Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 75/E del 03.06.2005
AGENZIA DELLE ENTRATE
Oggetto: Istanza di interpello Art 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212 Comune di .........
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'esatta applicazione del D.P.R. n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente
QUESITO
Il Comune di .... - Servizi demografici - chiede di conoscere il trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo dei seguenti atti contemplati dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria):
1. autorizzazione rilasciata dal sindaco per il trasporto salme (articoli 23 e 24) e relativa richiesta;
2. passaporto mortuario (articolo 27);
3. autorizzazione all'estradizione di salme all'estero (articolo 29).
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il Comune di ........... non ha fornito alcuna soluzione interpretativa.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La vigente legge dell'imposta di bollo, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'articolo 3 della tariffa - approvata con D.M. 20 agosto 1992, e da ultimo modificata con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2005, emanato in attuazione alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - stabilisce l'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di €. 14,62 per "istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi (...) dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili".
Il successivo articolo 4 prevede lo stesso trattamento per "atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) rilasciati (...) a coloro che ne abbiano fatto richiesta.".
1. Le autorizzazioni al trasporto salme rientrano tra gli atti e provvedimenti di cui al sopracitato articolo 4 della tariffa e, pertanto, sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di €. 14,62.
In particolare, si osserva che il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) - capo IV (trasporto di cadavere) all'articolo 23, stabilisce che "L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.".
Inoltre l'articolo 24, comma 1, prevede che "Il trasporto di un cadavere, (...) entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti".
2. Con riferimento al passaporto mortuario, si osserva che, la convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, fra i documenti necessari al trasporto dei cadaveri sul territorio di uno dei paesi contraenti, prescrive una carta di passo speciale (carta di passo per cadavere) rilasciata dall'autorità competente. In proposito l'articolo 27, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 285 del 1990 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) stabilisce che "Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata
.
(...omissis...)
il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità.".
A tale proposito, è opportuno precisare che le autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 1990, sono state ricomprese tra le funzioni e compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria conferiti agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e del relativo D.P.C.M. 26 maggio 2000.
Il Ministero della Salute, con circolare esplicativa prot. n. 400.VIII/9l/1924 del 21 maggio 2002, in relazione al rilascio del passaporto mortuario ha precisato che devono considerarsi "implicitamente abrogate le disposizioni relative alle attribuzioni in materia esercitate dal Prefetto, quale delegato del Ministero della Salute, per fare subentrare negli stessi compiti il sindaco".
Il passaporto mortuario è, quindi, un documento rilasciato da un organo dell'Amministrazione comunale che autorizza l'estradizione della salma dal territorio nazionale. Pertanto, rientra nell'ambito impositivo dell'articolo 4 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 e, quindi, soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di €. 14,62.
3. Circa l'autorizzazione all'estradizione di salme all'estero, l'articolo 29 del D.P.R. n. 285 del 1990, più volte citato, stabilisce "Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderente alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto ....
(...omissis...)
Il prefetto ricevuta la domanda,(...), concede l'autorizzazione ...".
Anche tale documento ha natura di provvedimento autorizzatorio rilasciato da un organo dell'Amministrazione comunale (circolare del Ministero della Salute prot. n. 400.VIII/9l/1924 del 21 maggio 2002) e, perciò, soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di €. 14,62, ai sensi del più volte citato articolo 4 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972.
Le richieste dei privati cittadini volte ad ottenere le autorizzazioni in argomento, richiamate negli articoli 23, 24, 27 e 29 del D.P.R. n. 285 del 1990 sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di €. 14,62 ai sensi del predetto articolo 3 della tariffa.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale ..........., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D. M. 26 aprile 2001, n. 209.