Abrogato
dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
D.L. 14 dicembre 1988, n. 527
Disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di emergenze connesse allo smaltimento di rifiuti industriali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile;
Emana il seguente decreto:
ART. 1
[1. Per i rifiuti speciali industriali e per quelli tossici e nocivi prodotti in Italia e provenienti da operazioni di bonifica di aree ubicate in Paesi esteri trasportati via mare per i quali sia accertata una situazione di emergenza, si provvede con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti le regioni e gli enti locali interessati in ordine alla individuazione del porto di attracco e del sito per lo stoccaggio provvisorio controllato, alle modalità di smaltimento e alla definizione degli interventi necessari, ivi compresi quelli indispensabili per assicurare le condizioni di sicurezza e salvaguardia ambientale delle aree interessate. Nel caso di mancata intesa con le regioni si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'ambiente (2).
2. Le misure attuative degli interventi di cui al comma 1 sono stabilite con apposite ordinanze emanate, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'ambiente (3).
2-bis. L'articolo 9-decies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è abrogato (4).
2-ter. I rifiuti provenienti da strutture sanitarie, con ciò intendendo tutte le strutture pubbliche e private che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 della medesima legge, sono considerati rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani (4).
2-quater. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della sanità, individua le frazioni dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani nonché le eventuali ulteriori categorie che abbisognano di particolari sistemi di smaltimento (4).
2-quinquies. La durata dello stoccaggio temporaneo dei rifiuti speciali di cui al comma 2-ter non deve superare quarontotto ore. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della presente norma fino al conferimento dei rifiuti speciali all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento (4).
2-sexies. I rifiuti speciali di cui al comma 2-ter debbono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi delle vigenti norme in materia di smaltimento dei rifiuti (4).
2-septies. Nel caso in cui non siano disponibili nel territorio delle singole regioni strutture che assicurino la termodistruzione, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, definisce i criteri specifici per l'adeguamento entro il 31 dicembre 1989 dei piani regionali di smaltimento nonché modalità per l'adeguamento degli impianti e per l'ammissione prioritaria ai finanziamenti del FIO destinati all'ambiente (4).
2-octies. La disposizione del comma 2-sexies si applica a decorrere dai termini fissati nei decreti previsti dal comma 2-septies, da adottare entro il 30 aprile 1989 (4).
2-novies. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, le parole: "di quelli di cui al n. 3) del terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "di quelli di cui al n. 3) del quarto comma". (4)] (1)
(1) Abrogato dall'art. 56, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
(2) Comma così sostituito dalla legge di conversione 10 febbraio 1989, n. 45.
(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 10 febbraio 1989, n. 45.
(4) Comma aggiunto dalla legge di conversione 10 febbraio 1989, n. 45.
ART. 2
[1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, il fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1988 e di lire 60 miliardi per l'anno 1989. Al relativo onere si provvede, per quanto attiene all'anno 1988, mediante riduzione di importo pari a lire 20 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo 7103 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1988, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 1, lettera f), della legge 11 marzo 1988, n. 67. All'onere concernente l'anno 1989 si provvede mediante riduzione di importo pari a lire 60 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno" (6).
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.]) (5)
(5) Abrogato dall'art. 56, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
(6) Comma così sostituito dalla legge di conversione 10 febbraio 1989, n. 45.
ART. 3
[1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.] (7)
(7) Abrogato dall'art. 56, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.