ABROGATO

 

ART. 13-bis

Trasferimenti di beni dai comuni, province e loro consorzi ad aziende speciali o società per azioni costituite per la gestione dei servizi pubblici

 

[1. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società per azioni costituite ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

2. Gli onorari previsti per i periti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti di cui al comma 1, sono ridotti alla metà ] (1).

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 15 marzo 1991, n. 80 e poi abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.