D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 391
Attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE concernenti l'espletamento di attività economiche varie, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975, concernenti l'espletamento di varie attività economiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, della sanità, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della marina mercantile, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste, del turismo e dello spettacolo, per i beni culturali e ambientali, delle poste e delle telecomunicazioni e per le riforme istituzionali e gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
ART. 1
Campo di applicazione
ART. 2.
Requisiti di onorabilità e capacità finanziaria.
ART. 3
Informazione
Art. 4
Certificazione delle attività
ART. 5
Monografie professionali
ART. 6.
Capacità professionale
1. La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, richieste per l'accesso ad una delle attività di cui alla tabella A, o per l'esercizio della stessa, è fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio dell'attività stessa in altro Stato membro della Comunità economica europea, rilasciata dalle competenti autorità di tale Stato.
2. La certificazione deve comunque comprovare che l'attività è stata esercitata:
a) per sei anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda;
b) per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente di azienda, quando l'interessato abbia conseguito, per l'attività in questione, una formazione preliminare di almeno tre anni attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida dagli organismi professionali competenti;
c) per tre anni consecutivi, a titolo indipendente, quando l'interessato abbia esercitato a titolo dipendente l'attività in questione per almeno cinque anni;
d) per cinque anni consecutivi con funzioni direttive, di cui un minimo di tre anni con funzioni tecniche implicanti la responsabilità di almeno un settore dell'azienda, quando l'interessato abbia conseguito, per l'attività in questione, una formazione preliminare di almeno tre anni, attestata da un certificato riconosciuto valido dallo Stato o giudicata pienamente valida dagli organismi professionali competenti.
3. L'autorizzazione ad esercitare le attività in questione è concessa su richiesta, allorché le attività attestate corrispondono nei punti essenziali alle monografie professionali di cui all'art. 5, comma 2, e siano soddisfatte le altre condizioni eventualmente previste dalla legge.
4. La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, eventualmente richieste per l'accesso ad una delle attività di cui alla tabella B e alla tabella C, o per l'esercizio della stessa, è fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio dell'attività stessa in altro Stato membro della Comunità economica europea, rilasciata dalle competenti autorità di tale Stato.
5. Tale certificazione deve comunque comprovare che l'attività è stata esercitata:
a) per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda;
b) per due anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente di azienda, quando
l'interessato abbia conseguito, per l'attività in questione, una formazione preliminare, attestata da un certificato riconosciuto valido dallo Stato o giudicata pienamente valida dagli organismi professionali competenti;
c) per due anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda, quando l'interessato abbia esercitato a titolo dipendente l'attività in questione per almeno tre anni;
d) per tre anni consecutivi a titolo dipendente, qualora l'interessato comprovi di aver ricevuto, per l'attività in questione, una formazione preliminare, attestata da un certificato riconosciuto valido dallo Stato o giudicata pienamente valida dagli organismi professionali competenti.
6. Nei casi previsti dalle lettere a) e c) di cui ai commi 2 e 5, l'attività non deve essere cessata da oltre dieci anni alla data della presentazione della domanda con cui il cittadino di un altro Stato membro della Comunità economica europea chiede di esercitare le attività di cui trattasi.
7. Le disposizioni che stabiliscono per taluna attività un termine più breve si applicano anche ai cittadini degli altri Stati membri.
8. Sono fatte salve le disposizioni che subordinano l'accesso a taluna delle attività di cui al presente decreto al suo previo esercizio nello stesso ramo di attività che l'interessato intende esercitare, o in un ramo connesso, ovvero al possesso della relativa specifica formazione professionale.
ART. 7
Attività del dirigente d'azienda
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto è considerato come esercizio dell'attività di dirigente di azienda l'esercizio in un'impresa industriale o commerciale del settore professionale corrispondente con le mansioni di:
a) capo dell'azienda o di direttore di succursale;
b) sostituto dell'imprenditore o del capo dell'azienda, se tali mansioni implicano una responsabilità analoga a quella dell'imprenditore o del capo dell'azienda rappresentati;
c) dirigente con incarichi commerciali e responsabile di almeno un reparto dell'azienda.
