ART. 3
Per i servizi pubblici a domanda individuale, le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato.
In attesa di un'organica disciplina della materia, gli enti, con la deliberazione del bilancio ed in ogni caso non oltre il 31 marzo 1982, procedono alla revisione generale delle tariffe e dei contributi vigenti ed alla loro istituzione per i servizi erogati a titolo gratuito o di nuova istituzione.
Per i servizi per i quali viene già corrisposta una contribuzione, i proventi relativi, da prevedere nel bilancio, nel loro complesso, debbono essere incrementati di una aliquota non inferiore al venti per cento.
Per i servizi già erogati a titolo gratuito e per quelli di nuova istituzione, i proventi relativi, da prevedere nel bilancio, nel loro rispettivo complesso, debbono essere non inferiori al venti per cento delle entrate della categoria prima del titolo terzo - entrate extra tributarie - del bilancio, escluse quelle derivanti dai servizi di carattere produttivo.
Per i comuni del Mezzogiorno e per quelli interamente montani con popolazione al di sotto dei cinquemila abitanti le predette aliquote percentuali sono ridotte al sedici per cento.
Nel certificato finanziario di cui all'articolo 6 sono evidenziate notizie sui costi dei servizi e sui relativi proventi.
Fanno eccezione i servizi gratuiti per legge, i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicaps, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, di diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico (1).
(1) Così sostituito dalla legge di conversione 26 febbraio 1982, n. 51.