D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali"
[Articolo 113
Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica)
Testo risultante a seguito delle censure di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 27/07/2004
1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano escluse dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni.
2. Gli enti
locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre
dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo
quanto stabilito dal comma 13.
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. è, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativiservizi.<\P>
4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
b) di imprese idonee,
da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:
a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a società a capitale misto pubblico privato, nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
c) a società a capitale interamente pubblico a
condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale
esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività
con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti
monopolistici, possono introdurre regole che assicurino una maggiore
concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel
rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella
scelta delle modalità di conferimento del servizio.
5 ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata
con l’erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza
pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono
all’esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete
esclusivamente mediante contratti di appalti o di concessione di lavori
pubblici, concluse a seguito di procedure ad evidenza pubblica, ovvero in
economia nei limiti di cui all’art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
all’art. 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata
con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il
soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione di
rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara
espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla
rete, sia l’esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto
ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il
gestore deve appaltare i lavori a terzi con la procedura ad evidenza pubblica
prevista dalla legislazione vigente.
6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società
che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici
locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza
pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società
controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate
o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma
4.
7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. [La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità
e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei
piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli
impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di
innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del
contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono
considerarsi integrative delle discipline di settore.] (1)
8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento
contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da
quelli del trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento,
unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla
base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva
gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di
proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al
nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro
porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani
di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto
da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora
ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.
10. è vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori
di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da
chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.
11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del
servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati
da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere
i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto
dei livelli previsti.
12. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria
partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad
evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale
cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti
in essere.
13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia
vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti,
degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale
interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli
impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati
della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei
gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente
Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta
gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4,
la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma
5.
14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti
e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1
sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere
autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano
rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non
superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale
o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso
stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite,
tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.
15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se
incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme
di attuazione".
15-bis. Nel caso in cui le disposizioni
previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di
transizione, ai fini dell’attuazione delle disposizioni previste nel presente
articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica
cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità
di apposita deliberazione dell’ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le
concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il
socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che
abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia
di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico
a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino
sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che
la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o
gli enti pubblici che la controllano. Sono altresì escluse dalla cessazione le
concessioni affidate alla data del 1 ottobre 2003 a società già quotate in borsa
e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano
concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a
capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a
collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza
pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque
allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle
concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza
pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una
data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di
particolari investimenti effettuati da parte del gestore.
15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un’impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all’intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni.
15-quater. A decorrere dal 1 gennaio 2007 si
applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti
dell’espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle
società partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanarsi ai sensi
dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Conferenza
unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il
Governo definisce le condizioni per l’ammissione alle gare di imprese estere, o
di imprese italiane che abbiano avuto all’estero la gestione del servizio senza
ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso,
sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti i tempi certi per
l’effettiva apertura dei relativi mercati.
(1) Periodi dichiarati
incostituzionali