Risoluzione del Ministero dell'Interno n. 15900/1182 del 23.12.2005
COMUNE DI NOGARA. QUESITO IN MATERIA DI MANUTENZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE
Alla Prefettura - U.T.G. di Verona
Con riferimento al quesito posto dal Comune di Nogara in materia di manutenzione di sepolture private, si fa presente quanto segue.
L'art. 63 del D.P.R. 10 agosto 1990, n. 285 (recante "nuovo regolamento di polizia mortuaria") prevede che "i concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà".
L'individuazione nel concessionario dell'onerato alla manutenzione dei manufatti presenti nell'area in concessione è conseguenza logica e coerente con la proprietà di tali manufatti.
È altresì logico che la norma non distingua tra manutenzione ordinaria e straordinaria, in quanto entrambe costituiscono un onere del proprietario in base al codice civile. Molti regolamenti comunali di polizia mortuaria prevedono infatti espressamente, come quello del Comune di Nogara (vedi art. 52), che "la manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario".
Va altresì rilevato che il citato art. 52 del regolamento di polizia mortuaria del Comune di Nogara prevede espressamente, al comma 2, che in caso di inadempienza al dovere di provvedere alla manutenzione delle sepolture private "interviene il Comune con l'onere ed aggravio di spese a carico del concessionario ...".
Ciò premesso, va tuttavia evidenziato che gli obblighi di manutenzione gravano sul concessionario solo e limitatamente ai manufatti di sua proprietà edificati sul terreno demaniale comunale.
Il Comune pertanto può intervenire in via sostitutiva, e previa diffida ai sensi del citato art. 63, solo per provvedere alla manutenzione della singola sepoltura privata, accollando al concessionario solo gli oneri effettivamente sostenuti per tale singolo intervento conservativo.
Con la delibera della Giunta comunale n. 100 del 6.10.2003 sembra che il Comune di Nogara abbia invece posto a carico dei singoli concessionari anche una quota parte dei lavori di consolidamento statico ed igienico sanitario di altre parti del cimitero comunale, come si evince dalla circostanza che l'onere complessivo dei lavori di consolidamento statico ed igienico-sanitario delle parti deteriorate del cimitero è stato ripartito in parti uguali tra i concessionari senza alcun riferimento alla specifica condizione di ciascuno.
Considerati, pertanto, i rilevati vizi riscontrabili nel provvedimento in questione nonché i provvedimenti di sospensione già assunti dall'Autorità Giudiziaria in merito, si ritiene opportuno che il Comune agisca in autotutela, annullando gli atti illegittimi adottati, fatta salva l'eventuale adozione di nuovi atti assunti in conformità ai criteri sopra evidenziati.