D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358

Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE

ART. 15

Completamento e chiarimenti dei documenti presentati


1. Nei limiti previsti dagli articoli 11, 12, 13 e 14, le amministrazioni possono invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

2. Le amministrazioni sono tenute a rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni fornite dalle imprese concorrenti.