ART. 26-bis

(Impianti cimiteriali)

  1. Gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
  2. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 1 si considerano impianti cimiteriali le opere ed i servizi indicati all'articolo 54 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni (1) (2).

(1) Aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 38.

(2) Per l'interpretazione autentica dell'art. 26-bis, vedi l'art. 1, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417.