D.L. 18 gennaio 1993, n. 8

Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana il seguente decreto-legge:

ART. 1

Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità montane

  1. Per l'anno 1992 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti fondi: a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.589.000 milioni per le province, in lire 14.730.000 milioni per i comuni e in lire 151.000 milioni per le comunità montane; b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 511.000 milioni, per il 20 per cento alle province, per lire 16.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per cento alle province, per il 75 per cento ai comuni e per il 5 per cento ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane; c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1992, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1991, valutato in lire 11.522.414 milioni. Detto fondo è maggiorato, a decorrere dall'anno 1993, di lire 228.500 milioni, di cui lire 24.000 milioni per le province, lire 199.500 milioni per i comuni e lire 5.000 milioni per le comunità montane.
  2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1992, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 150 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 900 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato in lire 96.500 milioni a decorrere dall'anno 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il terzo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari (1).

2-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è abrogato (2).

2-ter. I mutui afferenti l'edilizia giudiziaria e carceraria e l'edilizia scolastica, con ammortamento a totale carico dello Stato, sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti in deroga ad eventuali limitazioni quantitative e qualitative della sua attività creditizia.

3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, a concedere ai comuni montani del centro-nord, non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali, fino ad un importo complessivo di lire 186.500 milioni, per la realizzazione di reti di metanizzazione. L'onere di ammortamento dei mutui contratti, stabilito in lire 20.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente alle comunità montane di cui i comuni stessi facciano parte (3).

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a lire 20.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1993, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7885 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

5. Per i mutui di cui ai commi 2 e 3 opera la sospensione prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

5-bis. La sospensione prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applica sino al 30 settembre 1993 per i mutui di cui al comma 2. Il rimborso degli oneri alla Cassa depositi e prestiti avviene a partire dal 1° gennaio 1995 (4).

6. Le disposizioni di legge e di regolamento relative all'attribuzione di contributi ordinari, perequativi, di investimenti e di altra natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'I.S.T.A.T., ovvero secondo i dati dell'U.N.C.E.M. per le comunità montane.

7. L'obbligo di rendiconto di cui all'articolo 25, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, si intende stabilito a carico di tutti gli enti locali e si applica con riferimento ai contributi straordinari assegnati agli enti stessi a decorrere dall'anno 1990. Per i contributi assegnati fino al 18 novembre 1992 il termine di sessanta giorni per il rendiconto decorre dal 28 febbraio 1993 (5).

(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

(2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

(3) Vedi, anche, l'art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(4) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

(5) Periodo aggiunto dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

 

ART. 2

Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali per i comuni

e per le comunità montane

  1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.
  2. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.
  3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti del 5 per cento, con esclusione dei comuni dissestati, in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 333 del 1992. La riduzione è applicata sulla quarta rata trimestrale.
  4. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana, per l'anno 1992, un contributo distinto in quote: a) una di lire 270 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno; b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani, da erogarsi entro il mese di ottobre 1992.
  5. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, e della quota residuale per le comunità montane, è subordinata alla presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione 1992 e del conto consuntivo 1990 disposta, rispettivamente, con i decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 19 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1991, e in data 10 settembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1991.

5-bis. …(6).
(6) Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68 aggiunge, a sua volta, un comma all'art. 29, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

 

ART. 3

Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali e per i comuni

1. A valere sul fondo perequativo di lire 1.066.400 milioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, per l'anno 1992, a ciascuna amministrazione provinciale, un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1992.

2. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui al citato articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 102.200 milioni, è attribuito alle amministrazioni provinciali dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per il settantacinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per il venticinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 415 del 1989.

3. La quota del fondo perequativo spettante alle amministrazioni provinciali, pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991, è corrisposta nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1992, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

4. A valere sul fondo perequativo di lire 6.444.600 milioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1992:

a) una quota complessiva di lire 6.344.600 milioni per assicurare a ciascun comune un contributo pari a quello perequativo spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1992; b) una quota complessiva di lire 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

5. Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 392.800 milioni, è distribuito tra i comuni, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per le finalità e con i criteri di seguito specificati:

a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 66 del 1989, valutate in lire 72.500 milioni;

b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1989 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge n. 66 del 1989, valutato in lire 65.000 milioni;

c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1990 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 415 del 1989, valutato in lire 65.000 milioni;

d) quanto a lire 16.000 milioni ai comuni capoluogo di provincia appartenenti all'ottava classe demografica di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 66 del 1989, per il 75 per cento con i criteri indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 415 del 1989, e per il 25 per cento con i criteri indicati all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 415 del 1989;

e) per la restante parte, valutata in lire 174.300 milioni a tutti i comuni, con i criteri indicati alla lettera d).

6. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni, pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991, è corrisposta nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1992, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

ART. 4

Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, mutui, contributi in conto capitale agli enti locali ed investimenti degli enti locali

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento, calcolati come segue:

a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1991 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80;

b) alle amministrazioni provinciali che non hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 422 per abitante; la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT. Nell'ambito di una quota del fondo investimenti, pari a lire 36.000 milioni, alle province che attivano l'approvazione dei piani di risanamento competono, oltre agli oneri finanziari accessori, una o più quote di contributi pari ciascuna a lire 1.241 per abitante, ai sensi dell'articolo 21;

c) ai comuni che non hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario ed a quelli che dopo la deliberazione dello stato di dissesto hanno già estinto i debiti pregressi per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 1.743 per abitante. Detto importo è maggiorato di lire 6,5 milioni, lire 7,5 milioni, lire 9 milioni, lire 10 milioni, lire 11 milioni e lire 12,5 milioni, rispettivamente, per i comuni non dissestati con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT. Nell'ambito di una quota del fondo investimenti pari a lire 36.000 milioni, detratti i contributi già attivati ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, ai comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario competono, oltre gli oneri finanziari accessori, una o più quote di contributi pari ciascuna a lire 7.930 per abitante, maggiorate ciascuna delle quote fisse previste all'articolo 5, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 6 del 1991, ai sensi dell'articolo 21;

d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di L. 484 per abitante; la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM).

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b), c) e d), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1992 anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre con riferimento agli esercizi 1988, 1989 e 1990, di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 415 del 1989, ed all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.

