Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare

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Art. 16
Ordinamento
1. L'organizzazione del Ministero della difesa è articolata nelle seguenti componenti:
a) uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;
b) area tecnico-operativa;
c) area tecnico-amministrativa;
d) area tecnico-industriale;
e) due uffici centrali;
f) Servizio assistenza spirituale;
g) Commissariato generale per le onoranze ai Caduti;
h) Circolo ufficiali delle Forze armate.
2. L'area tecnico-operativa è disciplinata nel capo III del presente titolo; l'area tecnico-amministrativa, articolata in non più di undici direzioni generali, ovvero nel minor numero risultante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, coordinate da un segretario generale, e gli uffici centrali sono disciplinati nel capo IV del presente titolo e nel regolamento; l'area tecnico-industriale è disciplinata nel capo V del presente titolo.

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Art. 18
Commissariato generale per le onoranze ai Caduti

1. Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti esercita le sue funzioni alla dirette dipendenze del Ministro della difesa, che ha il potere di nomina e di tutela dello stesso Commissario, oltre che di decisione in ordine ai dissensi tra il Commissario e le altre amministrazioni con cui deve raccordarsi al fine dell'espletamento delle sue funzioni.
2. Le competenze e le funzioni del Commissario generale per le onoranze ai Caduti sono disciplinati nel libro II, titolo II, capo VI, sezione III del presente codice.

Art. 254
Vigilanza e conservazione
1. Le zone monumentali di cui alla presente sezione sono poste sotto l'alta sorveglianza del Ministero della difesa - Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in guerra, che provvede alla loro delimitazione, custodia e conservazione, alla intangibilità dei monumenti e delle opere di guerra in esse esistenti e alla manutenzione delle strade d'accesso.
2. Il Ministero della difesa - Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in guerra provvede a far erigere e a mantenere stele romane nelle località del fronte di guerra - pur esse notevoli per azioni svoltesi - sulle quali non è stato collocato un particolare ricordo.

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SEZIONE III
SEPOLCRETI DI GUERRA ITALIANI

Art. 265
Nozione e qualificazione
1. I sepolcreti di guerra sono comprensivi di cimiteri, ossari e sacrari di guerra.
2. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla sezione IV del presente capo o da accordi internazionali, i sepolcreti di guerra, definitivamente sistemati nel territorio nazionale, fanno parte, con le loro dipendenze, del patrimonio dello Stato.

Art. 266
Organi e uffici

1. Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti in guerra, nel presente capo denominato <>, esercita le proprie funzioni alla diretta dipendenza del Ministro della difesa.
2. Al Ministro della difesa compete la nomina del Commissario e la vigilanza su di esso, l'organizzazione del Commissariato, e la decisione in caso di dissenso tra il Commissario e le altre amministrazioni con le quali questi debba prendere accordi per l'espletamento delle sue funzioni.

3. Le indennità dovute al Commissario sono stabilite con il decreto di nomina.
4. Alle dipendenze del Commissario opera l'ufficio centrale per la cura e per le onoranze dei Caduti in guerra.