ART. 8
Entrata in vigore
Tabella A
(prevista dall'art. 1, comma 1)
a) Pesca nelle acque interne.
b) Costruzione navale e riparazione navi.
c) Costruzione di materiale da trazione e rotabile ferroviario.
d) Costruzione di aerei (compresa la costruzione di materiale spaziale).
e) Servizio letti e di ristorazione su carrozze ferroviarie; manutenzione, riparazione e riclassamento del materiale rotabile e da trazione nelle officine di riparazione e pulizia del materiale stesso.
f) Manutenzione del materiale da trasporto urbano, suburbano e interurbano di viaggiatori.
g) Manutenzione di altri materiali da trasporto stradale di viaggiatori (quali automobili, autocarri, taxi).
h) Esercizio e manutenzione di opere ausiliarie di trasporto stradale (quali strade, gallerie e ponti stradali a pagamento, stazioni stradali, parcheggi, depositi di autobus e tram).
i) Attività ausiliarie relative alla navigazione interna (quali esercizio e manutenzione delle vie navigabili, porti ed altri impianti per la navigazione interna; rimorchio e pilotaggio nei porti, posa di boe, carico e scarico di battelli ed altre attività analoghe, quali salvataggio di battelli, alaggio ed utilizzazione di depositi di barche).
l) Poste e telecomunicazioni, limitatamente alle attività che non vengono esercitate in esclusiva dallo Stato, anche mediante concessione o appalto.
m) Lavanderia, lavaggio a secco e tintoria.
n) Studi fotografici: ritratti e fotografie commerciali, esclusa l'attività di fotoreporter.
o) Manutenzione e pulitura di immobili e di locali.
Tabella B
(prevista dall'art. 1, comma 1)
a) Agenzie di brevetti ed imprese di distribuzione dei canoni.
b) Trasporti su strada dei passeggeri, esclusi trasporti effettuati con autoveicoli.
c) Esercizio di condutture destinate al trasporto di idrocarburi liquidi e di altri prodotti chimici liquidi.
d) Biblioteche, musei, giardini botanici e zoologici.
e) Attività nel settore sportivo (quali gestioni di terreni sportivi, organizzazioni di riunioni sportive) escluse le attività di istruttore sportivo.
f) Attività di gioco quali scuderie di cavalli, gestione di terreni da gioco, campi di corse (sono, comunque, escluse le attività di lotteria, di concorsi pronostici e altre attività di gioco, il cui esercizio è riservato, per legge, ad enti od organismi pubblici).
g) Altre attività ricreative quali circhi, parchi di attrazione ed altri divertimenti.
h) Servizi domestici.
i) Istituti di bellezza ad attività di manicure e di massaggio facciale estetico, escluse le attività di pedicure, le scuole professionali di cure di bellezza e di parrucchiere, nonché le attività di massaggiatore chinesiterapeuta (massaggio sanitario, massaggio sportivo).
l) Disinfezione e lotta contro gli animali nocivi escluse le attività comportanti l'impiego di prodotti tossici.
m) Locazione di vestiti e guardaroba.
n) Agenzie matrimoniali e servizi analoghi.
o) Attività a carattere divinatorio e congetturale.
p) Servizi igienici ed attività connesse escluse le attività comportanti l'impiego di prodotti tossici.
q) Pompe funebri e manutenzione cimiteri.
r) Accompagnatore turistico o corriere ai sensi dell'art. 11, comma quarto, della legge 17 maggio 1983, n. 217.
s) Interpreti turistici.
Tabella C
(prevista dall'art. 1, comma 1)
a) Acquisto, vendita e somministrazione di merci in forma ambulante.
b) Acquisto, vendita e somministrazione di merci nei mercati coperti, con esclusione delle attività esercitate in posti fissi, e nei mercati scoperti.