4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere b), c) e d), quelli di cui al comma 3, nonché quelli di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 310 del 1990, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1993, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite, entro il mese di novembre 1992, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati, a modifica delle procedure e dei criteri definiti dallo stesso articolo 4 del decreto-legge n. 65 del 1989, calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata, con interesse del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o per quelli con popolazione uguale o superiore.

5. Il termine del 28 febbraio 1992, fissato dal comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1991, per la presentazione dei certificati relativi ai mutui contratti dagli enti locali nel 1991, è stabilito al 31 marzo 1992.

6. Il limite all'assunzione dei mutui, di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 65 del 1989, non si applica ai mutui concessi ai comuni in dissesto per il consolidamento delle posizioni debitorie pregresse.

7. Agli enti che abbiano deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge n. 65 del 1989, è consentita la contrazione dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni, anche prima dell'emanazione del decreto del Ministro dell'interno relativo all'approvazione del piano di risanamento. Permane l'obbligo della deliberazione del piano finanziario che deve contenere le sole previsioni di spesa relative agli oneri di gestione. Le previsioni stesse debbono essere recepite integralmente nei bilanci di previsione da deliberare dopo l'approvazione del piano di risanamento.

8. I mutui previsti per il risanamento della situazione debitoria degli enti dissestati dal comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 sono autorizzati con decreto del Ministro dell'interno solo successivamente all'espletamento delle procedure di mobilità del personale in esubero di cui al comma 5 dello stesso articolo 25, all'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1991 ed all'articolo 21.

9. ....(7).

10. Per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 80.000 milioni per l'anno 1992 e di lire 75.000 milioni per l'anno 1993. Detto importo è distribuito, per il successivo riparto tra le comunità montane, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano con i criteri di cui al comma 9 (8).

11. Per il completamento delle opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della stessa legge e che attengano allo sfruttamento delle fonti energetiche alternative di cui alla legge 9 dicembre 1986, n. 896, i contributi di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono determinati in misura pari alla spesa dichiarata ammissibile.

12. In sede di concessione del mutuo autorizzato ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale; fatta salva ogni azione contro il tesoriere inadempiente, le somme eventualmente recuperate andranno a decurtazione del mutuo concesso.

13. Al comma 9 dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, le parole: "alla somma annuale il cui ammortamento sia coperto dal" sono sostituite dalle seguenti: "all'importo totalmente ammortizzabile con il".

14. ....(9).

15. Per i mutui contratti dagli enti locali ed assistiti dai contributi statali di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applica la sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 333 del 1992. La sospensione non si applica altresì per i mutui autorizzati con la legge 23 dicembre 1992, n. 505, a favore dei comuni delle zone del Belice colpiti dal terremoto del 1968 e di quelli della Sicilia occidentale colpiti dal terremoto del 1981 (10).

15-bis. Le quote di finanziamento previste dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, mediante mutui con ammortamento a prevalente o totale carico dello Stato ancora disponibili per mancato utilizzo o altra causa, possono essere redistribuite dalla Cassa depositi e prestiti entro il 30 giugno 1994 (11).

(7) Il comma che si omette sostituisce il secondo periodo del comma 5 dell'art. 5, D.L. 12 gennaio 1991, n. 6.

(8) Comma così modificato dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

(9) Il comma che si omette, modificato dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68 ha aggiunto un periodo all'art. 4, comma 9, D.L. 2 marzo 1989, n. 65.

(10) Periodo aggiunto dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

(11) Comma aggiunto e poi così modificato dall'art. 13, L. 24 dicembre 1993, n. 537.

 

ART. 4-bis

Contributi per interventi di riassetto territoriale

  1. Per interventi di riassetto territoriale, i cui progetti dovranno ottenere l'approvazione dell'Ufficio del genio civile di Pavia, sono assegnati lire 10.000 milioni nell'anno 1993 e lire 10.000 milioni nell'anno 1994, di cui lire 5.000 milioni per ciascun anno da destinarsi all'amministrazione provinciale di Pavia e lire 5.000 milioni alla comunità montana dell'Oltrepò Pavese.
  2. All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo, pari a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede, quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento destinato al Ministero dell'ambiante e, quanto a lire 5.000 milioni per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento destinato al Ministero dell'ambiente (12).

(12) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

 

ART. 5.

Ripartizione quote ICIAP versate all'erario

1. ...(13).

2. Le quote da redistribuire di cui all'articolo 12, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 151 del 1991, come sostituito dal comma 1, sono determinate al netto dell'importo utilizzato per le finalità di cui all'articolo 12, comma 18.

(13) Sostituisce il comma 4-bis all'art. 12, D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

 

ART. 6

Finanziamento degli espropri

1. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 6 del 1991, sono estese ai consorzi fra enti locali e si applicano alle definizioni intervenute sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le relative domande dovranno pervenire alla Cassa depositi e prestiti entro novanta giorni dalla stessa data (14).

2. Le concessioni di mutui con ammortamento a totale carico dello Stato per i maggiori oneri di esproprio di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, riguardano esclusivamente le acquisizioni di aree effettuate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, i cui oneri siano stati predeterminati in sede amministrativa ai sensi delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, nonché quelli riconosciuti da province e comuni ai sensi dell'articolo 12-bis del citato decreto-legge n. 6 del 1991, per le maggiori somme, anche a titolo di risarcimento danni per accessione invertita, occupazione senza titolo, interessi legali e svalutazione monetaria, comunque derivanti da:

a) sentenze passate in giudicato;

b) accordi bonari perfezionati su determinazioni dell'ufficio tecnico erariale competente per territorio ovvero su sentenza esecutiva o su consulenza di ufficio acquisita in sede giudiziaria;

c) indennità determinate ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o rideterminate ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, relative ad opere pubbliche o di interesse pubblico (14).

(14) Comma così modificato dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

ART. 7

Utilizzo di somme a specifica destinazione

1. ...(15).
(15) L'articolo che si omette, modificato dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

 

ART. 8

Assenze dal lavoro degli eletti nelle giunte comunali e provinciali

[1. L'articolo 4, terzo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816 si interpreta nel senso che agli eletti nelle giunte comunali e provinciali è attribuito il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per tutto il tempo delle adunanze delle giunte predette, con riferimento all'ora di convocazione e alla fine dei lavori, tenuto conto del tempo necessario per raggiungere il luogo dell'adunanza e per rientrare al posto di lavoro nonché del tempo necessario per il preliminare studio dell'ordine del giorno oltre che per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci e per i presidenti delle amministrazioni provinciali, da utilizzare per l'esercizio delle altre funzioni che agli stessi competono] (16).

