ART. 12/4
La cremazione di cui al titolo XVI del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, è servizio pubblico gratuito al pari della inumazione in campo comune indicata all'articolo 68 del predetto decreto del Presidente della Repubblica. Il costo per le cremazioni di salme di persone non indicate all'articolo 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 803 del 1975, eseguite per conto di comuni sprovvisti di apposita area, è rimborsato dai comuni nei quali le persone avevano in vita la residenza all'ente gestore dell'impianto secondo una tariffa stabilita entro il 31 dicembre 1987 con decreto del Ministro dell'interno, sentiti l'ANCI e la CISPEL(1).
(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440.