ALL. 3
Metodologia di controllo
AGENZIE DISBRIGO PRATICHE
Codice attività: 74.83.4
Indice
1. Premessa
1.1 Inquadramento giuridico
1.2 Soggetti
1.3 Tipi di organizzazione
1.4 Tipicità dei servizi
1.4.1 - Attività in materia di pratiche automobilistiche
1.4.2 - Uffici presso cui si esegue il servizio
2. Attività preparatoria al controllo
3. Metodologia del controllo
3.1 L'accesso
3.2 Ricerche presso amministrazioni ed enti pubblici e privati
3.3 Il controllo del volume d'affari
3.4 Altri controlli e riscontri
3.5 Le indagini bancarie
Scheda
: Tariffe assistenza automobilistica in vigore dal 2/11/1995Check list
1. PREMESSA
1.1 Inquadramento giuridico
L'attività di RICHIESTA CERTIFICATI E DISBRIGO PRATICHE giuridicamente comporta il compimento, da parte di un soggetto professionalmente qualificato, di atti di tipo non negoziale a favore di un privato. Si tratta di un'attività di carattere materiale il cui compimento dà luogo ad una prestazione di servizio.
Dal punto di vista del diritto privato, quindi, il rapporto che si instaura tra le parti ricade sotto la disciplina del contratto d'opera regolato dagli articoli 2222 e segg. del C.C. (Libro V, Tit. III, Capo I) che così ne definisce i tratti caratteristici: "Quando una persona si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente, si applicano le norme di questo capo".
Il rapporto che si instaura tra i soggetti presenta notevoli affinità con il mandato (Art. 1703 C.C.) e con il contratto di lavoro autonomo (Art. 2230 C.C.). Tuttavia esso si differenzia da entrambi; mentre nel mandato l'oggetto del negozio consiste in un facere, ossia nel compimento di uno o più atti giuridici, e, nel contratto di lavoro, in un'attività di tipo intellettuale, nel caso di specie esso è rappresentato da un'attività prettamente materiale.
L'assolvimento dell'incarico determina, per il cliente, l'obbligo del pagamento di un corrispettivo detto di intermediazione e/o provvigione fissato in base alle tariffe o a quanto pattuito.
1.2 Soggetti
Nella pratica i soggetti che svolgono l'attività in argomento sono di norma piccole imprese denominate Agenzie Pubbliche dalla legge di Pubblica sicurezza e nella prassi commerciale. Occorre, peraltro, evidenziare che con lo stesso termine, normalmente seguito dalla specificazione del tipo di affari trattati, sono indicate numerose altre attività professionali ed imprenditoriali, autonomamente classificate ai fini ISTAT e tributari (ad es.: le agenzie di affari, pubblicitarie, investigative, teatrali, e di servizi vari, etc.).
Per la particolare natura dell'attività esercitata, le agenzie sono sottoposte alla vigilanza ed al controllo dell'autorità di P. S.; per la loro apertura e conduzione occorre la licenza del Questore, ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S. Limitatamente ad alcune particolari attività, la legge prevede eccezioni per quanto concerne l'organo competente al rilascio della licenza.
Il regolamento del T.U.L.P.S., all'art. 205 e successivi, ha chiarito il concetto e la funzione delle Agenzie Pubbliche specificando che in tale denominazione sono da comprendere quelle "imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta". Lo stesso regolamento ha stabilito una serie di obblighi cui debbono attenersi i titolari di tali esercizi. Tra i principali, per la specifica attività in trattazione, quello (previsto dall'art. 120 del T.U.L.P.S.) di tenere un registro giornale degli affari secondo le modalità prescritte dall'art. 260 del Regolamento di P.S.
1.3 Tipi di organizzazione
L'attività viene esercitata prevalentemente da imprese individuali costituite su base familiare o comunque di piccole dimensioni, talora specializzate nell'offerta di un servizio particolare, quale è quello risultante dalla licenza di esercizio, che impiegano scarso personale e modesti mezzi materiali. Non di rado si può riscontrare l'assenza di una vera e propria organizzazione, circostanza che incide sulla classificazione del reddito (di lavoro autonomo anziché di impresa) e del relativo trattamento fiscale.
