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ART. 6
Materiali di scavo
L'art.7 comma 3 del D.Lgs 5/2/97, n.22, qualifica rifiuti speciali i materiali pericolosi che derivano da attività di scavo. Sono pertanto esclusi dal regime dei rifiuti i materiali di scavo non pericolosi.
ART. 18
Rifiuti sanitari
L'autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28 non è prevista per l'attività di sterilizzazione effettuata all'interno della struttura sanitaria sui rifiuti prodotti dalla stessa. In attesa dell'adozione di normativa specifica sono considerate produttrici di rifiuti sanitari strutture quali le aziende ospedaliere, le aziende sanitarie locali, le case di cura private, i laboratori di analisi cliniche, gli ambulatori nei quali si effettuano prestazioni chirurgiche ambulatoriali, le residenze assistenziali o le case famiglia per soggetti affetti da Hiv e sindromi correlate, gli studi medici odontoiatrici, gli studi veterinari, le farmacie che effettuano attività di autodiagnostica rapida, qualora possibile ai sensi del DPR 14/1/97.
Non si applicano le disposizioni relative ai rifiuti sanitari alle residenze assistenziali e alle residenze protette. I rifiuti sanitari pericolosi sono i rifiuti in cui il rischio prevalente è quello infettivo. I rifiuti speciali pericolosi sono i rifiuti in cui il rischio prevalente è quello chimico. Il rispetto di quanto previsto dall'art.4, comma 1, per il deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi è riferito esclusivamente ai rifiuti sanitari a rischio infettivo.
ART.19
Rifiuti cimiteriali
L'art.7, comma 2, lett. f), classifica come urbani i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli delle lett. b), c) ed e).
Per ciò che riguarda le modalità di smaltimento, la carta, il cartone, la plastica, i residui vegetali, i ceri, i lumini ecc. derivati da operazioni di pulizia e giardinaggio devono essere smaltiti secondo le modalità previste per i rifiuti urbani.
Per i frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti ecc., vista la particolarità dei rifiuti medesimi e in attesa delle norme tecniche che lo stato deve emanare, si ritiene opportuno che gli stessi debbano essere confezionati in idonei contenitori e smaltiti presso impianti di termodistruzione per rifiuti, debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa o in discariche per rifiuti urbani.
Per le parti metalliche quali zinco, ottone, piombo ecc., si richiede la disinfezione nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità e poi invio al recupero mediante rottamazione.
I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione svolte nell'ambito del cimitero sono da considerarsi rifiuti inerti di cui all'art.7, comma 3, lett. b).