(16) Articolo prima modificato dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68 e poi abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

 

ART. 8-bis

Indennità di carica degli amministratori degli enti locali

[1. Sono da considerare legittime le delibere relative all'adeguamento dell'indennità di carica degli amministratori degli enti locali, assunte tra un censimento e l'altro, che facciano riferimento alla popolazione residente nel comune, calcolata alla fine del penultimo anno secondo i dati dell'ISTAT] (17).

(17) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68 e poi abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

 

ART. 8-ter

Interpretazione autentica

  1. Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono applicabili a tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati senza esclusione alcuna (18).

(18) Aggiunto dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

ART. 9

Copertura tariffaria del costo di taluni servizi

  1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1993 apposita certificazione, a carattere definitivo, firmata dal legale rappresentante, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal presidente del collegio dei revisori dei conti o dal revisore dei conti, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che attesti il rispetto per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 415 del 1989. Le modalità della certificazione sono stabilite con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, in data 23 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 5 novembre 1992.
  2. Anche ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi, previsti dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 415 del 1989, gli enti locali ed i loro consorzi sono autorizzati, anche in corso d'anno, comunque non oltre il 30 novembre, a rideliberare in aumento le tariffe con effetto immediato, ovvero con effetto dall'anno in corso per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate.
  3. I comuni possono determinare le tariffe del servizio di trasporto funebre di cui all'articolo 16 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in misura non superiore al costo complessivo di gestione, in deroga all'articolo 17, comma 1, della L. 28 febbraio 1986, n. 41 (19).

(19) Comma così modificato dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

ART. 10

Disposizioni fiscali e tariffarie

1. Il termine del 1° agosto previsto dall'articolo 273 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è fissato al 31 ottobre.

2. Per l'anno 1992 sono stabiliti al 30 aprile 1992 i termini per l'adozione di deliberazioni comunali e provinciali in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, tasse sulle concessioni comunali, tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, canone per il disinquinamento delle acque.

3. Per ciascuno degli anni 1992 e 1993 i comuni possono aumentare fino al venticinque per cento, purché con identica percentuale per tutti i settori di attività e per tutte le classi di superficie, le misure di base dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni indicate nella tabella allegata al decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modificazioni ed integrazioni. È stabilito al 30 aprile di ciascuno degli anni 1992 e 1993 il termine per l'adozione della relativa deliberazione, immediatamente esecutiva (20).

4. Con effetto dall'anno 1992 sono abrogati l'articolo 6, L. 14 agosto 1991, n. 281, e l'articolo 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

4-bis. Per gli anni 1993 e 1994 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo annuo di lire 4.000 milioni. All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (21).

5. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, istituita dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, e successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, capo II, si applica anche all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali, con le esclusioni indicate al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.

6. Con la stessa decorrenza l'addizionale regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge n. 158 del 1990 ed al D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, ed al comma 5, sarà determinata da ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, in rapporto ai metri cubi di gas in essa erogati, in misura non inferiore a lire 10 al metro cubo e non superiore alla metà del corrispondente tributo erariale e comunque non superiore a lire 50 al metro cubo; qualora la metà del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a lire 10 al metro cubo l'addizionale sarà dovuta nella detta misura minima.

7. Qualora, per intervenute variazioni dell'imposta erariale di consumo sul gas metano, le tariffe dell'addizionale regionale a detto tributo dovessero risultare eccedenti i limiti massimi indicati al comma 6, dalla data dell'intervenuta variazione, l'addizionale regionale sarà dovuta nella misura massima consentita.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino a quando le regioni non avranno stabilito, con proprie leggi, la misura dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze indicate all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 261 del 1990, detta addizionale sarà dovuta nella misura minima di lire 10 al metro cubo.

9. L'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, istituita con l'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge n. 158 del 1990 e con il comma 2 dell'articolo 9, D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, a carico delle utenze esenti, sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo (22).

10. Sono istituiti diritti di segreteria anche sui seguenti atti:

a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall'articolo 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

b) autorizzazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

c) autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio dell'attività, ad esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche, da un valore minimo di lire 50.000 ad un valore massimo di lire 150.000. Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (23);

d) autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

e) autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'articolo 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, da un valore minimo di L. 100.000 ad un valore massimo di L. 1.000.000 (24);

f) certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

g) concessioni edilizie, da un valore minimo di L. 30.000 ad un valore massimo di L. 1.000.000. 11. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono autorizzati ad incrementare i diritti di cui alle lettere da a) a g) del comma 10, sino a raddoppiare il valore massimo.

12. I proventi degli anzidetti diritti di segreteria sono a vantaggio esclusivamente degli enti locali. 12-bis. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola materna è considerato trasporto pubblico urbano di persone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

12-bis. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola materna è considerato trasporto pubblico urbano di persone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (25) (26).

12-ter. Il diritto fisso da esigere dai comuni quale rimborso spesa, oltre ai diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, all'atto del rilascio o rinnovo della carta di identità, già stabilito in L. 1.000 dall'articolo 27, comma 7, n. 5), del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, è elevato a L. 10.000, con esclusione di ogni altro onere a carico del richiedente, salvo l'assolvimento degli eventuali obblighi previsti dalla legge sul bollo (25).

12-quater. I comuni che abbiano già deliberato un diritto superiore alla cifra di L. 10.000 devono adeguarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (25).

(20) Comma così modificato dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68

(21) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

(22) Per l'interpretazione autentica del comma 9, vedi l'art. 8, L. 8 maggio 1998, n. 146.

(23) Lettera così sostituita dall'art. 4, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 60 L. 23/12/96, n. 662.

(24) Lettera così modificata dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

(25) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

(26) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

 

ART. 11

Esecuzione forzata a danno degli enti locali

1. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme delle regioni, dei comuni, delle province e delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonché le somme specificamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che la giunta, con deliberazione da adottarsi per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta delibera la giunta non emetta mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non soggette a fattura, della data di deliberazione di impegno da parte dell'ente (27) (28).

1-bis. Non sono, in ogni caso, ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal tesoriere della regione, del comune, della provincia, della comunità montana o dei consorzi fra enti locali. Nelle more dell'emanazione ai sensi del comma 1 del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, resta sospesa ogni azione forzata nei confronti dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali (28) (29).

