Risoluzione Ministero Giustizia n. 780 del 14/12/2007 – Richiesta di parere in ordine al seguente quesito "A chi debba fare carico il pagamento delle spese sostenute per il recupero della salma dal luogo del decesso ed il conseguente suo trasporto presso il luogo indicato dall’Autorità Giudiziaria"

Risoluzione Ministero Giustizia n. 780 del 14/12/2007
Richiesta di parere in ordine al seguente quesito ‘A chi debba fare carico il pagamento delle spese sostenute per il recupero della salma dal luogo del decesso ed il conseguente suo trasporto presso il luogo indicato dall’Autorità Giudiziaria’
Ministero della Giustizia, Ufficio Legislativo
Prot. n. 4/2-780
Roma, lì U.L. 14/12/2007 – 9422/U

Al Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Direzione centrale per le autonomie
Al Ministero della Salute, Ufficio legislativo

Con riferimento al quesito di cui all’oggetto e per gli aspetti di competenza di questa Amministrazione si osserva quanto segue.
La questione controversa attiene all’ipotesi in cui si sia verificato un decesso e sia stato dato incarico ad una ditta privata di rimuovere il cadavere e trasportarlo dal luogo del decesso presso la struttura indicata dall’Autorità g1udiziaria per essere messo a sua disposizione.
Si vuole sapere chi, in un caso del genere, sia tenuto al pagamento delle relative spese.
Deve sicuramente escludersi che le dette spese possano essere liquidate dal Pubblico Ministero, con anticipazione a carico dell’Erario, nel caso in cui il trasporto abbia riguardato una persona deceduta nella pubblica via o, comunque, in un luogo pubblico. Si tratta, infatti, di un’ipotesi espressamente esclusa dalle spese di giustizia dall’articolo 69 del DPR 115/02.
In questo caso, deve ritenersi che legittimato al pagamento sia solo ed esclusivamente il Comune del luogo in cui è avvenuto il decesso.
Tanto si ricava dalla lettura combinata degli artt. 12 e ss. del DPR 285/90 in materia di regolamento di polizia mortuaria.
Infatti, a mente dell’art. 12 del citato decreto, i Comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il successivo articolo prescrive, poi, che i Comuni devono disporre di un obitorio per l’assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell’autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

L’articolo 16, recita, infine, che il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni di regolamenti comunali, è:
a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall’autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;
b) a carico del comune in ogni altro caso.

Se ne desume, a giudizio di questo Ufficio, che stante l’espressa esclusione dal novero delle spese di giustizia e la contestua1e individuazione di un obbligo in capo ai Comuni delle incombenze relative alla rimozione e trasporto, dovrà essere quest’ultimo Ente attraverso proprio personale, o convenzioni o altre modalità di affidamento de1 relativo servizio, a sopportarne in via esclusiva gli oneri.
Il discorso non cambia nel caso in cui il cadavere, rimosso e trasportato presso il luogo indicato dall’Autorità Giudiziaria, sia stato rinvenuto all’interno di un luogo chiuso.
Anche in questo caso,infatti, pur non trovando più espressa applicazione l’articolo 69 prima richiamato limitato al trasporto di persone decedute in luogo pubblico, il compito graverebbe dal punto di vista finanziario comunque sul Comune ai sensi del già richiamato combinato disposto degli artt. 13 e 16 del DPR 285/90, dovendo l’Ente curare la funzione obitoriale ed assumersi gli oneri del trasporto in ogni altro caso in cui non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali.
Pur essendo, quindi, il cadavere a disposizione dell’Autorità giudiziaria, questa sarà tenuta a considerare di propria competenza solo la 1iquidazione delle spese dei rilievi necroscopici, siano questi limitati al solo esame esterno o anche a quello autoptico.
Per le rimanenti spese il soggetto legittimato deve individuarsi esclusivamente nel Comune nel cui territorio si è verificato l’evento.

Il Capo dell’Ufficio Legislativo