Secondo il suddetto regolamento attuativo tali soggetti devono eseguire le verifiche periodiche a mezzo di "tecnici forniti di laurea in ingegneria"; al termine della verifica periodica viene redatto un verbale relativo all'esito del controllo che ha accertato la sicurezza dell'impianto, il regolare funzionamento e l'adempimento delle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.
L'art. 13, comma 6, citato in precedenza, prevede che le spese relative a tali controlli siano "a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto" verificato.
Tanto premesso, la somma corrisposta dal proprietario dello stabile a favore di uno dei soggetti sopra individuati rappresenta il corrispettivo del servizio di verifica, il quale risulta riconducibile ad una generica prestazione di servizi di cui all'art. 3 del decreto IVA.
In base a quanto emerge dal D.P.R. n. 162 del 1999, infatti, al fine di ottemperare ai controlli obbligatori che tale decreto prevede, l'utente può richiedere la relazione della verifica eseguita indifferentemente alle Arpa ovvero alle Asl ovvero agli organismi riconosciuti ovvero - in caso di controlli presso stabilimenti industriali od aziende agricole - alla Direzione provinciale del lavoro competente.
Atteso che la suddetta verifica periodica può essere concretamente effettuata, in condizioni di concorrenza, tra soggetti di diversa natura (alcuni dei quali, senza dubbio, di natura pubblica), si ritiene che sotto il profilo soggettivo la prestazione del servizio in esame, pur riguardando la tutela e la sicurezza della salute pubblica, non costituisca esercizio del potere proprio di una pubblica autorità. Il servizio in esame risulta, infatti, eseguibile da una pluralità di soggetti (quelli menzionati dal primo comma del citato art. 13 del D.P.R. n. 162 del 1999) operanti, sotto questo profilo, in condizioni concorrenziali.
Al riguardo occorre rilevare come l'art. 5, n. 4 della sesta Direttiva, in tema di rilevanza soggettiva ai fini IVA, prevede che "gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.
Se però tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza (...)".
In riferimento alla nozione di "attività esercitata in veste di pubblica autorità" la Corte di Giustizia (sent. 17 ottobre 1989, cause nn. 231/87 e 129/88) ha precisato che "le attività esercitate in quanto pubbliche autorità (...) sono quelle svolte dagli enti pubblici nell'ambito del regime giuridico loro proprio, escluse le attività da essi svolte in base allo stesso regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati".
La risoluzione 8 luglio 2002, n. 220, ha affermato che un ente agisce quale autorità pubblica, con conseguente disapplicazione delle norme IVA per carenza del presupposto soggettivo, quando rende un servizio "nell'esercizio di poteri amministrativi": se le attività svolte dall'ente possono essere rese anche da altri soggetti privati, le medesime dovranno, comunque, farsi rientrare nel sistema dell'IVA nell'eventualità in cui la loro esclusione da tale imposta generi una distorsione di concorrenza di una "certa importanza".
Posto che la verifica periodica di cui all'art. 13 del citato D.P.R. n. 162 del 1999 rappresenta un generico servizio reso senza manifestazione di poteri pubblicistici, si ritiene che i relativi corrispettivi siano da assoggettare agli ordinari obblighi IVA, prescindendo dalla natura giuridica del soggetto che rende tale servizio.
Tenuto conto, invero, della molteplicità dei soggetti sia pubblici sia privati che operano nel settore, l'eventuale esclusione da IVA delle prestazioni rese dai soggetti pubblici determinerebbe una significativa distorsione della concorrenza.