Art. 267
Competenze
1. Il Commissario è competente in ordine a:
a) la sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra esistenti nel territorio dello Stato italiano, nonché di quelli esistenti all'estero contenenti salme di Caduti italiani;
b) gli accordi anche direttamente con i rappresentanti dei governi interessati per la sistemazione di caduti ex nemici e alleati in Italia e dei caduti italiani tumulati all'estero, in conformità alle disposizioni dei Trattati di pace;
c) gli accordi con le singole amministrazioni dello Stato e con gli enti locali e, tramite il Ministero degli affari esteri, con le rappresentanze dello Stato all'estero;
d) la conservazione delle zone monumentali di guerra, la raccolta di documentazioni e cimeli, la diffusione di notizie sui caduti e sulle vicende belliche, l'organizzazione delle visite e dell'assistenza religiosa ai sepolcreti di guerra.
2. Il Commissario è competente per il censimento, la raccolta, la sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle salme:
a) dei militari italiani morti in conseguenza della Grande guerra dal 24 maggio 1915 al 31 ottobre 1920;
b) dei militari e militarizzati italiani deceduti in conseguenza della guerra, sia nel territorio metropolitano sia fuori di esso, dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1946, purché' per i militarizzati è accertato, in sede di liquidazione della pensione di guerra ai familiari, che la morte fu dovuta al servizio di guerra;
c) dei militari e civili deceduti in stato di prigionia o di internamento successivamente al 10 giugno 1940;
d) dei partigiani e dei patrioti deceduti in conseguenza della lotta di liberazione dopo l'8 settembre 1943;
e) di tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia;
f) dei marittimi mercantili deceduti per fatto di guerra nel periodo 10 giugno 1940 -15 aprile 1946;
g) dei militari, dei militarizzati e dei civili italiani deceduti in conseguenza di eventi di guerra nelle ex colonie italiane dell'Africa, del Dodecaneso e nella guerra di Spagna;
h) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati preunitari a decorrere dal 4 marzo 1848;
i) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace.
3. Il Commissario provvede inoltre a:
a) la sistemazione delle salme degli italiani appartenenti a Forze armate operanti al servizio della sedicente repubblica sociale italiana, deceduti in conseguenza della guerra;
b) la sistemazione provvisoria delle salme dei militari appartenenti alle Forze armate delle Nazioni Unite deceduti in Italia durante la guerra 1940-1945, ove non vi hanno provveduto direttamente i rispettivi Stati e salva la competenza, per quanto riguarda l'impianto e la manutenzione di cimiteri destinati all'inumazione dei militari delle Forze armate delle Nazioni Unite caduti in territorio italiano durante la seconda guerra mondiale, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) alla sistemazione delle salme dei militari degli eserciti nemici caduti in Italia, nei limiti dell'articolo 4 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 e di quanto altro stabilito nei trattati di pace. (1)
4. Alle sistemazioni di cui al comma 2 e di cui al comma 3, lettera b) si farà luogo se e in quanto i congiunti non vi hanno provveduto, o non vi provvedano coi sussidi che il Commissario può mettere a loro disposizione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
5. I progetti tecnici delle opere da eseguirsi nei cimiteri di guerra dello Stato italiano sono compilati, di regola, a cura dell'ufficio centrale per le onoranze alle salme dei Caduti in guerra.
AGGIORNAMENTO (1)
Si riporta, in nota, il testo del comma 3 , lettera c) del presente articolo a seguito della modifica introdotta dall'avviso di rettifica in G.U. 01/06/2010, n. 126:
"c) alla sistemazione delle salme dei militari degli eserciti nemici caduti in Italia, nei limiti dell'articolo 4 ((della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929, ratificata dal regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1615)) e di quanto altro stabilito nei trattati di pace."
La suddetta modifica entra in vigore il 01/06/2010.


Art. 268
Contratti per le sepolture militari in Italia e all'estero
1. Il Commissario può provvedere agli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture relativi alla sistemazione delle sepolture militari, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione.
2. La sistemazione nei territori esteri delle salme dei militari e civili italiani è di regola affidata dal Commissario, tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, a organizzazioni o persone esistenti in detti territori. Solo eccezionalmente possono essere inviate missioni all'estero per tale scopo, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Per quanto riguarda le spese relative alla sistemazione delle salme di italiani caduti o deceduti all'estero in conseguenza della guerra, è data facoltà al Commissario di adottare provvedimenti in deroga alle norme di contabilità dello Stato e delle spese pubbliche.
4. Agli atti e ai contratti stipulati ai sensi del presente articolo è applicato il trattamento tributario stabilito per gli atti e contratti dello Stato.

Art. 269
Affidamento della sistemazione provvisoria delle salme ai comuni
1. Il compito della sistemazione provvisoria delle salme di cui al comma 2 e al comma 3 dell'articolo 267 nei cimiteri comunali può essere affidato, dal Commissario ovvero dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze, ai singoli Comuni, con l'osservanza delle direttive generali e particolari impartite di intesa, ove occorra, con il Ministero dell'interno.
2. In tal caso i Comuni hanno diritto al rimborso delle spese.

Art. 270
Localizzazione delle aree ed espropriazione
1. Nella scelta delle località per la sistemazione dei sepolcreti di guerra, va acquisito il parere preventivo del Ministero per i beni e le attività culturali se si tratta di zone che, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, hanno interesse artistico o archeologico, oppure di bellezza naturale o panoramica.
2. All'eventuale espropriazione si applica l'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Se necessario, il decreto ministeriale che dichiara la pubblica utilità dichiara altresì l'indifferibilità e urgenza ai fini dell'articolo 22-bis del citato testo unico.

Art. 271
Inventariazione e affidamento dei sepolcreti nel territorio nazionale


1. I sepolcreti, previa iscrizione negli inventari tenuti dall'amministrazione finanziaria, sono dati in consegna, ove possibile, a cura del Commissario mediante stipula di regolari atti, ai Comuni nel cui territorio si trovano, con l'obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo.
2. L'obbligo dell'iscrizione negli inventari tenuti dall'amministrazione finanziaria si riferisce anche ai diritti di uso costituiti a favore dello Stato su sepolcreti di guerra esistenti o sistemati a cura dei Comuni o di altri enti locali.
3. Le salme dei Caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione previsti dal regolamento di polizia mortuaria, e i comuni interessati hanno l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non sono definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.
4. A richiesta dei comuni interessati e mediante apposite convenzioni da approvarsi dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario, sono stabilite le somme da corrispondere dallo Stato a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle opere date in consegna e a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle sepolture di cui al comma 3.

