ART. 53

Sanzioni ed interessi

  1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di lire centomila.
  2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.
  3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.
  4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano interessi moratori in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto (1) (2).


(1) L'art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l'art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell'art. 51 sopracitato che disponeva l'abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

(2) Articolo prima modificato dall'art. 17, comma 62, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.