ART. 21

Subappalto

  1. Ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni, nel capitolato d'oneri relativo all'appalto di lavori il soggetto aggiudicatore può chiedere all'offerente di comunicargli, nella sua offerta, la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, ferma la responsabilità dell'offerente medesimo.