ART. 8

Proroga termini in materia di ordinamento finanziario

e contabile degli enti locali

1. Il termine per l'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 114 del D.Lgs. n. 77 del 1995, per l'approvazione dei modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile, è prorogato al 30 novembre 1995 (1). Conseguentemente:

a) il termine previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 77 del 1995 per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità degli enti locali è prorogato al 30 giugno 1996. In caso di Inadempienza il Ministero dell'interno provvede a sospendere il pagamento della seconda rata 1996 dei trasferimenti ordinari agli enti locali (2);

b) il riaccertamento dei residui attivi e passivi previsto dal comma 3 dell'art. 70 del D.Lgs. n. 77 del 1995 è fissato per la prima volta al 30 aprile 1996 (2);

c) il termine del 31 dicembre 1995 previsto dall'articolo 116 del D.Lgs. n. 77 del 1995, per il completamento degli inventari e la ricostruzione degli stati patrimoniali, è prorogato al 31 maggio 1996 (2);

d) le disposizioni relative alla struttura del bilancio di previsione degli enti locali e quelle relative al conto economico, al conto del bilancio, al conto del patrimonio e al conto del tesoriere si applicano a partire dall'esercizio 1997. Conseguentemente le scadenze previste per l'applicazione della disciplina del conto economico di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 77 del 1995 sono così prorogate:

1) anno 1997 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane previste dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

2) anno 1998 per i comuni con popolazione da 40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a norma del n. 1);

3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000 a 39.999 abitanti;

4) anno 2000 per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

e) la gradualità nell'ammortamento di beni patrimoniali di cui al comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 77 del 1995 è così modificata:

1) per il 1997 il 6 per cento del valore;

2) per il 1998 il 12 per cento del valore;

3) per il 1999 il 18 per cento del valore;

4) per il 2000 il 24 per cento del valore;

f) la disciplina dei conti degli agenti contabili interni previsti dall'articolo 75 del decreto legislativo n. 77 del 1995 ha applicazione a decorrere dal 1996.

(1) Alinea così modificato dalla legge di conversione 20 dicembre 1995, n. 539.

(2) Lettera così modificata dalla legge di conversione 20 dicembre 1995, n. 539.