ART. 12
I prezzi determinati a norma del presente decreto e dei decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363, sono di diritto inseriti nei contratti se più favorevoli ai consumatori o agli utenti.
Il maggior prezzo corrisposto in violazione delle disposizioni predette può essere ripetuto entro sei mesi dal giorno del pagamento e, se questo termine sia scaduto alla entrata in vigore del presente decreto, entro sei mesi da questa data.