Spesso l'attività di disbrigo pratiche è svolta nell'ambito di servizi di più ampio contenuto. Si pensi ad esempio al caso dell'agenzia investigativa che può essa stessa richiedere certificati pur essendo diversamente classificata ai fini tributari. Considerato che l'attribuzione della partita I.V.A. segue il criterio dell'attività prevalente, si può pertanto ritiene che il numero delle partite I.V.A. con codice ISTAT 74.83.4 sia molto inferiore a quello dei soggetti che svolgono l'attività di disbrigo pratiche. Qualora l'attività prevalente sia diversamente classificata le istruzioni fornite con la presente metodologia potranno integrare quelle relative all'attività principale.
1.4 Tipicità dei servizi
L'ampiezza del contenuto delle prestazioni di servizio e la sua estrema mutevolezza in relazione alle esigenze della società moderna, non consentono di ricondurre nell'ambito di un unico schema operativo le fasi del controllo relative a tutti i possibili servizi resi. Si cercherà quindi di delineare la metodologia in relazione alle fattispecie più comuni ed attualmente più rappresentative, fermo restando la possibilità per il verificatore di seguire altri percorsi di indagine sulla base della situazione reale riscontrata.
A seconda della tipologia dei servizi resi possono distinguersi le seguenti imprese:
E' importante appurare innanzitutto il tipo di pratiche trattate e la particolare specializzazione del servizio offerto dall'agenzia al fine di poter dare un contenuto ai controlli che saranno descritti più avanti.
1.4.1- Attività in materia di pratiche automobilistiche
Tutte le attività "intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui che prestano la propria opera a chiunque ne faccia richiesta", necessitano dell'autorizzazione da parte del Questore. Le attività che, rientrando nel novero di quelle così definite, assumono però maggiore importanza, in quanto numericamente più rappresentative, sono quelle di disbrigo pratiche e segnatamente di pratiche automobilistiche.
L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è regolata da ultimo dalla Legge 8/8/91 n. 264 che, nel quadro di un riordino generale del trasporto, ha attribuito alle Province la competenza al rilascio delle autorizzazioni in materia di consulenza per la circolazione di automezzi.
Tale attività, come definita dalla citata legge, comprende "lo svolgimento dei compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti come specificati nella tabella A) allegata alla presente legge e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato".
Gli adempimenti elencati nella tabella A) consistono in consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni in relazione a:
L'attività in questione può essere espletata sia da imprese individuali che da società specificamente autorizzate ed in possesso dei requisiti tecnici e organizzativi. Tra le imprese che svolgono attività di consulenza sono ricompresi gli uffici e le delegazioni dell'A.C.I. (Automobile Club d'Italia), che operano capillarmente su tutto il territorio nazionale.
Se si considera il numero degli autoveicoli, automezzi, natanti, etc. in circolazione, delle patenti rilasciate ogni anno nonché di tutti gli altri adempimenti connessi , si può avere un'idea dell'estensione e del volume di lavoro svolto dalle agenzie.
1.4.2 - Uffici presso cui si esegue il servizio
L'attività in parola si esplica principalmente a contatto con numerosi Uffici Pubblici deputati al materiale rilascio dei certificati. Tra i più comuni si ricordano i seguenti:
2. ATTIVITÀ PREPARATORIA AL CONTROLLO
Prima di eseguire l'accesso il nucleo designato effettuerà un attento esame della posizione fiscale del contribuente verificato, reperendo in archivio tutti gli elementi conoscitivi delle dimensioni e delle caratteristiche dell'attività imprenditoriale, nonchè delle condizioni patrimoniali personali e familiari del titolare e/o dei soci dell'impresa. Non va trascurata l'analisi del contesto socio economico in cui viene espletata l'attività (piccolo o grande centro).
Saranno in tale ottica acquisiti, direttamente e mediante interrogazione a terminale dell'Anagrafe Tributaria, i dati relativi alle ultime dichiarazioni II.DD. ed I.V.A. presentate, al soggetto depositario delle scritture contabili, al numero e all'ubicazione dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, all'inserimento del soggetto da controllare in liste selettive di anni precedenti, all'esistenza di precedenti controlli ed alle eventuali segnalazioni di elementi indicatori di capacità contributiva pervenute all'Ufficio.
