Circolare Sefit n. 3887 del 28.04.98

TARIFFE PER LA CREMAZIONE. RESTI MORTALI ESITI DI FENOMENI CADAVERICI TRASFORMATIVI CONSERVATIVI.

1. Tariffe per la cremazione

Si informa che con Decreto del 30/3/1998 n. 5233/E3 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il cui testo si riporta in allegato, il Ministero dell'Interno ha fissato in via definitiva la tariffa per la cremazione di salme di persone indicate all'art.50 del DPR 10/09/1990 n. 285.

Come noto ci si riferisce alla tariffa per cremazioni svolte per conto di Comuni sprovvisti di impianti di cremazione in crematori siti in altri Comuni.

La principale novità è che anziché tre tariffe, in funzione della dimensione dell'impianto (fissate in via provvisoria con D.M. 8/2/1988 in lire 400.000, 500.000 e 680.000) ora vi sarà un'unica tariffa per l'intero territorio nazionale.

Sono state stabilite pure due nuove tariffe, pari al 75% di quella base, riguardanti rispettivamente la cremazione di:

La tariffa base (L.680.000), calcolata con riferimento ai costi 1997, è già superata nei fatti dati i tempi di emanazione del D.M. e, a decorrere dall'1/5/1998, è stabilita in £. 691.764, per effetto dell'art. 2 del decreto, essendo il coefficiente ISTAT 1997 su 1996 pari a 1,0173.

Pertanto le nuove tariffe sono le seguenti:

Cremazione di cadavere

691.764

Cremazione di resti mortali

518.823

Cremazione di contenitori di parti anatomiche

riconoscibili

518.823

Successivamente, ogni anno, si procederà all'adeguamento in funzione dei coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto della lira predisposti annualmente dall'ISTAT, con effetto dell'adeguamento dal 1° maggio di ogni anno.

Tali regole varranno fino al 31/12/2001, dopodiché la tariffa sarà espressa in euro e l'adeguamento avverrà secondo le regole comunitarie.

E' appena il caso di accennare che la misura del corrispettivo (come la sua variazione nel tempo) per ciascuna tipologia di cremazione svolta dall'affidatario del servizio nel Comune sede di impianto (a mezzo concessione, appalto, gestione con azienda speciale, società mista) è in relazione al contratto che regola i rapporti fra le parti.

Ad ogni situazione locale può corrispondere un diverso criterio di determinazione del corrispettivo, essendo la tariffa fissata dal Ministero dell'Interno calcolata nella ipotesi di costi pieni per il Comune e quindi da considerare come limite massimo.

Cosicché diversa è la situazione di un Comune che ha fornito all'affidatario la disponibilità di fabbricato e impianto, da quella di altro Comune nel quale l'affidatario ha provveduto direttamente all'investimento relativo. La misura del corrispettivo, laddove si sia proceduto a gara per l'affidamento del servizio, deriva dall'esito della gara stessa.

Alla luce della modificazione sostanziale del regime tariffario è opportuno rivedere i rapporti contrattuali in essere fra Comuni e affidatari del servizio, tenuto conto anche quanto specificato all'art. 5 del decreto.

2. Cremazione di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

Con l'occasione si chiarisce che i resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i quali è possibile procedere a cremazione sono quelli rinvenibili a seguito di esumazioni dopo il periodo ordinario di inumazione. Generalmente si tratta di adipocere o mummificazioni. Diverso è il trattamento dei resti mortali (corificazioni) provenienti da estumulazione cosiddetta "straordinaria" (dopo 20 anni) i quali, per effetto del comma 2 dell'art.86 devono essere inumati per i tempi stabiliti dal comma 3 dello stesso articolo (5 anni). Solo dopo questo periodo (5 anni), gli eventuali resti mortali derivanti da esumazione possono essere cremati.

L'onere per la cremazione dei resti mortali è a carico:

a) del gestore del cimitero, sia esso comunale o particolare, nel caso i resti provengano da esumazioni ordinarie;

b) dei concessionari nei casi previsti dagli articoli 90 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990 n. 285;

c) del proprietario dei sepolcri privati nei casi previsti al capo XXI del citato decreto n. 285 del 1990;

d) dei richiedenti in ogni altro caso.

Va da sé che la convenienza a cremare tali resti mortali per il gestore del cimitero è in caso di carenza di aree disponibili per la reinumazione. Per il familiare vi possono essere motivi di collocazione di spoglie mortali e ceneri in una stessa tomba.

