Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Risoluzione del 19/12/2006 n. 143
Oggetto:
Quesito sull'interpretazione dell'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
- Verifiche periodiche su ascensori e montacarichi

Testo:
L'Alfa ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento IVA da riservare alle somme corrisposte dagli utenti del servizio di verifica periodica su ascensori e montacarichi, effettuata dai soggetti di cui all'art. 13 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 ("regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d'esercizio").
Quesito
Il primo comma di tale norma dispone che "il proprietario dello stabile o il suo legale, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi provvedono (...) l'azienda sanitaria locale (...), ovvero l'Arpa, quando le disposizioni regionali (...) attribuiscano ad essa la competenza (...), la direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro (...) per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole, nonché gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento (...)".
Il successivo sesto comma prevede che "le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove e' installato l'impianto".
Ciò premesso, l'associazione istante ha chiesto se la gestione del servizio di "verifica periodica" degli ascensori e montacarichi, interessando la tutela della salute pubblica, potrebbe fare emergere in capo al soggetto gestore di tale servizio (Arpa, Asl, organismi di certificazione notificati) la qualità di "ente pubblico", con la conseguenza che i corrispettivi del suddetto servizio sarebbero da porsi fuori del campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto non relativi all'esercizio di un'impresa.

Parere dell'Agenzia delle Entrate
Le verifiche periodiche su ascensori e montacarichi, previste dall'art. 13 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (regolamento per l'attuazione della direttiva 95/16/CE su ascensori e montacarichi) rispondono all'esigenza di garantire la piena funzionalità di detti impianti installati in condomini o aziende.
Ai sensi dell'art. 13, c. 1 di tale regolamento sono legittimati ad effettuare le verifiche in esame:
- le Asl le quali, in base al d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, hanno personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale, la cui "organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atti aziendali di diritto privato";
- le Arpa, quando lo prevedono le disposizioni regionali; detti soggetti costituiscono enti strumentali delle Regioni, sono dotati di una personalità giuridica pubblica, nonché di un'autonomia amministrativa, contabile e tecnica;
- gli organismi di certificazione che sono stati riconosciuti dal Ministero delle attività produttive; nonché, limitatamente alle verifiche da eseguire presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole, le diverse Direzioni Provinciali del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in base alla competenza per territorio.

Secondo il suddetto regolamento attuativo tali soggetti devono eseguire le verifiche periodiche a mezzo di "tecnici forniti di laurea in ingegneria"; al termine della verifica periodica viene redatto un verbale relativo all'esito del controllo che ha accertato la sicurezza dell'impianto, il regolare funzionamento e l'adempimento delle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.
L'art. 13, comma 6, citato in precedenza, prevede che le spese relative a tali controlli siano "a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto" verificato.
Tanto premesso, la somma corrisposta dal proprietario dello stabile a favore di uno dei soggetti sopra individuati rappresenta il corrispettivo del servizio di verifica, il quale risulta riconducibile ad una generica prestazione di servizi di cui all'art. 3 del decreto IVA.
In base a quanto emerge dal D.P.R. n. 162 del 1999, infatti, al fine di ottemperare ai controlli obbligatori che tale decreto prevede, l'utente può richiedere la relazione della verifica eseguita indifferentemente alle Arpa ovvero alle Asl ovvero agli organismi riconosciuti ovvero - in caso di controlli presso stabilimenti industriali od aziende agricole - alla Direzione provinciale del lavoro competente.
Atteso che la suddetta verifica periodica può essere concretamente effettuata, in condizioni di concorrenza, tra soggetti di diversa natura (alcuni dei quali, senza dubbio, di natura pubblica), si ritiene che sotto il profilo soggettivo la prestazione del servizio in esame, pur riguardando la tutela e la sicurezza della salute pubblica, non costituisca esercizio del potere proprio di una pubblica autorità. Il servizio in esame risulta, infatti, eseguibile da una pluralità di soggetti (quelli menzionati dal primo comma del citato art. 13 del D.P.R. n. 162 del 1999) operanti, sotto questo profilo, in condizioni concorrenziali.
Al riguardo occorre rilevare come l'art. 5, n. 4 della sesta Direttiva, in tema di rilevanza soggettiva ai fini IVA, prevede che "gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.
Se però tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza (...)".
In riferimento alla nozione di "attività esercitata in veste di pubblica autorità" la Corte di Giustizia (sent. 17 ottobre 1989, cause nn. 231/87 e 129/88) ha precisato che "le attività esercitate in quanto pubbliche autorità (...) sono quelle svolte dagli enti pubblici nell'ambito del regime giuridico loro proprio, escluse le attività da essi svolte in base allo stesso regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati".
La risoluzione 8 luglio 2002, n. 220, ha affermato che un ente agisce quale autorità pubblica, con conseguente disapplicazione delle norme IVA per carenza del presupposto soggettivo, quando rende un servizio "nell'esercizio di poteri amministrativi": se le attività svolte dall'ente possono essere rese anche da altri soggetti privati, le medesime dovranno, comunque, farsi rientrare nel sistema dell'IVA nell'eventualità in cui la loro esclusione da tale imposta generi una distorsione di concorrenza di una "certa importanza".
Posto che la verifica periodica di cui all'art. 13 del citato D.P.R. n. 162 del 1999 rappresenta un generico servizio reso senza manifestazione di poteri pubblicistici, si ritiene che i relativi corrispettivi siano da assoggettare agli ordinari obblighi IVA, prescindendo dalla natura giuridica del soggetto che rende tale servizio.
Tenuto conto, invero, della molteplicità dei soggetti sia pubblici sia privati che operano nel settore, l'eventuale esclusione da IVA delle prestazioni rese dai soggetti pubblici determinerebbe una significativa distorsione della concorrenza.