ART. 7

Impianti di iniziativa pubblica

  1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 ciascuna regione procede alla realizzazione degli impianti e delle discariche mediante affidamento in concessione di costruzione e di esercizio ad imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private, separatamente o in consorzio tra loro, tramite gare esplorative volte ad identificare le capacità gestionali ed organizzative delle imprese al fine di garantire il rispetto dei tempi di realizzazione e la qualità del servizio nonché l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, con prevalenza per i più bassi prezzi di trattamento a parità di condizioni di salvaguardia ambientale determinate ai sensi delle disposizioni e norme tecniche nazionali e regionali vigenti. I concessionari sono tenuti alla certificazione del bilancio. Il CIPI provvede alla verifica annuale dei prezzi di trattamento praticati e può adottare direttive ai fini della periodica revisione delle concessioni.
  2. Qualora, entro il termine di sei mesi dalla definizione del piano e della localizzazione degli impianti, la regione non provveda all'affidamento delle concessioni di costruzione e di esercizio, il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva a mezzo di un commissario straordinario nominato con proprio decreto.
  3. Per la costruzione di impianti ai sensi del presente articolo, nonché di quelli previsti dall'articolo 1, comma 6, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a comuni, province e loro consorzi, nonché ad aziende municipalizzate, mutui ventennali rimborsabili con onere per capitale ed interesse a carico dello Stato, nel limite massimo di 300 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Al relativo onere di ammortamento, valutato in lire 33 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 66 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale 1988-1990". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le richieste di mutuo, anche relative solo a parte degli investimenti, sono inviate entro il 31 gennaio di ciascun anno al Ministro dell'ambiente che, sulla base della istruttoria espletata dalla Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, trasmette alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento nel limite massimo di 300 miliardi annui. Alla richiesta di mutuo deve essere allegato il piano economico-finanziario dell'intervento, diretto a garantire l'equilibrio della gestione nonché la restituzione allo Stato delle somme derivanti dai mutui, secondo i criteri stabiliti dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. In ogni caso i proventi delle tariffe sono destinati con priorità alla predetta restituzione.
  4. La durata massima delle concessioni di cui al comma 1 nonché delle autorizzazioni previste dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , è di dieci anni (1) (2).

(1) L'art. 56, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha abrogato il presente decreto ad eccezione degli articoli 7, 9 e 9-quinquies.

(2) Così sostituito dalla legge di conversione 9 novembre 1988, n. 475.