D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Articolo 123
(Norma transitoria)

1. Resta fermo l'obbligo per gli enti locali di adeguare l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni di cui all'articolo 114; gli enti locali iscrivono per gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 2331 del codice civile, le aziende speciali nel registro delle imprese.

2. Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende speciali hanno posto in essere anteriormente alla data di attuazione del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

3. [Le norme del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, si applicano fino all'adeguamento delle aziende speciali alla disciplina del presente testo unico; si applicano altresė per l'esercizio del diritto di riscatto relativo ai rapporti in corso di esecuzione] (1) (2)

(1) Comma abrogato dal comma 12 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(2) Il presente articolo corrisponde al comma 3 dell'art. 4, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, ora abrogato.