ART. 24

Art. 17 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4, comma 2, legge n. 880/1986

Spese mediche e spese funerarie

  1. Le spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sono deducibili a condizione che risultino da regolari quietanze, anche se di data anteriore all'apertura della successione.
  2. Le spese funerarie risultanti da regolari quietanze sono deducibili in misura non superiore a lire due milioni.