Ulteriori informazioni potranno riguardare:
per quanto concerne l'attività:
per quanto concerne il titolare e/o i soci:
Per le agenzie che operano in materia automobilistica, è utile procurarsi in anticipo, mediante richiesta scritta o sopralluogo diretto, una certificazione della Provincia (competente in materia è l'Assessorato ai trasporti) aggiornata con il numero meccanografico già in precedenza assegnato dagli Uffici della Motorizzazione civile e comunicato alla Provincia stessa, nonché l'elenco del personale dipendente autorizzato a trattare le pratiche per conto dell'agenzia stessa. Qualora l'attività comprenda l'esercizio di scuola guida, sarà utile acquisire anche l'elenco degli istruttori e degli insegnanti abilitati.
Sarà opportuno verificare, sempre in anticipo, anche mediante un sopralluogo informale, l'attualità del dato riguardante l'esistenza in vita, l'ubicazione ed il numero delle unità locali della struttura, nonché riscontrare il numero di utenze telefoniche e gli orari di apertura.
Ovviamente lo svolgimento delle operazioni come descritte più avanti potrà subire qualche adattamento in relazione alle concrete modalità di esercizio dell'attività verificata. La situazione cui ci si riferisce considera l'attività di disbrigo pratiche. Qualora ci si trovasse in presenza di simultaneo esercizio anche dell'attività di scuola guida si farà riferimento pure alla metodologia adottata per tale settore.
3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO
3.1 L'accesso
In sede di accesso i verificatori dovranno acquisire tutti i registri ed i documenti contabili obbligatori tenuti ai fini delle imposte sul reddito e dell'I.V.A. e/o di altre leggi speciali, nonché gli altri dati ed elementi di carattere extracontabile inerenti l'organizzazione amministrativa ed utili per la ricostruzione del volume d'affari (schedari dei clienti, agende e/o rubriche degli appuntamenti, appunti, etc.).
Solitamente il servizio fornito al cliente non è istantaneo ma si sviluppa in un certo arco di tempo e, quindi, dalla suddetta documentazione potranno emergere anche le prestazioni in corso.
L'accesso non deve essere prioritariamente finalizzato all'acquisizione delle scritture contabili. Va privilegiata, invece, la ricerca di documentazione il cui contenuto può essere utilizzato per riscontrare la veridicità delle scritture e delle dichiarazioni.
Nel caso in cui l'agenzia si avvalga di sistemi di gestione informatizzati saranno acquisiti agli atti di verifica anche i supporti magnetici (floppy disk) reperiti, onde procedere alla loro successiva lettura, eventualmente a norma dell'art. 52, comma 9, D.P.R. n. 633/73. A tal fine si suggerisce di acquisire anche i dati presenti nell'hard disk dell'elaboratore, mediante "back up" su dischetti precedentemente formattati (tale procedura potrebbe essere particolarmente proficua qualora si individui l'esistenza di computer ad uso diretto del titolare dell'impresa, dell'amministratore della società o di altri soggetti investiti di particolari responsabilità gestionali e direttive). Il software utilizzato può, inoltre, essere indicativo del tipo di prestazioni fornite dall'agenzia.
Qualora vengano utilizzate chiavi di accesso o codici particolari a tutela del contenuto dei supporti magnetici si potrà chiedere all'operatore di eseguire determinate operazioni per accedere alle informazioni in esso contenute.
Sarà fatta la rilevazione del personale che presta attività di collaborazione o di lavoro dipendente, presente e non al momento dell'accesso, delle date di inizio della collaborazione o della loro assunzione, delle qualifiche e mansioni svolte.
Si acquisirà la copia dell'autorizzazione di P.S. e delle tariffe esposte al pubblico; nell'autorizzazione del Questore è infatti prescritto che il gestore debba esporre la tabella dei servizi con le relative tariffe. Nella stessa materia la L. 264/91 cit. prevede che le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto vengano annualmente stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e che debbano essere permanentemente affisse nei locali dell'impresa. Tale disposizione non è sempre applicata.
La richiesta di esibizione riguarderà anche quei registri e documenti di cui è prescritta la tenuta da disposizioni speciali. In particolare il T.U.L.P.S. (Art. 120) prescrive, per tutte le agenzie autorizzate dal Questore, la tenuta di un registro giornale degli affari nel quale vanno annotati:
Analogo registro devono tenere le agenzie di consulenza per l'attività di trasporto. Si tratta di un "registro - giornale" da istituire ai sensi dell'art. 6 della citata legge 264/91, che deve essere numerato e bollato prima dell'uso. Su detto registro il titolare dell'impresa, ovvero gli amministratori, nel caso di società devono indicare per ogni incarico:
Attraverso l'esame dei suddetti registri saranno rilevate le pratiche concluse e quelle ancora in corso.
Altro documento da richiedere in visione, nel caso l'agenzia svolga prestazioni connesse alla consulenza in materia di trasporto, è il blocchettario delle ricevute rilasciate ai clienti al momento del ritiro dei documenti di circolazione del mezzo o di abilitazione alla guida. Per gli adempimenti di competenza, l'art. 7 della legge 264 cit. prevede infatti che le stesse imprese, a seguito della consegna dei documenti del mezzo di trasporto o di quelli di abilitazione alla guida, rilascino all'interessato una ricevuta conforme al modello approvato dal Ministero dei trasporti comminando sanzioni in caso di abusi.
3.2 Ricerche presso amministrazioni ed enti pubblici e privati
Informazioni ed elementi utili alla ricostruzione del volume dell'attività svolta dalle agenzie saranno acquisiti presso i pubblici uffici ove il disbrigo delle pratiche viene concluso. Per le agenzie che si occupano prevalentemente del disbrigo di pratiche automobilistiche i dati dovranno essere attinti innanzitutto presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile, il Pubblico Registro Automobilistico, gli Uffici aeroportuali nonché presso gli stessi clienti.
Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile
(... omissis ...)
Pubblico Registro Automobilistico
(... omissis ...)
Uffici navigli delle Capitanerie di Porto ed autorità aeroportuali
(... omissis ...)
Clienti
(... omissis ...)
3.3 Il controllo del volume d'affari
Scopo dell'indagine è la ricostruzione delle prestazioni effettivamente eseguite attraverso i documenti, i riscontri oggettivi ed i controlli incrociati e mediante una ragionata analisi di tutti gli indizi raccolti.
Nell'analizzare il fatturato dichiarato si prenderà in considerazione la possibilità di disaggregare i ricavi al fine di apprezzarne la coerenza rispetto a denominatori comuni ed al reddito, separando ad esempio i ricavi in base alla fonte che li ha prodotti (per tipo di attività), le prestazioni dalle cessioni, i ricavi occasionali da quelli periodici, etc.. Potranno emergere talora anomalie o contraddizioni che permettono di indirizzare efficacemente il controllo e di approfondire taluni aspetti più interessanti della gestione.
In tale ambito una ulteriore classificazione delle operazioni può essere quella che mira a scomporre il volume d'affari in base ai destinatari delle prestazioni distinguendo quelle effettuate e/o fatturate nei confronti di imprese da quelle effettuate nei confronti di privati.
Si dovrà verificare se le prestazioni fatturate ad imprese siano proporzionate a quelle fatturate ai privati. In quest'ultimo caso, infatti, sono più frequenti le possibilità di omessa fatturazione.
Potrà ancora rivelarsi utile distinguere i ricavi, ove la documentazione lo consenta, a seconda del tipo di servizio eseguito. L'ottica sarà quella di mettere a confronto i costi di una certa natura con i ricavi dello stesso tipo. Anche lo sviluppo di tale metodologia di analisi può consentire di individuare le sacche di evasione.
Una volta proceduto a tali classificazioni, la cui utilità pratica dovrà essere valutata caso per caso dai verificatori, si avvierà il riscontro analitico delle prestazioni fatturate con i dati risultanti dai registri e dai documenti obbligatori tenuti ai fini delle disposizioni speciali, nonché con quelli rilevabili dalla documentazione e dagli altri elementi extracontabili comunque acquisiti (schede clienti, agende, appunti, etc.) ed altresì da quelli desunti dai controlli incrociati.
Tali controlli potranno essere ostacolati da una troppa generica descrizione in fattura dei servizi resi, che dovrà essere autonomamente sanzionata per violazione dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/72.
Acquisiti tutti i possibili elementi di riscontro dell'attività si procederà all'individuazione delle prestazioni non fatturate e delle prestazioni fatturate per importi incongrui, attraverso l'incrocio dei dati contabilizzati con quelli contenuti nel registro - giornale, pervenuti dalla M.C.T.C. e da altri Uffici, ovvero risultanti dalla documentazione extracontabile.
A seconda del tipo di operazione non fatturata la classificazione dei proventi non contabilizzati potrà essere eseguita innanzitutto sulla base del tariffario esposto al pubblico ed acquisito al momento dell'accesso, ovvero sulla scorta di quanto fatturato per prestazioni similari.