1-ter. ...(30).

(27) Comma così modificato dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

(28) Comma abrogato dall'art. 123, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

(29) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

(30) Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68, aggiunge, a sua volta, il comma 4-bis all'art. 1-bis, L. 29 ottobre 1984, n. 720.

 

ART. 12

Interventi a favore delle aziende di soggiorno, delle regioni a statuto ordinario e delle camere di commercio, nonché interpretazione autentica in materia di applicazione del testo unico sulle assicurazioni private

1. Per l'anno 1992, le somme di cui all'articolo 7, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1991 aumentate del 4,5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della L. 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni.

2. Il termine di cui all'art. 14 del citato D.P.R. n. 638 del 1972 , per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1992. Per l'anno 1992, l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1991 aumentata del 4,5 per cento.

3. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, istituite nel periodo 1974-1980, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1992, somme sostitutive di importo pari a quelle spettanti allo stesso titolo per l'anno 1991, aumentate del 4,5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della citata legge n. 217 del 1983 , le somme loro spettanti sono attribuite alle rispettive regioni.

4. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , è determinato per l'anno 1992 in lire 40.500 milioni ed è ripartito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il sessanta per cento in parti uguali tra le singole camere, per il venti per cento in proporzione al numero dei comuni della provincia e per il venti per cento in proporzione alla popolazione residente nella provincia, in base ai dati dell'ISTAT al 31 dicembre 1990.

5. Per l'anno 1992, è autorizzata la spesa di lire 66.000 milioni da erogarsi alle camere di commercio con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, che si esprime ai sensi del D.P.R. 31 dicembre 1985, n. 947, secondo criteri perequativi che tengano conto del saldo negativo registrato tra le entrate accertate per il 1991 derivanti dall'emissione dei bollettini del diritto annuale e quelle per il 1990 derivanti dall'emissione dei bollettini del diritto annuale e dalle somme attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972 e che tengano conto delle esigenze di bilancio delle singole camere di commercio.

6. Per l'anno 1992, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° agosto 1988, n. 340 . Detti contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee.

7. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero è incrementato, per l'anno 1992, dell'importo di lire 3.000 milioni.

8. Per l'anno 1992 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per la concessione all'Unione italiana delle camere di commercio e agli organismi dalla stessa costituiti ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, di contributi nei limiti del 50 per cento delle spese sostenute, nell'ambito degli interventi a diretto vantaggio delle categorie, per la realizzazione di corsi di specializzazione post-universitari nel settore del terziario avanzato. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi. Detti contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee.

9. L'articolo 3, primo comma, lettera l), del R.D.L. 8 maggio 1924, n. 750 , si interpreta nel senso che le unioni costituite dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate a svolgere anche attività dirette in favore delle categorie economiche interessate avvalendosi degli strumenti organizzativi previsti dalle norme statutarie.

10. Sono tenute al pagamento del diritto annuale, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le ditte iscritte o annotate nei registri delle ditte, di cui all'articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

11. Per il 1992 il diritto annuale è determinato per le società di persone nella misura di L. 250.000 (31).

12. ... (32).

13. ...(33).

14. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura annotano in una apposita sezione del registro delle ditte i soggetti iscritti al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) (34). L'annotazione avviene sulla base delle informazioni fornite dallo SCAU (34) alle camere di commercio con apposite convenzioni. I soggetti, così annotati, che non siano già tenuti, sono esonerati dal pagamento del diritto annuale.

15. L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72, si interpreta nel senso che l'indennità integrativa speciale, nonché ogni altro emolumento quiescibile accessorio allo stipendio tabellare, ad eccezione della retribuzione individuale di anzianità, sono inclusi nei fondi di previdenza a capitalizzazione a decorrere dalla data della loro istituzione e fino alla data della loro soppressione e sostituzione, ovvero del loro assorbimento e per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati, con esclusione della rivalutazione di cui all'articolo stesso.

16. Per il personale delle camere di commercio che si avvalga della facoltà di opzione prevista dal comma 2 dell'art. 5, L. 8 agosto 1991, n. 274, l'ammontare dei fondi di previdenza a capitalizzazione risultante dalla liquidazione dei fondi stessi resta acquisito al bilancio delle camere di commercio che provvederanno direttamente al versamento alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, in rate mensili, degli oneri di riscatto relativi ai servizi pregressi, secondo i criteri e le modalità previsti dall'ordinamento della predetta Cassa pensioni. Le eccedenze positive rispetto agli oneri sono restituite agli optanti, mentre le eccedenze negative sono oggetto di rivalsa da parte delle predette camere di commercio nei confronti degli stessi optanti (31).

17. All'articolo 3, secondo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 557, dopo la parola: "amministrazione", sono aggiunte le seguenti: "e di funzionamento del Servizio centrale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato".

18. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 1989, come integrate dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991, sono prorogate per l'anno 1992. All'articolo 6, comma 3, primo periodo, dello stesso decreto-legge n. 66 del 1989, come modificato dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991, le parole: "per gli anni 1989, 1990 e 1991" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992". 19. La gestione finanziaria dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è assoggettata al controllo della Corte dei conti nelle forme previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

20. [Il comma 2 dell'articolo 80 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, deve essere interpretato nel senso della continuità della vigenza dell'articolo 32, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, in base al quale le attività relative alle riserve matematiche della gestione dell'assicurazione sulla vita sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte con i contratti di assicurazione sulla vita] (35).

(31) Comma così modificato dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

(32) Il comma che si omette sostituisce il comma 5 dell'art. 29, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55.

(33) Comma soppresso dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

(34) Con decorrenza 1° luglio 1995 il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è soppresso e le funzioni ed il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze, per effetto dell'art. 19, L. 23 dicembre 1994, n. 724.

(35) Comma abrogato dall'art. 113, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

 

ART. 12-bis

Revisore dei conti

  1. Dal 1° gennaio 1993 le norme in materia di nomina dei revisori dei conti iscritti nell'apposito registro, previste all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono estese alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti autonomi case popolari, agli enti fiera, agli automobile club italiani, alle aziende municipalizzate, alle aziende speciali di cui agli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e ai consorzi fra enti locali territoriali.
  2. Al comma 8 dell'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti" sono inserite le seguenti: "e nelle comunità montane", e dopo le parole: "dal consiglio comunale" sono inserite le seguenti: "o dall'assemblea della comunità montana" (36).

