Risoluzione Ministero Ambiente n. 1781 del 26/08/2009 - Informativa Nota ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) n. 31098 del 20/07/2009 'Rifiuti cimiteriali e rifiuti da crematori'
Oggetto: "Rifiuti cimiteriali e rifiuti da crematori"
Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Qualita' della vita
c.a. Dr. Marco Lupo
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
Le attivita' cimiteriali e, in particolare, quelle degli impianti di cremazione, come evidenziato nella documentazione predisposta dalla "FederUtility", danno origine a diverse tipologie di rifiuti che risultano di difficile e non univoca classificazione, a causa della carenza di codici specifici nell'Elenco europeo dei rifiuti. Infatti, poiche', come evidenziato nella citata documentazione, l'unico codice presente nella decisione 2000/532/CE che fa specifico riferimento ai "rifiuti prodotti dai forni crematori" e' il codice 10.14.01*, gli altri rifiuti derivanti da dette attivita' devono essere identificati ricorrendo a capitoli dell'Elenco europeo dei rifiuti non del tutto pertinenti, che risultano, in qualche modo "idonei" alla identificazione degli stessi.
Ai fini della corretta gestione di tali rifiuti, risulta, tuttavia, indispensabile, stabilire criteri uniformi di classificazione e attribuzione dei codici identificativi utilizzando, unicamente, la nomenclatura prevista dall'Elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE, come riportato nell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.
Fermo restando quanto sopra, nel condividere la necessita' di integrare l'Elenco europeo dei rifiuti anche dei codici relativi alle attivita' cimiteriali, come proposto nella documentazione inviata a questo Istituto, va evidenziato che, eventuali modifiche all'Elenco di cui alla decisione 2000/532/CE non avvengono in maniera automatica ma, possono essere effettuate, secondo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2 e dall'articolo 18, paragrafo 3 della direttiva 2006/12/CE, in conformita' alle procedure previste dalla Decisione 1999/468/CE. Gli Stati membri notificano alla Commissione europea, che e' assistita dal Comitato tecnico composto dai rappresentanti degli stessi Stati membri, le proposte per la revisione dell'Elenco; tali proposte vengono esaminate e, qualora la Commissione ne valuti la necessita', l'Elenco stesso viene aggiornato.
La disciplina sui rifiuti sanitari di cui al D.P.R. 254/2003, all'art. 2, comma 1, lettere e) ed f), identifica i rifiuti cimiteriali come:
- Rifiuti da esumazione ed estumulazione, intendendo per essi, assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio, le maniglie);
- Avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- Resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- Resti metallici di casse (ad esempio, zinco, piombo);
- I rifiuti da attivita' cimiteriali intendendo per essi, materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre da scavo, murature e similari;
- Altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
Tali rifiuti, ai sensi dell'articolo 184, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 152/2006, sono classificati come rifiuti urbani e, in quanto tali, identificabili con i codici del capitolo 20 dell'Elenco europeo dei rifiuti. Tenendo presente l'attuale formulazione dell'Elenco europeo dei rifiuti, ai fini dell'identificazione dei rifiuti in oggetto si riportano, di seguito i codici che potrebbero essere ritenuti pertinenti:
- 20.02.01 (rifiuti biodegradabili) per í rifiuti del verde e per gli altri rifiuti biodegradabili derivanti dalla manutenzione delle aree cimiteriali.
- 20.02.02 (terra e rocce) per il terreno proveniente da attivita' di scavo.
- 20.03.99 (rifiuti urbani non specificati altrimenti) per i rifiuti misti, sia biodegradabili che non biodegradabili provenienti da operazioni di esumazione ed estumulazione.
Per quanto riguarda i rifiuti derivanti da attivita' di costruzione e demolizione delle tombe:
- 17.01.06* e 17.01.07 (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche). Nel caso specifico, trattandosi di rifiuti caratterizzati da voci speculati in funzione del contenuto di sostanze pericolose, l'attribuzione del codice deve essere effettuata previa verifica analitica, secondo le disposizioni di cui all'art. 2 della decisione 2000/532/CE.
- 17.09.04 (rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione.
Per quanto attiene, invece, ai rifiuti provenienti dai processi di cremazione, in attesa di una modifica della decisione 2000/532/CE che integri il sub capitolo 10.14 con codici pertinenti, si elencano, di seguito i codici, attualmente, ritenuti utilizzabili:
- 10.14.01* (rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio) per le polveri, i reagenti ed i rifiuti derivanti dalla depurazione dei fumi.
- 19.01.07* (rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi) per le polveri, i reagenti cd i rifiuti derivanti dalla depurazione dei. fumi, nel caso in cui sia esclusa, attraverso le opportune analisi, la presenza di mercurio.
- 19.01.02 (materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti) e 19.01.99 (rifiuti non specificati altrimenti) per le parti metalliche derivanti dalla separazioni delle ceneri umane dai resti della cremazione.
- 16.11.05* e 16.11.06 (rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche). Nel caso specifico, trattandosi di rifiuti caratterizzati da voci speculari funzione del contenuto di sostanze pericolose, l'attribuzione del codice deve essere effettuata previa verifica analitica, secondo le disposizioni di cui all'art. 2 della decisione 2000/532/CE.
Distinti saluti
Servizio Rifiuti
Il Responsabile
Dr.ssa Rosanna Laraia