Cosicché nell'ordinanza che regola esumazioni ed estumulazioni il Sindaco determinerà, anche diversamente per i singoli cimiteri comunali, se converrà all'Amministrazione - ad es. per la carenza di spazi cimiteriali - assumere a proprio carico l'onere della cremazione dei resti mortali o se provvedere alla reinumazione in appositi campi comuni.

Laddove l'onere sia a carico del gestore del cimitero, provvede d'ufficio il Responsabile dello stesso.

Negli altri casi l'onere è a carico di chi ha presentato l'istanza per procedere a cremazione.

Per la cremazione di resti mortali derivanti dal periodo di ordinaria inumazione (10 anni nel caso di cui all'art.82/1 e 5 anni nel caso di cui all'art.86 commi 2 e 3, non trattandosi di cadavere, non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art.79).

Al termine dell'operazione cimiteriale di esumazione i resti mortali vanno collocati in appositi contenitori di legno (anche di spessore inferiore a 20 mm.) o di altro materiale combustibile (ad es. sacco plastico), laddove destinati a cremazione. Sull'esterno dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e morte del defunto esumato.

Per il deposito temporaneo dei resti mortali in cimitero si usa la camera mortuaria.

Il contenitore, durante il trasporto, dovrà essere chiuso per motivi di rispetto e pietà delle spoglie mortali.

Per il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali dentro i contenitori di cui sopra non è obbligatorio utilizzare un'autofunebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art.20 del DPR 285/90, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri.

E' comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.

Non essendo prevista una specifica normativa al riguardo, si consiglia di adottare una procedura siffatta:

Il Responsabile del Servizio di custodia del cimitero di partenza redige un elenco, in triplice copia, identificativo dei resti mortali trasportati, con l'indicazione del luogo dove è situato l'impianto di cremazione e della destinazione finale delle ceneri.

Una copia di detto elenco resta agli atti del cimitero di partenza, una - al seguito - è consegnata al vettore, e l'ultima va al Responsabile del Servizio di custodia del cimitero nel quale avviene la cremazione.

Sulla copia al seguito il Responsabile del Servizio di custodia del cimitero nel quale avviene la cremazione dichiara l'avvenuto cambiamento di stato in ceneri e, se richiesta dal Comune di partenza, la permanenza delle ceneri nel cinerario comune del cimitero sede dell'impianto. Viceversa se le ceneri devono tornare in cimitero del Comune di partenza, occorre, ovviamente provvedere alla collocazione delle stesse in urna.

Nei registri cimiteriali è trascritta l'operazione cimiteriale svolta e la relativa destinazione delle ceneri che, se non diversamente disposta dai familiari, è il cinerario comune di un cimitero del Comune di partenza o di quello di cremazione.

3. Inumazioni di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

I resti mortali provenienti dal periodo di ordinaria inumazione, sono reinumabili.

In relazione all'entità del fenomeno e all'organizzazione cimiteriale è invalso l'uso di procedere a traslazioni di detti resti mortali in appositi campi d'inumazione, detti "campi per inconsunti", dove far riprendere i processi di scheletrizzazione.

Per la reinumazione è possibile utilizzare:

In quest'ultimo caso, prevedendo il disfacimento nel tempo del materiale biodegradabile, è preferibile utilizzare soluzioni che consentano un facile rinvenimento e recupero delle ossa al termine del periodo di sepoltura (con una base lignea sottostante o con reti di contenimento o altre soluzioni di pari efficacia).

4. Parti anatomiche riconoscibili

Le parti anatomiche riconoscibili (quali arti provenienti ad es. da amputazioni effettuate in strutture sanitarie, prodotti abortivi non richiesti dai familiari per la sepoltura) devono essere avviate a cremazione (o ad inumazione in cimitero) ai sensi del punto 6 dell'All. 2 di cui all'art. 2 del D.M. Ambiente di concerto con la Sanità del 25/5/1989.

L'onere per la cremazione è a carico della struttura sanitaria dalle quali provengono le parti anatomiche riconoscibili.

Con il termine "contenitore di parti anatomiche" si intende un contenitore di materiale combustibile, dove sono collocate in genere più parti anatomiche (talvolta confezionate anche in forma distinta), con contenuto di peso variabile da 60 ad 80 kg., cioè quanto in media un corpo umano.

Distinti saluti.

 

All. 1