Risoluzione del Ministero dell'Interno n. 8226 del 16.01.1996

SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DELLA CREMAZIONE

Al sig. sindaco del comune di Verbania e p.c. al sig. prefetto di Verbano - Cusio - Ossola

Oggetto: Quesito sul servizio di cremazione

Con le note che si riscontrano, codesto comune chiede se il costo del servizio di cremazione di salme di persone non residenti in vita nel territorio comunale o decedute fuori di esso debba essere rimborsato all'ente gestore dai comuni di residenza dei defunti oppure vada rifiutata la prestazione.

Il quesito viene motivato dalle reiterate richieste dei familiari di persone defunte che, per motivi vari, chiedono la prestazione del servizio anche se il decesso è avvenuto in comuni limitrofi, sprovvisti di impianti di cremazione ma riguardanti i residenti in altri comuni muniti dell'impianto.

Viene, inoltre, richiesto se la relativa documentazione debba essere in bollo. Al riguardo, un'analisi accurata della normativa può risolvere il primo quesito posto dall'ente sull'attribuzione dell'onere della cremazione.
La cremazione, in precedenza servizio a domanda individuale, è stata dichiarata servizio pubblico gratuito dal comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, come convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 al pari della inumazione in campo comune.

Il costo delle cremazioni di salme di persone eseguite per conto di comuni sprovvisti di apposita area è rimborsato dai comuni nei quali le persone avevano in vita la residenza all'ente gestore dell'impianto, secondo una tariffa stabilita dal Ministero dell'Interno sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (C.I.S.P.E.L.).

Dal combinato disposto del citato articolo 12 del decreto-legge 359 del 1987 con l'articolo 26-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, nonché dall'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria), si evince che non è un obbligo dei comuni provvedere a dotare ogni cimitero dell'impianto di cremazione, ma solo facoltà dello stesso.
Ai sensi dell'articolo 49 del citato D.P.R. n. 285 del 1990, poi, ogni comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione, mentre il successivo articolo 50 obbliga, qualora non venga richiesta altra destinazione, a ricevere i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne sia in vita la residenza; quelli delle persone decedute fuori dal comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza; quelli delle persone non residenti in vita nel comune e deceduti fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in una struttura privata esistente nel cimitero del comune, oltre i nati morti ed i prodotti del concepimento e i resti mortali delle persone sopra elencate.

Il decreto ministeriale, richiamato dall'articolo 12 del citato decreto-legge n. 359 del 1987, con il quale vengono stabilite le tariffe provvisorie del servizio di cremazione, è stato emanato in data 8 febbraio 1988; le tariffe dovevano diventare definitive dopo l'acquisizione dei dati di rilevamento statistico, previsti nel modello allegato al decreto stesso.

In tale decreto vengono fissate le tariffe in base alle quali i comuni dovranno effettuare il rimborso agli enti gestori degli impianti per le persone non indicate nell'articolo 50 del citato D.P.R. n. 285 del 1990.
Dall'esame delle predette disposizioni ne consegue che nel caso di persone defunte - non residenti in vita nel comune di Verbania, né decedute in esso, né aventi diritto ad essere sepolte nel locale cimitero - per le quali veniva richiesta la cremazione, va posto a carico dei familiari richiedenti il costo del servizio solo ove il servizio di cremazione sia fornito anche dal comune di ultima residenza in vita del defunto. Nel caso, invece, che il comune di ultima residenza in vita del defunto sia sprovvisto del servizio di cremazione, il costo verrà rimborsato da tale ente al comune di Verbania. Si ritiene impossibile, invece, rifiutare il servizio, previsto come pubblico.
In ordine al secondo quesito, circa le formalità fiscali di bollo sulla documentazione relativa alla richiesta di cremazione e la successiva autorizzazione, il citato articolo 79 del D.P.R. n.285 del 1990 non fa esplicito richiamo al ripristino del bollo ma anzi ripete, ai commi 3 e 4, che i documenti debbano essere redatti in carta libera. Al riguardo, comunque, si consiglia di interpellare il Ministero delle Finanze.

Inviando alle aziende e agli Enti associati al settore funerario la risoluzione ministeriale che precede, la Federgasacqua (circolare n. 3516 del 7 febbraio 1996) ha richiamato l'attenzione sulla formula usata dal Ministero ("ovvero il servizio di cremazione sia fornito anche dal comune di ultima residenza in vita del defunto") per desumere che l'"ampia dizione" consentirebbe di comprendervi non solo i comuni sede di impianto ma anche quelli "che, a mezzo di altre forme contrattuali, dispongono stabilmente della possibilità di fruire, nei pressi, di un impianto di cremazione funzionante".

La tesi, limitativa oltre ogni dire dei diritti dei cittadini, ha trovato pronta smentita in una sentenza resa dal giudice di pace di Bologna (n. 499 del 21 aprile pubblicata in "SO.CREM Bologna Informazione", n.2 del 1997) che ha riconosciuto alla locale società di cremazione il diritto di vedersi erogato dal comune di Rapallo il corrispettivo per la eseguita cremazione della salma di una persona residente in vita nel comune stesso che pretendeva che l'onere fosse addossato ai superstiti stante l'esistenza di una convenzione crematoria fra esso ente e il comune di Genova.