi punto della superficie esterna dell'apparecchiatura; 2) tubi catodici in apparecchiature che forniscono immagini visive, quando l'intensità dell'equivalente di dose, in condizioni normali di funzionamento, sia eguale o superiore a 5 µSv / h a una distanza di 0,05 m da qualsiasi punto della superficie esterna dell'apparecchiatura.
TA.B I - 1 Suddivisione dei principali radionuclidi nei gruppi di radiotossicità. ( a ) Radiotossicità molto elevata ( gruppo 1 )omissis ( b ) Radiotossicità elevata ( gruppo 2 )omissis ( c ) Radiotossicità moderata ( gruppo 3 )omissis ( d ) Radiotossicità debole ( gruppo 4 )omissis