(36) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

ART. 12-ter

Differimento di termini di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88

1. I termini indicati negli articoli 11, comma 2, e 12, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono fissati al 31 gennaio 1993 (37).
(37) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68

ART. 13

Imposta sulle concessioni e locazioni di beni pubblici

1. ... (38) .
(38) L'articolo che si omette, modificato dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68, aggiunge il comma 2-bis all'art. 2, D.Lgs. 28 febbraio 1992, n. 263.

 

ART. 14

Proroga dei termini

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 15-ter del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono prorogate per l'anno 1992 e finanziate nell'ambito di uno stanziamento complessivo di lire 400 milioni; al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità, per lo stesso anno, del capitolo 1018 dello stato di previsione del Ministero dell'interno (39).

2. Limitatamente alle province, ai comuni ed alle comunità montane, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, si applicano a decorrere dall'anno 1993. Ai fini della gestione del fondo annuale di solidarietà per la redistribuzione tra comuni, province e comunità montane degli oneri finanziari corrispondenti alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui è concessa l'aspettativa per motivi sindacali è costituito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 30 gennaio 1993, un apposito comitato di garanzia. Il comitato è composto da sette membri, tre dei quali in rappresentanza dell'A.N.C.I. ed uno in rappresentanza dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M., del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro. Con successivo decreto interministeriale, da emanarsi entro il 28 febbraio 1993, sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M., saranno fissate le modalità per la quantificazione del fondo, nonché i criteri per il suo riparto. La partecipazione al comitato non comporta il diritto a percepire alcun tipo di indennità od emolumento.

3. La regolarizzazione dei mutui assunti da consorzi tra enti locali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 415 del 1989, è prorogata al 31 dicembre 1992 per i mutui contratti negli anni 1989, 1990 e 1991, con certificazione da presentare contestualmente a quella dei mutui contratti nel 1992.

4. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in applicazione della legge 31 dicembre 1991, n. 431, della legge 31 dicembre 1991, n. 433 , della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , della legge 7 febbraio 1992, n. 140 , del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, della legge 26 febbraio 1992, n. 212 , del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, non utilizzati al termine dell'esercizio 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo.

4-bis. Il termine per la denuncia delle opere stabilito dall'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , successivamente prorogato dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1989, n. 48 , dall'articolo 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128 , e dall'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 , convertito, con modificazioni, dalla L. 6 febbraio 1992, n. 66, è fissato al 31 dicembre 1993 (40).


(39) Comma così modificato dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

(40) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

 

ART. 15

Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali

  1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.
  2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1 e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo già decorso.
  3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso (41) (42).

(41) Comma così modificato dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

(42) Il termine è stato prorogato al 30 giugno 1995 dall'art. 2, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

ART. 16

Personale non di ruolo a tempo indeterminato

  1. Gli enti locali possono contemplare nei regolamenti previsti dall'articolo 51, comma 1, della legge n. 142 del 1990 l'accesso mediante concorso riservato su posti vacanti nelle piante organiche approvate del personale fuori ruolo di pari profilo e qualifica, in servizio a tempo indeterminato, in virtù di rapporti costituiti anteriormente al 5 marzo 1992 in esecuzione di conciliazioni intervenute ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile o con anzianità di servizio di almeno dieci anni, maturata al 5 marzo 1992 (43).
  2. In attesa della definitiva collocazione in ruolo il personale di cui al comma 1 può essere confermato in servizio a condizioni che da tale conferma non derivi per l'ente un incremento di spesa.
  3. La costituzione e l'esecuzione dei rapporti di impiego di cui al comma 1 non sono fonte per amministrazioni e funzionari della responsabilità prevista dall'articolo 5, diciottesimo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3.

(43) Comma così modificato dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68,

ART. 16-bis

Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali

  1. Le procedure di mobilità del personale degli enti locali dissestati, eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono espletate prioritariamente nell'ambito della provincia e della regione di appartenenza dell'ente interessato.
  2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti locali che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione (44).

(44) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68 e poi così sostituito dall'art. 6, comma 15, L. 15 maggio 1997, n. 127.

 

ART. 16-ter

Banca dati sulle dotazioni organiche degli enti locali

  1. Anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è istituita una banca dati sulle dotazioni organiche dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei loro consorzi, gestita ed aggiornata a mezzo della rete informativa telematica dell'ANCI, senza oneri per lo Stato.
  2. La banca dati di cui al comma 1 dovrà in ogni caso documentare per ciascun ente: a) la consistenza numerica dei dipendenti di ruolo e non di ruolo, la loro qualifica e profilo o figura professionale, le loro funzioni e l'ammontare complessivo delle retribuzioni per ciascuna qualifica e profilo o figura professionale; b) la consistenza, suddivisa per qualifiche e profili o figure professionali, delle carenze, degli esuberi e delle eventuali posizioni soprannumerarie del personale; c) gli estremi di eventuali contratti collettivi stipulati a livello decentrato nell'ente.
  3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni occorrenti per la organizzazione e la gestione della banca dati di cui al comma 1 (45).

(45) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

ART. 16-quater

Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale

  1. Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della direzione generale della motorizzazione civile e può accedere, in deroga all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, allo schedario dei veicoli rubati operante presso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121.
  2. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'ANCI, sono effettuati con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei trasporti e delle finanze, sentiti l'ANCI e l'Automobile club d'Italia (ACI).
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall'articolo 11, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, approvato con D.P.R. 3 maggio 1982, n. 378.

ART. 17

Servizio di mensa nelle scuole

  1. Gli enti locali sono autorizzati a fornire fino al 31 dicembre 1993 il servizio di mensa al personale insegnante dipendente dello Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli enti stessi provvedono al servizio di mensa per gli alunni.
  2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati i criteri per l'individuazione da parte dei propri organi periferici, del personale insegnante avente diritto al servizio di mensa gratuito, tenuto conto delle esigenze del servizio scolastico in relazione alla funzione educativa.
  3. Con il decreto di cui al comma 2 sono determinate le modalità di corresponsione delle somme che lo Stato eroga agli enti locali per le esigenze connesse al servizio di cui al comma 1. Il fondo ordinario per la finanza locale, di cui all'articolo 1, lettera a), è corrispondentemente aumentato per il 1994 delle somme di cui al presente comma. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione della proiezione per il 1994 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (46).