Art. 272
Restituzione delle salme ai congiunti

1. Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario possono essere concesse ai congiunti su richiesta e a spese degli interessati.

Art. 273
Soppressione di cimiteri di guerra

1. È in facoltà del Commissario abolire i cimiteri di guerra che per l'ubicazione, per ragioni tecniche e per altri motivi non offrano la possibilità di uno stabile assetto.
2. I resti mortali esistenti nei cimiteri soppressi sono raccolti in cimiteri viciniori ovvero in appositi sacrari costruiti in località opportunamente prescelte.

Art. 274
Altre norme applicabili

1. Per quanto non stabilito nella presente sezione, vanno osservate le disposizioni relative ai cimiteri comuni stabilite dalla legge sanitaria e dal regolamento di polizia mortuaria.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 338, comma 1, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie, relative a una distanza minima di 200 metri dei cimiteri dai centri abitati e in genere da ogni edificio, non si applicano ai cimiteri militari di guerra, quando siano trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma.

Art. 275
Estensione della disciplina dei sepolcreti di guerra a sacrari nominati

1. Sono equiparati a tutti gli effetti ai cimiteri di guerra, e sono soggetti alla disciplina prevista nella presente sezione:
a) il Sacrario di Monte Zurrone (Roccaraso);
b) il Monumento sacrario dei 51 martiri di Leonessa (Rieti);
c) il Monumento sacrario dedicato al ricordo dei caduti e dei dispersi di tutte le guerre, denominato <> di Medea (Gorizia);
d) il Sacrario nazionale <> di Melle, in Valle Varaita (Cuneo);
e) il Tempio Sacrario di Terranegra con il museo dell'ex internato denominato <> (Padova).

SEZIONE IV
CIMITERI DI GUERRA STRANIERI IN ITALIA E CIMITERI DI GUERRA ITALIANI ALL'ESTERO

Art. 276
Acquisto e manutenzione di aree cimiteriali per l'inumazione dei militari degli eserciti alleati in relazione alla prima guerra mondiale

1. Sono a carico dello Stato le spese per l'acquisto, l'occupazione, delimitazione e manutenzione in perpetuo dei terreni destinati a cimiteri per l'inumazione dei militari degli eserciti alleati, morti per ferite o malattie durante la prima guerra mondiale.
2. La manutenzione di tali cimiteri può essere affidata ai comuni, nel cui territorio siano situati, o anche ad altri enti, regolarmente costituiti, che ne facciano richiesta. Le condizioni relative saranno convenute fra il comune o l'ente e il Commissario di cui alla sezione III.
3. L'impianto di ciascun cimitero, in località prescelta dalle Autorità militari interessate, è approvato con decreto del prefetto, sentita la giunta comunale, su parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, senza alcuna ulteriore formalità.
4. Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, si applicano le norme di cui alla sezione III del presente capo.

Art. 277
Salvezza di Trattati internazionali in materia di cimiteri di guerra

1. Sono fatte salve le leggi di autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali, comunque denominati, in materia di cimiteri di guerra stranieri in Italia, o di cimiteri italiani all'estero, e, segnatamente, a titolo esemplificativo:
a) il decreto legislativo 22 febbraio 1948, n. 88 e la legge 6 ottobre 1951, n. 1577, relativi ai cimiteri di guerra statunitensi; b) la legge 2 febbraio 1955, n. 262, relativa ai cimiteri di guerra di militari di Paesi del Commonwealth;
c) la legge 12 agosto 1957, n. 801, relativa ai cimiteri di guerra della Repubblica Federale di Germania in Italia e ai cimiteri di guerra italiani in Germania;
d) la legge 30 luglio 1973, n. 485, relativa ai cimiteri di guerra della ex Jugoslavia in Italia e ai cimiteri di guerra italiani nel territorio della ex Jugoslavia;
e) la legge 28 aprile 1976, n. 400, relativa ai cimiteri di guerra francesi in Italia e italiani in Francia.

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Art. 567
Stanziamenti e gestione dei fondi per i sepolcreti di guerra e sacrari equiparati

1. Le spese per l'attuazione dei compiti di cui all'articolo 267, ivi comprese tutte quelle connesse con le attività istituzionali e funzionali e con l'espletamento dei servizi e dei compiti attribuiti al Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in guerra, gravano sui fondi stanziati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.
2. La gestione dei fondi è demandata al Commissario generale il quale vi provvede con l'osservanza delle norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

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