Risoluzione del Ministero delle Finanze del 05/07/1989

Esenzione - prestazioni di pompe funebri

Con istanza diretta alla scrivente la Federazione ... ha chiesto di conoscere il trattamento, ai fini IVA, applicabile ai corrispettivi relativi a contratti di appalto aventi per oggetto l'esercizio di trasporto salme nel territorio del Comune, stipulati dal Comune stesso con imprese aventi per oggetto sociale l'attività di trasporto funebre ed i cui servizi siano da queste eventualmente affidati a terzi.

Al riguardo la scrivente fa presente che la previsione di esenzione recata dall'art. 10, n. 27, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri ha carattere oggettivo cioè, prescinde dalla natura del soggetto che le pone in essere.

In relazione alla fattispecie prospettata, la scrivente ritiene pertanto che i corrispettivi per il trasporto di salme, essendo relativi a prestazioni di servizi di pompe funebri, devono ritenersi esenti dall'IVA ai sensi del citato art. 10, n. 27, del D.P.R. n. 633.