D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358

Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE

ART. 7

Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte per la licitazione privata, l'appalto-concorso e la trattativa privata


1. Nella licitazione privata e nell'appaltoconcorso di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), e nella trattativa privata di cui all'articolo 9, comma 3, il termine di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando di gara.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici, con le modalità di cui all'articolo 17, invitano simultaneamente e per iscritto tutti i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito, il cui contenuto minimo è indicato nell'allegato 6, è accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari.

3. Nella licitazione privata e nell'appaltoconcorso il termine di ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera di invito.

4. Il termine di cui al comma 3 può essere ridotto fino a ventisei giorni se sia stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 5, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera B; l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data.

5. Se richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

6. Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al comma 3 deve essere adeguatamente prorogato.

7. Le domande di partecipazione alle gare possono inoltrarsi per lettera, telegramma, telescritto, per telefono o per telecopia; le domande di partecipazione, quando sono fatte per telegramma, per telescritto, per telefono o per telecopia, sono confermate per lettera da spedirsi non oltre i termini di cui al comma 1.

8. Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti dai commi 1, 3 e 4, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i termini seguenti:

a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione del bando di gara;

b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data della lettera di invito a presentare offerte.

9. Nei casi di cui al comma 8, il termine indicato nel comma 5 è ridotto a quattro giorni, purché le informazioni complementari sul capitolato d'oneri siano state richieste in tempo utile.

10. Le domande di partecipazione e le lettere di invito a presentare offerte, nei casi di cui al comma 8, sono inoltrate per i canali più rapidi e, se inviate per telegramma, per telescritto, per telefono o per telecopia, sono confermate prima della scadenza dei termini di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) dello stesso comma.

11. Le offerte sono presentate con le modalità di cui all'articolo 6, comma 6.