Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di
forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e
88/295/CEE
ART. 15
Completamento e chiarimenti dei
documenti presentati
1. Nei limiti previsti dagli articoli 11, 12, 13 e 14, le amministrazioni
possono invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti
in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
2. Le amministrazioni sono tenute a
rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni fornite dalle imprese
concorrenti.