Ocdpc 25 marzo 2020 n. 655
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n 656 del 27 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1 aprile 2020 e n. 660 del 5 aprile 2020, recanti: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
VISTO il decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, in legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11 e del 9 marzo 2020 n. 14 recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTA la legge 28 giugno 2016, n. 132 di "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale";
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTI gli esiti delle riunioni del Comitato operativo della protezione civile in data 8 marzo 2020 e 23 marzo 2020;
VISTA la nota della Regione Sardegna prot. n. 4944 del 22 marzo 2020;
RAVVISATA la necessità di garantire uniformità applicativa dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e di dover assicurare il coordinamento e la più efficiente organizzazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti al fine di far fronte all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
TENUTO CONTO che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente rientrano nel Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente;
CONSIDERATA la necessità e urgenza di garantire ogni utile supporto operativo e logistico alle autorità sanitarie e di protezione civile al fine di porre in essere tutte le iniziative essenziali e necessarie per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
CONSIDERATA l'urgenza di dover procedere da parte degli enti locali ai relativi appalti di servizi e forniture in deroga ai tempi e alle modalità di pubblicazione dei bandi di gara;
CONSIDERATO la necessità di superare le criticità dovute al crescente numero di decessi e all'accumulo straordinario di feretri in giacenza contenenti salme di defunti positivi al COVID-19, con la conseguente saturazione dei cimiteri e degli impianti di cremazione;
CONSIDERATA la richiesta della Regione Sardegna di poter versare nella contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza n. 939 del 2020 risorse a carico del bilancio regionale ai fini dell'accelerazione dei tempi di acquisizione della fornitura di dispositivi di protezione individuale;
SENTITO l'Istituto superiore per la promozione e ricerca ambientale;
ACQUISITA l'intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
DI CONCERTO con il Ministero dell'economia e delle finanze;
DISPONE
Articolo 1
(Funzioni ulteriori del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, gli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132 sono autorizzati a svolgere funzioni ulteriori e in deroga a quelle previste dagli articoli 3 e 7 della medesima legge, nonchè dalle leggi istitutive delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, finalizzate a fornire ogni utile supporto operativo e logistico alle autorità sanitarie e di protezione civile per tutte le iniziative essenziali e necessarie per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le attività degli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente sono coordinate dalle autorità nazionali e regionali competenti.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione dalla data di pubblicazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Articolo 2
(Aree sanitarie temporanee)
1. Al fine di assicurare il rapido approntamento di quanto necessario per il ricovero, la cura, l'accoglienza e l'assistenza nell'ambito dell'emergenza Covid-19, le opere sanitarie temporanee di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono essere realizzate in deroga alle seguenti disposizioni:
- legge 9 gennaio 1991, n. 10, articoli 11, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33 e 34;
- decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articoli 3, 4, 6 e 11;
- decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, articoli 1, 2, 3, 4 e 5;
- decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, articolo 4, comma 1, articoli 6 e 9.
Articolo 3
(Disposizioni per consentire la piena ed efficace operatività del Servizio nazionale di protezione civile)
1. Per l'intera durata dello stato di emergenza, in attuazione dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, al fine di assicurare l'impiego dei volontari nelle attività di contenimento del virus COVID-19, i datori di lavoro consentono agli stessi di svolgere dette attività fino a 60 giorni continuativi e 180 giorni nell'anno, ferme restando le procedure di attivazione e comunicazione. Restano fermi gli obblighi in materia di misure di contenimento già previsti nei confronti dei volontari nell'espletamento delle predette attività.
Articolo 4
(Disposizioni per gli Enti locali)
1. Gli Enti locali, al fine di dare piena ed immediata attuazione ai provvedimenti normativi e di protezione civile emanati in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in genere per assicurare la gestione di ogni situazione connessa all'emergenza epidemiologica, possono procedere ad appalti di servizi e forniture in deroga ai tempi e alle modalità di pubblicazione dei bandi di gara di cui agli articoli 60, 61, 72, 73 e 74 del Codice dei Contratti pubblici.
2. Al fine di superare le criticità dovute al crescente numero di decessi e all'accumulo straordinario di feretri in giacenza contenenti salme di defunti positivi al COVID-19, con la conseguente saturazione dei cimiteri e degli impianti di cremazione, è autorizzata - anche in deroga alle procedure ordinarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 - la tumulazione nonché l'inumazione del feretro in apposito campo a prato verde dei cimiteri in tutti i casi in cui entro le 48 ore dal decesso non vi sia manifestazione di volontà da parte dei familiari dei defunti in ordine alla sepoltura ovvero non sia possibile dare seguito alla volontà di cremazione del defunto entro tre giorni nel caso in cui risultino saturi gli impianti di cremazione della Provincia.
Articolo 5
(Disposizioni per la Regione Sardegna)
1. La Regione Sardegna è autorizzata a versare 35 milioni di euro nella contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza n. 639 del 25 febbraio 2020, a valere per 25 milioni di euro sul capitolo SC08.8587 e per 10 milioni di euro sul capitolo SC08.8588 del bilancio della regionale, ai fini della celere acquisto dei dispositivi di protezione individuale per affrontare l'emergenza.
Articolo 6
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni di cui alia presente ordinanza si applicano alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Alle attività previste dalla presente ordinanza si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazioni vigente.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli