Circolare Sefit n. 4104 del 30.06.1999

RIFLESSI PER I CIMITERI DEL D.LGS. 155/99 SULLA TUTELA DELLE ACQUE

 

L'art.21 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e il recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" (1) ha sostituito l'art.6 del DPR 24 maggio 1988, n.236 (2), nel modo seguente:

"1. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

...omissis... e) aree cimiteriali; ...omissis...

2. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 1, preesistenti, ove possibile e comunque a eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza... omissis...

3. In assenza dell'individuazione da parte della regione della zona di rispetto ai sensi dell'articolo 4, comma 1 (3), la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione".

Rispetto alla precedente normativa cambia, in primo luogo, il criterio di individuazione delle zone di rispetto, infatti, il criterio automatico previsto dalla formulazione originaria dell'art.6 cit.: "Le zone di rispetto sono delimitate in relazione alle risorse idriche da tutelare e comunque devono avere un'estensione di raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione..." diviene secondario ed eventuale rispetto al nuovo criterio introdotto dall'art.21 D.Lgs. n. 152/1999 che ha così modificato l'art.4 comma1 del DPR 24 maggio 1988, n.236: "Su proposta delle autorità d'ambito, le regioni per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione".

In secondo luogo assistiamo all'introduzione di un obbligo di provvedere alla messa in sicurezza delle aree cimiteriali preesistenti sulle zone divenute di rispetto.

Orbene per quanto riguarda appunto la messa in sicurezza, nel silenzio della legge, si ritiene che tale obbligo sia adempiuto qualora siano rispettate le disposizioni dettate dagli artt.55 comma 1(4), 57 commi 5 e 7 (5), 60 comma 2 (6), 72 comma 1 (7) e 76 comma 6 e 7 (8) del DPR n. 285/90, disposizioni volte ad impedire che i prodotti della decomposizione dei cadaveri inumati o i liquami provenienti da tombe non adeguatamente impermeabilizzate raggiungano la falda acquifera inquinandola.

Laddove, per motivi storici, non siano state rispettate le suddette cautele, si tratterà di adottare soluzioni tecniche od operative in grado di ovviare a tali gravi inconvenienti.

Altro problema di difficile soluzione consiste su chi debba accollarsi l'onere per la messa in sicurezza del cimitero. Ragioni di equità suggeriscono che la spesa debba essere sopportata da entrambi (vale a dire dal soggetto gestore del cimitero e da chi preleva dal pozzo adiacente) qualora il cimitero non sia completamente a norma, ma preesistente alla realizzazione del pozzo di captazione. Nel caso in cui il cimitero, costruito in un periodo successivo rispetto al pozzo di captazione, non rispetti la normativa, l'onere dovrebbe essere imputato esclusivamente al soggetto gestore del cimitero.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.