La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Sono a carico dello Stato le spese per i funerali del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei Deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale, sia che il decesso avvenga durante la permanenza in carica, sia che avvenga dopo la cessazione della stessa.
2. La disposizione di cui al precedente comma primo si applica anche ai funerali dei ministri deceduti durante la permanenza in carica.
3. L'erogazione della relativa spesa avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Art. 2
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono essere assunte a carico dello Stato le spese per i funerali di personalità che abbiano reso particolari servizi alla patria, nonché di cittadini italiani e stranieri o di apolidi che abbiano illustrato la nazione italiana nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, del lavoro, dell'economia, dello sport e di attività sociali.
Art. 3
1. Con le medesime modalità di cui al precedente articolo 2, possono essere assunte a carico dello Stato le spese per i funerali di cittadini italiani o stranieri o di apolidi, caduti nell'adempimento del dovere o comunque deceduti in conseguenza di azioni terroristiche o di criminalità organizzata.
Art. 4
1. Ai fini dell'assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali di cittadini stranieri, ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il ministro degli affari esteri.
Art. 5
1. Fermo restando che nelle spese funerarie si intendono comprese, oltre quelle per i funerali, anche quelle di trasporto e sepoltura della salma, con il medesimo decreto con cui si assumono a carico dello Stato le spese stesse viene determinato il limite massimo delle spese da sostenere.
2. Le modalità della cerimonia sono stabilite dall'ufficio del cerimoniale della presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 6
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle spese per i funerali delle personalità di cui al precedente articolo 1, a decorrere dall'1 gennaio 1983.
Art. 7
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 22 milioni per l'anno finanziario 1986, sono iscritte in apposito capitolo da istituire nello Stato di previsione della presidenza del Consiglio dei Ministri per il detto anno finanziario, per la cui dotazione si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all' articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.