ART. 20

(Art. 12 D.P.R. n. 637/1972)

Passività deducibili

  1. Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell'articolo 24 (1).
  2. La deduzione è ammessa alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli da 21 a 24.

(1) Comma così sostituito prima dall'art. 23, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e poi dall'art. 9. D.L. 29 aprile 1994, n. 260.