(46) Così sostituito dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68

ART. 18

Programmi di alienazione, gestione e valorizzazione di beni patrimoniali dello Stato.

1. All'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, le parole: "senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 27", sono sostituite con le altre: "nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 27".

ART. 18-bis

Gestione dell'ICI

1. Al fine di favorire una informazione costante e puntuale sulle modalità di gestione dell'imposta, i comuni sono tenuti a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero delle finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale, i nominativi dei funzionari responsabili della gestione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), designati ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (47).
(47) Aggiunto dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

ART. 19

Attività di cooperazione allo sviluppo degli enti locali (48)

1. L'ANCI e l'UPI possono essere individuate quali soggetti idonei a realizzare programmi del Ministero degli affari esteri relativi alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, nonché ai relativi regolamenti di esecuzione. A tal fine la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri è autorizzata a stipulare apposite convenzioni che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per iniziative di cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli associati (49).

1-bis. I comuni e le province possono destinare un importo non superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale (50).

(48) Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

(49) Comma così modificato, prima dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68, e poi dall'art. 34, L. 23 dicembre 1994, n. 724.

(50) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68, riportata al n. A/CXXVII.

 

ART. 20

Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni

  1. Ai fini del ripiano degli eventuali disavanzi di amministrazione risultanti dalle leggi regionali di approvazione dei rispettivi conti consuntivi, le regioni sono autorizzate a ricorrere all'assunzione di mutui, anche in deroga alle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni statali, con aziende ed istituti di credito ordinario e speciale nonché con la Cassa depositi e prestiti nell'ambito delle vigenti disposizioni; i mutui possono essere assunti solo dalle regioni che abbiano attivato nella misura massima l'autonomia impositiva. A tal fine non è richiesto l'aumento fino al 75 per cento dell'aliquota dei tributi prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (51), nonché l'istituzione dell'imposta regionale sulla benzina prevista dal capo III del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398.
  2. Gli oneri di ammortamento sono a carico delle regioni e al relativo pagamento in favore delle aziende e istituti mutuanti provvede direttamente il Ministero del tesoro mediante prelievo dei fondi occorrenti sulle spettanze regionali relative al fondo comune, previa delega regionale.
  3. L'importo delle annualità di ammortamento va computato, negli esercizi successivi, fra gli oneri dei mutui e prestiti in estinzione ai fini dell'autorizzazione alla contrazione di nuovi mutui ai sensi delle vigenti disposizioni statali.
  4. Alle regioni che ricorrono ai mutui di cui al comma 1 è fatto divieto per il triennio successivo a quello in cui i mutui vengono contratti: a) di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche; b) di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti il cofinanziamento regionale per l'attuazione delle politiche comunitarie; c) di impegnare somme superiori a quelle relative all'anno precedente a quello di contrazione dei mutui per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto persone; spese postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni; partecipazione a convegni; spese per consulenza esterna.
  5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle regioni che ricorrano alla facoltà di cui al comma 1, mutui decennali per il consolidamento di passività pregresse dovute alla Cassa stessa. Al pagamento delle rate di ammortamento si provvede con le modalità di cui al comma 2.

(51) Comma così modificato, prima dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68, e poi dall'art. 34, L. 23 dicembre 1994, n. 724.

 

ART. 20-bis

Calcolo delle anticipazioni di cassa

1. A decorrere dall'anno 1993, le regioni possono far riferimento, ove più favorevole, alle quote di tributi erariali alle stesse attribuite per il 1992 ai fini del calcolo dell'importo massimo delle anticipazioni di cassa di cui all'articolo 10, quarto comma, della L. 16 maggio 1970, n. 281 (52).
(52) Aggiunto dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68

ART. 21

Risanamento finanziario degli enti locali dissestati

[1. La deliberazione di dissesto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, deve essere obbligatoriamente adottata dal consiglio dell'ente locale ogni qualvolta non può essere garantito l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non sia stato fatto validamente fronte, nei termini, con i mezzi indicati all'articolo 24 del predetto decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero non possa farsi fronte con le modalità previste all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. L'omissione integra l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990, con l'applicazione prioritaria della procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 39. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario comunque nominato ai sensi del comma 3 del citato articolo 39 della legge n. 142 del 1990. La deliberazione non è revocabile e può essere adottata solo se non è stato deliberato il bilancio per l'esercizio relativo. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. L'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti competono ad un commissario straordinario liquidatore, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, e ad una commissione straordinaria di liquidazione composta di tre membri, per i comuni con più di 5.000 abitanti e per le province, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. Il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico della gestione della liquidazione, è determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il quale tiene conto della situazione demografica dell'ente, del numero e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo (53). Al commissario ed ai componenti della commissione, spettano inoltre i rimborsi di spese previsti secondo le disposizioni vigenti per i dirigenti dello Stato (53). Il commissario o la commissione hanno diritto di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, nonché di utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale e di emanare direttive burocratiche.

3. Il commissario o la commissione, di cui al comma 2, provvedono all'accertamento della situazione debitoria a norma di legge e propongono il piano d'estinzione (54). La commissione di ricerca per la finanza locale cura l'istruttoria del piano, proponendone l'approvazione, con eventuali modifiche o integrazioni, al Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto. In deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto i debiti insoluti non producono più interessi, rivalutazioni monetarie od altro, sono dichiarate estinte dal giudice, previa liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese, le procedure esecutive pendenti e non possono essere promosse nuove azioni esecutive. Il commissario o la commissione individuano l'attivo della liquidazione, accertando i residui da riscuotere, i ratei di mutuo disponibili ed ogni attività non indispensabile da alienare. Il commissario o la commissione hanno titolo ad acquisire entrate relative alla gestione pregressa e ad alienare beni senza alcuna autorizzazione. All'attivo della liquidazione lo Stato concorre con il ricavato di un mutuo - da assumere in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti dal commissario o dalla commissione, a nome dell'ente locale - il cui ammontare non può comunque superare l'importo mutuabile determinato sulla base di una rata di ammortamento pari alle quote del fondo investimenti rimaste accantonate a favore dell'ente locale incrementate di un contributo statale. Detto contributo - finanziato con il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) - è determinato nell'importo massimo pari a cinque volte la rispettiva quota capitaria stabilita per gli enti dissestati dal citato articolo 4. Il commissario o la commissione hanno titolo a transigere vertenze in atto o pretese in corso. I debiti vengono liquidati, a cura del commissario o della commissione, nei limiti della massa attiva disponibile, entro i sei mesi successivi all'acquisizione del mutuo. Entro il termine di un anno dall'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell'interno, il commissario o la commissione sono tenuti a deliberare il rendiconto della gestione, che è sottoposto all'esame del comitato regionale di controllo. Dopo l'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno non sono ammesse ulteriori richieste di crediti di data anteriore alla decisione del comitato stesso. L'organo di revisione dell'ente locale ha competenza sul riscontro della liquidazione (55) (56).

