Risoluzione Ministero Interno del 30.04.2020
QUESITO IN ORDINE ALLA CELEBRAZIONE DELLA CERIMONIA FUNEBRE A SEGUITO DELL’EMANAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE
A S.E. Rev.ma Mons. Stefano RUSSO
Segretario Generale
Conferenza Episcopale Italiana
Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue.
Con il recente D.P.C.M. 26 aprile u.s., sono state emanate nuove disposizioni in materia di contenimento dell’epidemia virale da Covid-19, avviando un processo di graduale ripartenza delle attività sospese a seguito della pandemia e riconsiderando alcune delle misure più restrittive finora previste.
Tuttavia, la tutela della salute pubblica e l’esigenza di non vanificare gli importanti sforzi fin qui compiuti, ancora nella situazione attuale richiede la limitazione di diversi diritti costituzionali, fra i quali anche l’esercizio della libertà di culto.
Tra l’altro, l’art. 1, comma 1, lett. i) de predetto d.p.c.m. ha previsto che a decorrere dal 4 maggio p.v.
“sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro” .
E’ evidente che la disposizione in esame è connessa all’attuazione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Per tale ragione, la celebrazione delle cerimonie funebri deve essere circoscritta esclusivamente in un edificio di culto o in un luogo all’aperto.
Si avrà cura, quindi, che i partecipanti si allontanino quanto prima dal luogo della celebrazione, evitando la formazione di assembramenti ovvero di cortei di accompagnamento al trasporto del feretro.
La forma liturgica della celebrazione rientra nella competenza dell’autorità ecclesiastica, secondo un prudente apprezzamento legato alle diverse situazioni nei vari territori, le tradizioni e le consuetudini locali, assicurando che la cerimonia si svolga in un tempo contenuto.
In particolare, poi, come richiesto dall’E.V., i riti dell’ultima commendatio e della valedictio al defunto, sono rimessi, allo stesso modo, alla competente autorità ecclesiastica, ovviamente da compiersi nel medesimo luogo in cui viene celebrato il rito esequiale.
Nel caso in cui venga celebrata la Messa, deve essere evitato il contatto fisico come, per esempio, lo scambio del segno di pace, in continuità con le disposizioni ecclesiastiche già emanate.
La celebrazione esequiale in ogni caso è consentita con il rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica in corso, in particolare è prescritto che i partecipanti indossino idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e mantengano le distanze interpersonali previste, assicurandosi, in caso di celebrazione al chiuso, che il locale abbia una capienza adeguata al richiesto distanziamento e sia previamente sanificato.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Michele di Bari