Circolare Sefit n. 3942 del 7.08.98
PARERE DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO SUI SERVIZI DI TRASPORTO FUNEBRE
L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha espresso in data 14/7/1998 un proprio parere consultivo (ai sensi art. 22 L. 287/90):
a) sulla normativa vigente per i servizi di trasporto funebre ed in particolare sulla possibilità che questi possano essere svolti in regime di monopolio legale;
b) nonché per influenzare il processo di revisione del DPR 285/90, regolamento di polizia mortuaria nazionale.
Il testo integrale del parere è in All.1
Di seguito se ne sintetizzano i contenuti e se ne valutano gli effetti
Parere sulla normativa vigente
L'Antitrust "ritiene che non vi siano ragioni che giustifichino la possibilità per i Comuni di continuare ad avvalersi dell'esclusiva prevista dal R.D. n. 2578/1925", all'art. 1.
Il motivo di tale posizione sta principalmente nelle distorsioni della concorrenza indotte in mercati contigui (soprattutto delle pompe funebri) dal regime di esclusiva del trasporto funebre.
"In particolare - afferma l'Antitrust - la tempestività nel contattare il potenziale cliente nel momento in cui sorge l'esigenza dell'acquisto dei servizi funebri ovvero la reputazione e notorietà dell'operatore, derivanti dalla qualità di concessionario del trasporto funebre, possono senz'altro costituire un fattore di vantaggio nell'acquisizione della clientela per gli altri servizi.
L'esclusiva del trasporto comporta invece, per i soggetti ammessi ad operare soltanto negli altri servizi funebri, un'artificiosa barriera al conseguimento del grado di integrazione delle attività d'impresa ritenuto maggiormente funzionale al soddisfacimento della domanda."
L'Antitrust ritiene quindi che "le esclusive del trasporto funebre non rappresentano una risposta adeguata all'esigenza di correggere le imperfezioni del mercato; anzi, sono suscettibili di introdurre ingiustificate distorsioni concorrenziali."
Ciononostante l'Antitrust riconosce che i mercati funebri presentano, dal lato della domanda, "elementi di imperfezione che rendono il prezzo uno strumento di acquisizione della clientela meno efficace che in altri mercati" e che tale contesto è caratterizzato da una "concorrenza di prezzo comunque affievolita".
Purtuttavia l'Antitrust non ravvede ragioni per continuare a svolgere il trasporto funebre in monopolio di diritto, pur in ambito comunale.
Inoltre l'Antitrust sottolinea la necessità di valutare se i diritti di privativa previsti dall'art. 1 del R.D. 2578/1925 possano essere considerati ancora esistenti e non siano invece stati implicitamente abrogati dall'art. 64 della L. 8/6/1990 n. 142, visto che l'art. 22 della L. 142 stabilisce in via generale che "i servizi riservati in via esclusiva ai Comuni e alle province sono stabiliti dalla legge" e che l'art. 1 del T.U. 2579/1925 così recita:
"I Comuni possono assumere nei modi stabiliti dal presente testo unico l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi e segnatamente di quelli relativi agli oggetti seguenti:
... omissis ...
8) trasporti funebri, anche con diritto di privativa, eccettuati i trasporti dei soci di congregazioni, confraternite ed altre associazioni costituite a tal fine e riconosciute come enti morali.
... omissis ......."
Per l'Antitrust "un'esclusiva è (quindi) possibile, attualmente, solo in presenza di una riserva di attività che sia conseguenza immediata e diretta di una disposizione legislativa."
Visto che l'art. 1 del R.D. 2578/1925 demanda la decisione di istituire l'esclusiva del trasporto funebre al livello amministrativo comunale, senza specificare le condizioni o presupposti alla base di tale scelta del Comune, non è la legge che stabilisce i servizi riservati in via esclusiva, bensì la discrezionalità del livello amministrativo comunale.
Di tutt'altro avviso è invece il Ministro dell'Interno che il 26/5/97 ebbe a riconfermare sulla base di interrogazione parlamentare che:
"Si ritiene, comunque, che l'ente (Comune) può legittimamente esercitare il servizio di trasporto funebre con diritto di privativa, conformemente alle previsioni di cui all'art. 1 del R.D. n. 2578 del 1925, norma che non contrasta con l'art. 22 della Legge n. 142 del 1990 ...... omissis".
L'Antitrust considera pertanto necessaria la rimozione da parte dei Comuni della esclusiva per i trasporti funebri, in quanto il trasporto del feretro dovrebbe essere consentito a ciascun soggetto in possesso di:
a) autorizzazione commerciale alla vendita di beni non alimentari;
b) autorizzazione ex art. 115 T.U. leggi P.S. per agenzia d'affari
purché il servizio venga svolto nei modi e con gli strumenti (carro funebre) stabiliti dal DPR 285/90.
Indirizzi per la revisione del DPR 285/90
L'Antitrust, consapevole che il proprio auspicio a che i Comuni rimuovano le esclusive può avere limitati effetti, invita il Governo (ed in particolare il Ministro della Sanità) in fase di revisione del regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR 10/09/1990 n.285, ad eliminare espressamente qualsiasi riferimento alla privativa comunale del trasporto funebre.