4. Il consiglio dell'ente locale entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto presidenziale di cui al comma 2 presenta al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato con l'adozione dei provvedimenti prescritti dall'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989. La graduatoria del personale eccedente rispetto ai parametri indicati in detta norma è formata dall'ente locale tenendo conto dell'anzianità di servizio presso l'ente, a parità di servizio presso lo stesso ente locale, del numero delle persone a carico ed in caso di ulteriore parità dell'anzianità anagrafica. La graduatoria è trasmessa per il tramite della Commissione centrale per gli organici degli enti locali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che provvede ad assegnare definitivamente il personale ad altre pubbliche amministrazioni con disponibilità di posti, con onere a carico della quota accantonata di fondo perequativo. All'assegnazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale eccedente da trasferire (55).

5. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruito dalla Commissione di ricerca per la finanza locale che formula eventuali rilievi o richieste ed è approvato entro il termine di quattro mesi, con decreto del Ministro dell'interno (56).

6. L'inosservanza del termine per la formulazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste della predetta Commissione di ricerca, che non può superare i sessanta giorni dalla notifica, integra l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990.

7. Le disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 si applicano in quanto compatibili con quelle del presente articolo. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per l'applicazione del presente articolo.

8. Le norme del presente articolo si applicano anche a tutti gli enti locali per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento e, limitatamente al trasferimento del personale eccedente, agli enti locali per i quali sia stato approvato il piano di risanamento, ma ai quali non sia stata concessa l'autorizzazione alla contrazione del mutuo a ripiano dell'indebitamento pregresso; per questi ultimi continuano ad applicarsi le norme di cui al citato articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, per quanto riguarda il finanziamento dell'indebitamento pregresso. Sono fatti salvi i trasferimenti già avvenuti ai sensi della precedente normativa e, con priorità, le graduatorie del personale in mobilità già compilate e trasmesse in base alle norme precedenti. Per i comuni per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento, valgono le ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a suo tempo deliberate.

9. ... (57).

9-bis. È fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale, e per le province autonome di Trento e di Bolzano, di porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla pianta organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma] (58).

(53) Gli attuali secondo e terzo periodo così sostituiscono il secondo periodo originario per effetto dell'art. 2, comma 7, D.L. 27 agosto 1994, n. 515. Lo stesso comma citato, inoltre, ha così disposto: "La disposizione si applica anche agli organi straordinari di liquidazione che non hanno presentato il rendiconto della gestione".

(54) Periodo così sostituito dall'art. 2, comma 6, D.L. 27 agosto 1994, n. 515. Lo stesso comma citato ha, inoltre, così disposto: "La disposizione si applica anche agli enti locali dissestati per i quali non sia intervenuta l'approvazione del piano di estinzione".

(55) Comma così modificato dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

(56) Per i termini, vedi, ora, l'art. 3, D.L. 27 agosto 1994, n. 515.

(57) Comma soppresso dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

(58) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68. Successivamente l'intero articolo è stato abrogato dall'art. 123, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

 

ART. 21-bis

Proroga del termine per la regolarizzazione della posizione debitoria

verso enti previdenziali ed assistenziali

  1. Per gli enti locali che abbiano deliberato lo stato di dissesto di cui all'articolo 21, il termine del 31 marzo 1993, previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, per la regolarizzazione della posizione debitoria verso gli enti previdenziali ed assistenziali, è differito a centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dell'estratto della deliberazione di dissesto.
  2. I termini per il versamento della prima rata semestrale di contributi o di premi per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della erogazione del mutuo per il ripiano del disavanzo pregresso da parte della Cassa depositi e prestiti. Il termine per il versamento delle altre due rate semestrali è differito alla scadenza del primo e secondo semestre dalla data di scadenza della prima rata.
  3. Per gli enti locali che abbiano già avuto approvato il piano di risanamento ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ma non hanno ancora ottenuto il decreto di autorizzazione alla contrazione del mutuo, si applicano i termini previsti dal comma 2 (59).

(59) Aggiunto dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68

ART. 22

Norme riguardanti la Cassa depositi e prestiti

1. Alla legge 13 maggio 1983, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole "Cassa depositi e prestiti, avente" sono aggiunte le parole "personalità giuridica, nonché";

b) all'articolo 3, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: "g) ogni altro fondo non avente specifica destinazione.";

c) all'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: ….. (60);

d) all'articolo 11 il sesto comma è abrogato.

1-bis. La dizione "personale" contenuta nella legge 13 maggio 1983, n. 197, e successive modificazioni, deve intendersi comprensiva del personale avente qualifica dirigenziale, ferma restando l'applicabilità delle norme relative all'accesso alla dirigenza contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (61).

(60) L'alinea che si omette sostituisce il primo comma dell'art. 4, L. 13 maggio 1983, n. 197

(61) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

 

ART. 23

Collocamento fuori ruolo di segretari comunali

1. Il Ministro dell'interno, con provvedimento annuale, può disporre il collocamento fuori ruolo, presso la Commissione di ricerca per la finanza locale e presso la Direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali, di segretari comunali e provinciali in numero massimo di venti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, nonché di quelli previsti dall'articolo 52 della legge n. 142 del 1990.

2. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi del comma 1 conserva il trattamento economico della qualifica corrispondente, con imputazione dell'onere relativo e degli ulteriori oneri ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza al fondo dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

3. Il personale in questione non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene né in altre qualifiche, superiori o inferiori; qualora intenda rientrare nell'esercizio delle funzioni di segretario comunale o provinciale, ha diritto di essere nominato presso una sede di classe corrispondente alla propria qualifica, in ogni caso nell'ambito della stessa provincia dove precedentemente prestava servizio, al verificarsi della relativa vacanza.

