Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di
forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e
88/295/CEE
ART. 9
Procedure di aggiudicazione
1. Nel bando di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle seguenti procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione della fornitura:
a) il pubblico incanto;
b) la licitazione privata;
c) l'appaltoconcorso;
d) la trattativa privata.
2. Si intende per:
a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare un'offerta;
b) licitazione privata, la procedura ristretta alla quale partecipano soltanto le imprese invitate dall'amministrazione aggiudicatrice;
c) appaltoconcorso, la procedura ristretta di cui alla lettera b), nella quale il candidato redige, in base alla richiesta formulata dall'amministrazione aggiudicatrice, il progetto della fornitura e indica le condizioni e i prezzi ai quali è disposto ad eseguirla;
d) trattativa privata, la procedura negoziata in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.
3. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a trattativa privata in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appaltoconcorso, oppure in caso di offerte che risultano inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli da 10 a 20, purché le condizioni iniziali della fornitura non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di gara, oppure ammettono alla trattativa privata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 15 e che, in occasione della precedente procedura aperta o ristretta, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di gara.
4. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara:
a) quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo l'esperimento di un pubblico incanto, di una licitazione privata o di un appaltoconcorso, purché le condizioni iniziali della fornitura non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa alla Commissione delle Comunità europee un'apposita relazione esplicativa;
b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
c) per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;
d) nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice non sia compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte o ristrette di cui al comma 2 o da quelle negoziate di cui al comma 3; le circostanze addotte non devono essere in nessun caso imputabili all'amministrazione stessa;
e) per le forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti d'uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora la sostituzione del fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; in tali casi la durata dei contratti e dei contratti rinnovabili non può, di regola, superare i tre anni.
5. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui al comma 1, lettere a), b) o c).