Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 111 del 09.10.2006

AGENZIA DELLE ENTRATE

Oggetto: Istanza d'interpello - DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - Cessione di lapidi - ALFA SNC di Beta & C.


Testo:

La Direzione ....ha trasmesso un'istanza di interpello formulata ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con cui la ALFA SNC di Beta & C. (di seguito "societa'") ha chiesto chiarimenti in merito all'aliquota IVA applicabile alla cessione di lapidi.

Quesito

La societa', che svolge l'attivita' di lavorazione e vendita al dettaglio di marmi, graniti, lapidi, loculi e monumenti funebri, fa presente che alcune aziende operanti nello stesso settore (arte funeraria), nella citta' di ....., hanno comunicato ai propri clienti di poter applicare l'imposta sul valore aggiunto per la vendita di lapidi nella misura ridotta del 10 per cento anziche' nella misura ordinaria del 20 per cento.
Pertanto chiede quale sia la corretta aliquota applicabile.

Soluzione prospettata

La societa' ritiene che i prodotti lapidei non siano riconducibili in nessuna delle voci comprese nella specifica tabella allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, e che, pertanto, le relative cessioni debbano essere assoggettate all'IVA con l'aliquota ordinaria del 20 per cento.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'art. 26-bis del d.l. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, stabilisce che gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
A tal fine, si considerano impianti cimiteriali le opere ed i servizi indicati nell'art. 54 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.
Secondo l'interpretazione autentica del citato art. 26-bis contenuta nell'art. 1, comma 14, del d.l. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, "l'aliquota IVA prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ... si applica agli immobili indicati nell'art. 54 del D.P.R. n. 803/1975 ivi compresi i manufatti per sepoltura, nonche' le aree destinate alla costruzione ed all'ampliamento dei cimiteri (cfr. circolare n. 1-E-IV-8-480 del 2 marzo 1994, e risoluzione n. 376/E del 29 novembre 2002).
Gli immobili indicati dall'art. 54 del previgente regolamento di polizia mortuaria, oggi sostituito dal D.P.R. 10 agosto 1990, n. 285, (art. 56), relativo ai progetti di ampliamento e di costruzione dei cimiteri, riguardano "...area, via di accesso, zone di parcheggio, spazi e viali destinati al traffico interno, costruzioni accessorie (deposito di osservazione, camera mortuaria, sala di autopsia, cappella, forno crematorio, servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali, abitazione del custode)".
Pertanto, i manufatti per sepoltura (loculi, tombe e cappelle), ceduti dalla ditta che li ha costruiti, possono rientrare fra le opere di urbanizzazione soggette all'aliquota IVA ridotta del 10 per cento di cui al n. 127-quinquies), della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La cessione di lapidi (nonche' vasi, lanterne, croci, ecc.) a se' stanti, cioe' non inglobate in un manufatto per sepoltura, invece, non puo' essere ricondotta a tale fattispecie, come pure i lavori di restauro eseguiti su lapidi gia' realizzate.
Si precisa, al riguardo, che il n. 108, della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, che prevedeva per i materiali e i prodotti dell'industria lapidea l'applicazione dell'aliquota d'imposta nella misura agevolata del 10 per cento, e' stato soppresso dall'art. 36 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che, a partire dal 1 ottobre 1997, il d. l. 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, ha elevato l'aliquota IVA applicabile ai beni in esame al 20 per cento. D'altra parte gia' con la risoluzione 8 febbraio 1983, prot. n. 350577, era stato precisato che prodotto lapideo e' la lastra di marmo acquistata dall'artigiano, ma non la lapide che egli realizza con il proprio lavoro, cioe' sagomando la lastra, lucidandola ed incidendovi sopra delle scritte, con la conseguenza che le relative cessioni devono essere assoggettate all'IVA con l'aliquota ordinaria (cfr. anche ris. 30 luglio 1990, prot. n. 430395).
Pertanto, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, si ritiene che la commercializzazione di lapidi debba essere assoggettata all'aliquota IVA in misura ordinaria.
Eventuali lavori di riparazione, ristrutturazione ovvero restauro o rinnovamento sono in ogni caso da assoggettare all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota ordinaria del 20 per cento, non rientrando le dette fattispecie in alcuna norma agevolativa.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza presentata alla Direzione....., viene resa dalla scrivente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo del DM 26 aprile 2001, n. 209.