Art.5-bis
Sino all'entrata in vigore della legge di riforma della municipalizzazione è sospesa la trasformazione dei servizi pubblici, attualmente gestiti in economia, in aziende speciali municipalizzate.
Tale divieto può essere derogato solo qualora si accresca l'efficienza del servizio e non si produca lievitazione degli oneri a carico degli enti locali.
È consentita l'assunzione in gestione diretta di servizi appaltati a condizione che il costo degli stessi non sia superiore a quello sostenuto con l'appalto.
Per il funzionamento di detti servizi gli enti locali provvedono all'assunzione del personale in misura non superiore a quella risultante, alla data di sei mesi prima della delibera di assunzione, per l'espletamento del servizio in appalto.
Nel caso in cui nell'anno 1978 i comuni siano subentrati ad imprese private nella gestione diretta di pubblici servizi, già conferiti in appalto, al personale assunto per effetto dell'articolo 6, sedicesimo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e il cui stato giuridico e trattamento economico viene regolato dal contratto dei dipendenti degli enti locali, è consentito corrispondere, quale assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti, la eventuale differenza tra il trattamento economico già in godimento al detto personale a quello del trattamento di livello spettante in applicazione dell'accordo nazionale per il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti degli enti locali (1).
(1) Articolo aggiunto dell'art. 1 della legge di conversione 8 gennaio 1979, n. 3.