E' questa la sede - per l'Antitrust - per "un chiarimento normativo, volto ad esplicitare l'avvenuta abrogazione della disposizione del (citato) R.D. n. 2578/1925" (ai fini della privativa comunale del trasporto funebre).
Secondo l'Antitrust, per lo svolgimento dell'attività di trasporto funebre appare sufficiente la disponibilità (in proprietà, noleggio o altro) di un carro funebre che possieda le caratteristiche di cui all'attuale art. 20 del DPR 285/90.
Eventuali requisiti tecnici aggiuntivi, talvolta richiesti da regolamenti comunali, non devono creare ostacoli all'entrata nel mercato della pluralità di operatori.
L'Antitrust ritiene che l'introduzione di una ulteriore autorizzazione comunale specificatamente riferita alla prestazione del trasporto funebre può costituire un ingiustificato ostacolo all'esercizio dell'attività.
Inoltre l'Antitrust ritiene che la liberalizzazione del trasporto funebre non può che comportare la perdita da parte del Comune del potere/dovere di stabilire la/e tariffa/e per il trasporto di cadavere. Senza l'esclusiva del servizio di trasporto funebre il Comune non può determinare la tariffa per il trasporto funebre a pagamento, né una tariffa minima (che limiterebbe la concorrenza di prezzo tra gli operatori).
Secondo l'Antitrust i consumatori non risulterebbero adeguatamente tutelati neppure con la fissazione di massimi di prezzo del servizio di trasporto funebre, in quanto quest'ultimo incide in misura molto modesta sul costo del complesso dei servizi di onoranze funebri.
Le imperfezioni del mercato funebre, ad avviso dell'Antitrust, possono essere attenuate con la introduzione in sede di regolamentazione statale e/o comunale di strumenti volti a migliorare l'informazione dei consumatori in merito ai servizi funebri offerti sul mercato.
Gli effetti più immediati del pronunciamento dell'Antitrust
1. Possibilità di assunzione in privativa del servizio del trasporto funebre in ambito comunale
Stante la difformità di indirizzo fra Antitrust (pronuncia del 14/7/98), Ministero dell'Interno (risposta ad interrogazione parlamentare del 26/5/97) e Ministero della Sanità (DPR 10.9.1990 n. 285 e circolare del 24/6/1993) è consigliabile mantenere fermo lo stato di fatto per le situazioni già in essere.
Occorre una norma specifica o una interpretazione autentica per cambiare l'attuale indirizzo che vede, tra l'altro, una giurisprudenza costante, favorevole alla facoltà da parte dei Comuni di assunzione del trasporto funebre in privativa.
Secondo quanto riportato nel pronunciamento dell'Antitrust il chiarimento è rinviato alla modifica dell'attuale regolamento di polizia mortuaria, approvato a suo tempo con DPR 10.9.1990 n. 285.
A parere di questa Federazione ciò non è sufficiente, trattandosi il regolamento di norma di rango inferiore alla legge. Pertanto è solo con legge che si può ampliare, confermare o eliminare la possibilità da parte di un ente locale di assumere in esclusiva un servizio.
2) Fissazione della tariffa del trasporto funebre a pagamento
E' ancora di competenza del Comune (art. 16 DPR 10.9.1990 n. 285), anche se, alla luce del parere dell'Antitrust, è preferibile che nell'articolazione tariffaria venga stabilito il livello massimo, lasciando alla libera contrattazione fra
le parti la definizione del prezzo definitivo.
3) Legittimità dell'applicazione del diritto fisso di cui all'art. 19 comma 2 del DPR 285/90
Con l'attuale formulazione il Comune ha la facoltà di imporre un diritto fisso, applicabile quando il trasporto a pagamento del cadavere non è esercitato dal Comune e con diritto di privativa.
Il diritto fisso non è applicabile solo quando il Comune esercita il servizio con diritto di privativa.
Il diritto fisso ha natura tributaria (TAR Emilia Romagna, sentenza del 6.9.95).
4) Legittimità dell'applicazione del diritto fisso di cui all'art. 19 comma 3 del DPR 285/90
Con l'attuale formulazione il Comune ha la facoltà di imporre un diritto fisso, in caso di entrata o uscita di feretro dal suo territorio, indipendentemente dal fatto che il servizio di trasporto funebre sia o meno stato assunto in privativa.
La scrivente Federazione provvederà ad assumere i necessari contatti con i Ministeri competenti al fine di verificare se, alla luce del pronunciamento in oggetto, restano confermati gli indirizzi precedentemente espressi o se essi intendano porre in essere modifiche normative.
Dell'esito di detti contatti verrà data tempestiva informativa agli associati.
Fino a nuova comunicazione si conferma, pertanto, la posizione già espressa con nostra circolare p.n. 3739 del 26/6/97.
Il testo della circolare citata, anche durante la chiusura estiva degli uffici, può essere letto e prelevato direttamente dagli associati via internet dal sito federale all'indirizzo www.cispel.it/sefit utilizzando la password di accesso, o con richiesta libera attraverso e-mail indirizzata a sefit@cispel.it riportante nell'oggetto l'espressione "circolare 3739/97".
Distinti saluti.