3-bis. Il personale collocato fuori ruolo è ammesso ai concorsi per il passaggio alle qualifiche superiori purché sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento vigente per i segretari comunali e provinciali; qualora consegua la promozione, rientra in organico occupando il relativo posto di ruolo (63).

4. Il comma 16 dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 è abrogato.

(63) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68

ART. 23-bis

Concorso per trasferimento dei segretari comunali alle sedi della classe terza

[1. Il Ministro dell'interno nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno bandisce un concorso cumulativo per soli titoli per trasferimento di segretari comunali alle sedi appartenenti alla classe terza vacanti nel territorio nazionale alle date del 1° gennaio e del 1° luglio.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i segretari capi e i segretari comunali, in servizio di ruolo. I segretari comunali, per partecipare agli anzidetti concorsi, devono possedere l'anzianità nella qualifica di ruolo da almeno due anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

3. La graduatoria di merito dei candidati ai concorsi di cui al comma 1 è formata da una commissione composta:

a) dal prefetto preposto alla direzione generale dell'amministrazione civile, che la presiede;

b) dal prefetto preposto alla direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali;

c) da un professore universitario di materie giuridiche o economiche;

d) da un esperto in discipline amministrative;

e) da un sindaco designato dall'ANCI;

f) da un segretario comunale avente qualifica non inferiore a segretario generale di classe seconda;

g) da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione civile avente qualifica non inferiore a direttore di sezione, che esercita le funzioni di segretario della commissione.

4. La validità della graduatoria cessa dopo quarantacinque giorni dalla data della sua approvazione.

5. I candidati dichiarati vincitori ed assegnati alla sede richiesta in rigoroso ordine di preferenza hanno l'obbligo di assumervi servizio; in caso contrario, per la durata di tre anni, è fatto ad essi divieto di partecipare ad analoghi concorsi per sedi della classe terza.

6. Il personale di cui al comma 5 non può in ogni caso essere trasferito o incaricato temporaneamente se non abbia prestato almeno per un quinquennio effettivo servizio nella sede.

7. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è abrogato (64) (65).

(64) Aggiunto dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

(65) Articolo abrogato dall'art. 35, D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.

 

ART. 24

Assegnazione alle province di un segretario generale di qualifica pari a quello assegnato ai comuni capoluogo

[1. Ferma restando la tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, alle province di classe 1-B, i cui comuni capoluogo siano stati o siano elevati alla classe 1-A ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604; sono assegnati segretari generali di classe 1-A. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della citata legge n. 604 del 1962.

2. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti di riclassificazione delle province, già adottati ai sensi dei decreti-legge 20 gennaio 1992, n. 11, 17 marzo 1992, n. 233, 20 maggio 1992, n. 289, e 20 luglio 1992, n. 342 ] (66) (67).

(66) I decreti-legge 20 gennaio 1992, n. 11, 17 marzo 1992, n. 233, 20 maggio 1992, n. 289 e 20 luglio 1992, n. 342, non sono stati convertiti in legge.

(67) Articolo abrogato dall'art. 35, D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.

 

ART. 25

Gestioni fuori bilancio

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, già differito al 28 febbraio 1992 dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, è ulteriormente differito fino all'entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 30 giugno 1993.

2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409.

3. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, e comunque non oltre il 30 giugno 1993, è autorizzata la gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 29 febbraio 1992.

5. Le disposizioni recate dall'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, non si applicano alle casse conguaglio prezzi istituite ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

ART. 26

Fondi per la gestione dell'EFIM

  1. Per far fronte alle più urgenti necessità di amministrazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM -, soppresso con decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, e per sopperire alle necessità inerenti la produzione e l'occupazione delle società controllate dall'Ente medesimo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al commissario liquidatore, con determinazione del direttore generale della Cassa medesima, un'anticipazione di lire 300 miliardi al tasso vigente per i mutui, rimborsabile dal Tesoro dello Stato a decorrere dal 1993 in dieci annualità.
  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 50 miliardi annui, a decorrere dal 1993, si provvede quanto a lire 32 miliardi a carico del capitolo 4644 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e, quanto a lire 18 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

ART. 27

Contributo di solidarietà nazionale alla regione siciliana

  1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è fissato per gli anni 1989 e 1990, rispettivamente, in lire 1.400 miliardi e in lire 210 miliardi.
  2. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dovuta a titolo di rimborso della regione, viene determinata in via definitiva, per ciascuno degli anni 1989 e 1990, in lire 18 miliardi.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990 e a lire 210 miliardi per l'anno 1991, si provvede:

a) quanto a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990, a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

b) quanto a lire 210 miliardi per l'anno 1991, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

ART. 28

1. ... (68).
(68) Soppresso dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68

ART. 29

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, con esclusione di quello derivante dagli articoli 1, comma 4, 14, comma 1, 26, 27 e 28, valutato in lire 25.383.587 milioni per l'anno 1992, lire 400.000 milioni per l'anno 1993 e lire 325.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede (69):

a) quanto a lire 1.600.000 milioni, per l'anno 1992, mediante utilizzo delle entrate indicate all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e, da ultimo, dall'articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202;

b) quanto a lire 23.321.000 milioni, per l'anno 1992, a carico delle disponibilità, per lo stesso anno, dei capitoli 1590, 1592, 1598 e 1599 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per milioni di lire 15.719.000, 91.000, 6.444.600 e 1.066.400;

c) quanto a lire 322.587 milioni, per l'anno 1992, a carico delle disponibilità per lo stesso anno, del capitolo 5970 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per milioni di lire 66.000, dei capitoli 1984, 1987 e 1988 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, rispettivamente, per milioni di lire 31.218, 178.425 e 944, dei capitoli 5106, 5108 e 8047 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente, per milioni di lire 40.500, 500 e 2.000, e del capitolo 1607 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per milioni di lire 3.000;

d) quanto a lire 140.000 milioni - di cui lire 60.000 milioni per la dotazione del contributo ordinario alle comunità montane di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) - a carico delle disponibilità, per lo stesso anno, dei capitoli numeri 1592 e 7234 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per milioni di lire 60.000 e 80.000;

e) quanto a lire 300.000 milioni, a decorrere dall'anno 1993, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per milioni di lire 198.500 e 5.000, e al capitolo 7836 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per milioni di lire 96.500; quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1993 e a lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero dell'interno (70).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(69) Alinea così modificato dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

(70) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

 

ART. 30

Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.