D. Lgs. Lgt. 5 luglio 1945, n. 429
Impianti di cimiteri destinati alla inumazione dei militari delle FF. AA. Delle Nazioni Unite, caduti in territorio Italiano durante la attuale guerra
ART. 1
Per l'impianto di cimiteri destinati alla inumazione dei militari delle Forze Armate delle Nazioni Unite, caduti in territorio italiano durante l'attuale guerra, si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 comma primo, 3, 4 e 5 del decreto-legge Luogotenenziale 23 giugno 1918, numero 896 (1).
La sistemazione e la manutenzione dei predetti cimiteri, comprese le piantagioni, l'erezione di monumenti, la vigilanza sanitaria, l'ordine e la chiusura dei cimiteri stessi, nonché la nomina dei custodi, possono essere affidati alle Amministrazioni comunali e anche ad Enti, regolarmente costituiti, che ne facciano richiesta. Le condizioni relative sono convenute fra il Comune o l'Ente ed il Ministero dei lavori pubblici.
Per la parte non regolata dalle disposizioni richiamate nel comma primo del presente articolo, sono osservate le disposizioni relative ai cimiteri comuni, stabilite dalla legge sanitaria e dal regolamento di polizia mortuaria approvato con R. decreto 21 dicembre 1942, n. 1880.
(1) Recante disposizioni per l'acquisto di aree cimiteriali eventualmente occorrenti per l'inumazione dei militari degli eserciti alleati e loro manutenzione. Si riportano gli articoli richiamati: " Art. 1. - Lo Stato acquista a proprie spese le aree eventualmente occorrenti per l'inumazione dei militari degli eserciti alleati, morti per ferite o malattie durante la guerra.
Art. 2. - Sono anche a carico dello Stato le spese per l'occupazione, delimitazione e manutenzione in perpetuo dei terreni destinati a cimiteri, a sensi dell'art. 1.
Art. 3. - L'impianto di ciascun cimitero, in località prescelta dalle autorità militari interessate, sarà approvato con decreto del prefetto, sentita la giunta municipale, su rapporto favorevole del medico provinciale e dell'ufficiale medico membro del consiglio provinciale sanitario, senza alcuna ulteriore formalità.
Art. 4. - Occorrendo procedere ad espropriazione, si procederà con le norme degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità delle opere avrà valore di dichiarazione di pubblica utilità.
Art. 5. - Tutti gli atti compilati in applicazione del presente decreto saranno esenti da bollo e non saranno assoggettati a tassa di registro o ad ogni altro diritto contemplato dalle leggi in vigore".
ART. 2
Alle opere occorrenti per l'impianto, la sistemazione e la manutenzione dei cimiteri di guerra per i militari delle Forze armate delle Nazioni Unite, caduti in territorio italiano durante la seconda guerra mondiale, provvede il Ministero dei lavori pubblici.
La gestione amministrativa e demandata alla Direzione generale della urbanistica e delle opere igieniche, e la gestione tecnica agli uffici del Genio civile.
Alla spesa di lire cento milioni occorrenti per i lavori di cui al precedente comma, si provvede con i fondi autorizzati per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito (2).
(2) Articolo così sostituito dal D.Lgs.C.P.S. 29 ottobre 1947, n. 1354.