ART. 139
Contravvenzioni ai capi IV e VIII
1. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai dirigenti e dai direttori delle miniere:
a) chi viola gli articoli 12; 13, 15; 16; 17; 61, comma 3; 62, commi 2 e 4; 63, comma 2; 65; 67; 69, commi 1 e 3; 71; 73; 74; 75; 77; 83; 84, commi 1 e 2; 85, commi 1, 4 e 5; 86, commi 1 e 2; 87; 91; 92, comma 1, punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da tre a otto milioni;
b) chi viola gli articoli 14; 61, commi 2, 4 e 4-bis; 66; 72; 80, commi 2 e 3; 81, commi 3, 4 e 5, è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni (1).
2. Contravvenzioni commesse dai preposti:
a) chi viola gli articoli 61, commi 3 e 4; 67; 73; 74 è punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a un milione.
3. Contravvenzioni commesse dai lavoratori:
a) chi viola gli articoli 64; 68, 68-bis e 69, comma 2, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila (94).
4. Contravvenzioni commesse dagli esperti qualificati e dai medici addetti alla sorveglianza medica:
a) l'esercizio di funzioni tipiche degli esperti qualificati e dei medici autorizzati ad opera di soggetti non legittimati è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni;
b) chi viola gli articoli 79; 80, comma 1; 81, comma 1; 84, commi 5 e 6; 85, comma 5; 86, comma 3; 89; 90; 92, commi 2 e 3, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a tre milioni.
5. Contravvenzioni commesse nell'esercizio dei servizi di dosimetria:
a) chi viola gli obblighi di cui all'articolo 76 è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
(1) Lettera così modificata dall'art. 35, D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, con la decorrenza indicata nell'art. 42 dello stesso decreto.
(2) Lettera così modificata dall'art. 35, D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, con la decorrenza indicata nell'art. 42 dello stesso decreto.