Per i servizi in materia automobilistica si farà riferimento alle tariffe che l'A.C.I. applica nella misura massima. A titolo indicativo si allega il tariffario dell'Ufficio A.C.I. di Pisa.
Per l'attribuzione dei corrispettivi ai vari periodi d'imposta, si ricorda che l'art. 75, secondo comma lett. B), del T.U.I.R. dispone che i corrispettivi per le prestazioni di servizi si considerano conseguiti alla data in cui sono ultimate.
3.4 Altri controlli e riscontri
In via sussidiaria la ricostruzione dei corrispettivi può essere fatta desumendo dal numero di ore lavorate dagli addetti il numero delle prestazioni medie ottenibili, tenuto conto del tempo medio richiesto per ognuna. Tale dato potrà essere ponderato sul tipo di prestazione più ricorrente.
Altro parametro di stima è quello che tiene conto della remunerazione del capitale investito.
A tal fine sarà data importanza a quegli investimenti effettuati per accrescere la capacità produttiva della struttura.
Va inoltre considerata la remunerazione dell'opera prestata dallo stesso titolare.
Partendo da tali presupposti il reddito dichiarato non dovrebbe collocarsi al di sotto (quanto meno in via ricorrente) di quello figurativo costituito dalla somma:
Tale reddito minimo, ad esempio, per un'agenzia che svolge l'attività in zona centrale in locali di 100 mq. di proprietà con un investimento iniziale in attrezzature di Lit. 80.000.000, potrebbe essere così calcolato:
Lit. 12.000.000 (fitto figurativo) + 7% di Lit. 80.000.000 + Lit. 36.000.000 (retribuzione figurativa lorda di un impiegato di medio livello) = Lit. 53.600.000.
3.5 Le indagini bancarie
Le innovazioni introdotte con la legge n. 594/95 consentono di graduare le indagini secondo principi di economicità e proficuità dell'azione di controllo. Sono quindi delineabili diversificati percorsi d'indagine.
Richiesta al contribuente (artt. 32 - I comma n. 6-bis - D.P.R. n. 600/73 e 51, II comma n. 6-bis, D.P.R. n. 633/72)
Nella generalità dei casi dovrà essere richiesta al contribuente, previa autorizzazione, la dichiarazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende di credito, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario.
Qualora il contribuente non esibisca spontaneamente la copia dei conti da lui stesso denunziati, si procederà alla loro richiesta agli operatori finanziari segnalati.
Richiesta delle copie dei conti agli istituti di credito e finanziari (artt. 32 - I comma n. 7 - D.P.R. n. 600/73 e 51, II comma n. 7, D.P.R. n. 633/72)
Il controllo non deve necessariamente limitarsi all'esame dei conti dichiarati anzi, almeno nei casi di maggiore sospetto di evasione, può essere opportuno estenderlo, attraverso richieste dirette, ad altri intermediari finanziari.
L'estensione dell'indagine è particolarmente consigliabile qualora permangano indizi di un significativo divario tra il volume d'affari ed i redditi accertati con la metodologia in precedenza descritta e quanto fondatamente attribuibile al contribuente sulla base delle condizioni di esercizio dell'attività, della sua potenziale capacità reddituale, della consistenza del suo patrimonio ovvero di altri elementi di valutazione.
L'ampliamento del controllo appare ugualmente opportuno quando siano stati frapposti ostacoli all'azione dei verificatori o dell'ufficio, ovvero le violazioni e le omissioni contabili siano così gravi, ed i dati a disposizione per l'accertamento così scarsi, da rendere difficile la ricostruzione degli imponibili fiscali.
Le indagini dovranno comunque essere condotte secondo selezionate opzioni investigative che restringano la forbice costi - benefici dell'azione di accertamento (banche che hanno sportelli nella città ove operano il contribuente ed i suoi familiari più stretti, nelle province contigue, nel luogo di nascita, nella località ove possiede residenze secondarie o comunque dove si supponga l'esistenza di conti).
L'indagine può coinvolgere anche altri soggetti (familiari e non) motivatamente sospettati di essere intestatari di comodo di conti riferibili al contribuente o di cui il medesimo abbia la disponibilità.
TARIFFE ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA IN VIGORE DAL 2 NOVEMBRE 1995
(... omissis ...)