Risoluzione del Ministero dell'Interno n. 15900/93 del 24.02.2006
FUNZIONI DEL MEDICO NECROSCOPO. QUESITO
Con la nota sopra riferita si chiede di conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità di istituire, ai sensi dell'art. 43, comma 4 della legge n. 449/97, apposita tariffa per il recupero degli oneri derivanti dalle prestazioni rese dal medico necroscopo, incaricato dalla A.S.L. per lo svolgimento degli adempimenti previsti dall'art. 3 comma 3 della L.R. 22/2003, ovvero se gli stessi debbano gravare sul bilancio comunale.
Al riguardo, va rilevato preliminarmente che tali fattispecie andrebbero opportunamente disciplinate nel regolamento comunale di polizia mortuaria, e che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del T.U.O.E.L., rientra nelle attribuzioni del consiglio comunale, quale organo dì indirizzo e controllo politico-amministrativo, definire la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi.
Ciò posto, in relazione al riferimento fatto da codesto Ente all'art. 43, co. 4 della legge n. 449/97, si rappresenta che tale norma, strutturata su specifici presupposti e modalità applicative, è diretta a tutte quelle prestazioni che l'amministrazione ha preventivamente individuato come non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia dei diritti fondamentali; e, nel caso posto, verrebbe richiesto, attraverso l'istituzione di una tariffa, un contributo a fronte dei costi sostenuti per lo svolgimento di una prestazione dì carattere essenziale, quale è l'accertamento della morte.
È utile tenere comunque conto che tale attività assolve l'esercizio di una pubblica funzione, come si evince dall'art. 8, comma 5, della L.R. n. 22/03, e pertanto si manifestano perplessità circa la legittimità di imporre a carico dei privati le spese direttamente derivanti dallo svolgimento di attività istituzionali, che le Autorità preposte debbono porre in essere per espressa previsione di legge.
Infatti, a livello nazionale, le funzioni del medico necroscopo sono in più parti disciplinate dal Regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. n. 285/90 che, in particolare, all'art. 4, commi 1 e 4, prevede espressamente che tali funzioni sono esercitate da un medico che viene nominato dall'azienda sanitaria locale competente, con il compito di accertare la morte, redigendo apposito certificato.
Nel caso di specie il medico incaricato ha proceduto alla visita necroscopica per l'accertamento della morte, con il rilascio del conseguente certificato e allo svolgimento di quegli adempimenti medico-legali, necessari e precedenti le ulteriori fasi preordinate alla sepoltura, quali sono il previsto periodo di osservazione e l'autorizzazione alla sepoltura medesima.
Gli accertamenti necroscopici sono quindi una fase assolutamente indispensabile e non eventuale per l'adozione della successiva autorizzazione a seppellire da parte dell'Ufficiale di stato civile; si tratta dì adempimenti necessari finalizzati all'adozione di un provvedimento che, indipendentemente da ogni impulso di parte interessata, è adottato d'ufficio proprio poiché rispondente all'assolvimento di un pubblico interesse quale quello dello smaltimento delle salme e la loro naturale destinazione alla sepoltura.
A livello regionale, la disciplina di tali funzioni connesse all'accertamento della morte, si rinviene, oltre che nell'art. 3 della già citata Legge regionale, intitolato "adempimenti conseguenti al decesso", nelle disposizioni di cui al capo X del Regolamento n. 6/04, che puntualmente dispone, all'art. 40, i casi e le modalità in cui l'accertamento della morte debba avvenire; l'intervento del medico incaricato con funzioni necroscopiche è previsto come uno dei casi ivi disciplinati e risulta alla lettera e), ove si prevede che tale adempimento debba essere svolto dal predetto medico solo in caso di decesso in abitazione privata o in luogo non rientrante nei precedenti punti a) e b), e cioè in strutture sanitarie, residenziali e socio-sanitarie.
Pertanto, ammettere l'istituzione di una speciale tariffa per il pagamento di tale servizio non sembra ragionevole rispetto alle altre prestazioni d'istituto previste dalla citata norma.
L'autorità comunale può procedere all'imposizione di tariffe ove siano richiesti, proprio nello svolgimento di quella funzione di accertamento del decesso e successivi adempimenti, speciali servizi o trattamenti che esulano le attività istituzionalmente previste.
Può anche soggiungersi che venendo in rilievo funzioni poste in capo a più soggetti, a vario titolo coinvolti, in numerosi ambiti locali il regolamento di polizia mortuaria disciplina in modo assai dettagliato la materia, stabilendo a priori, in ossequio alla vigente normativa di settore, quali siano le specifiche competenze e le possibili forme di cooperazione dell'amministrazione comunale e della A.S.L., in ragione delle funzioni igienico-sanitarie a quest'ultima facenti capo e funzionalmente connesse a quelle più strettamente amministrative della polizia mortuaria (cimiteriali, funerarie e di stato civile), stabilendo altresì i servizi a pagamento e quelli gratuiti. Generalmente a questi ultimi vengono ascritti tutti quelli di interesse pubblico, e quindi indispensabili, quali appunto i servizi necroscopici, facendo comunque salva la possibilità che il consiglio comunale con proprio atto di indirizzo, ai sensi del già citato art. 42, comma 2, lettera f) del T.U.O.E.L., individui particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, con quantificazione dell'onere a carico dell'amministrazione comunale.