DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189
ART. 14
1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, (( compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, )) nei Comuni di cui all'articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore:
a) degli immobili adibiti ad uso scolastico ((o educativo per la prima infanzia, pubblici o paritari,)) e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;
c) degli edifici pubblici ad uso pubblico, ivi compresi ((strutture sanitarie e socio-sanitarie, )) archivi, musei, biblioteche e chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a);
d) degli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.
2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, si provvede a:
a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
b) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
c) predisporre e approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, articolato per le quattro Regioni interessate, con priorità per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture;
d) predisporre e approvare un piano per lo sviluppo delle infrastrutture e il rafforzamento del sistema delle imprese, articolato per le quattro Regioni interessate limitatamente ai territori dei Comuni ((di cui agli allegati 1 e 2)) ;
e) predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del presente decreto, con le modalità previste ((nell'articolo 28, comma 2 )) ;
f) predisporre e approvare un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nelle aree oggetto degli eventi sismici ((di cui all'articolo 1)) , con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario.
3. Qualora la programmazione della rete scolastica ((o la riprogrammazione negli anni 2016, 2017 e 2018 )) preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo.
4. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario d’intesa con i vice commissari nel cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e b), i soggetti attuatori provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.
5. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti attuatori e verifica della congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo.
6. I contributi di cui al presente articolo, nonché le spese per l’assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.
7. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza di cui all’articolo 18 che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.
8. Ai fini dell’erogazione in via diretta dei contributi il Commissario straordinario puo’ essere autorizzato, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a stipulare appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
9. Per quanto attiene la fase di programmazione e ricostruzione dei Beni culturali o delle opere pubbliche di cui al comma 1 lettere a) e c) si promuove un Protocollo di Intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorità, modalità e termini per il recupero dei beni danneggiati. Il Protocollo definisce le modalità attraverso cui rendere stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti, al fine di affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di ricostruzione.
10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
11. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del comma 6.