Circolare Sefit n. 3821 del 13.01.98

COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA '98, APPROVATO CON L. 27/12/1997 N. 449

 

Si segnala che la legge in oggetto (in S.O. n. 255/L alla G.U. del 30/12/97 n. 302) è intervenuta su materie con possibili effetti sui servizi funerari degli EE.LL..

Ci si riferisce in particolare a:

 

Art. 49, comma 2

Viene ulteriormente spostato, per l'anno 1998, il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione '98 dei Comuni (già previsto per legge al 31/10/97 e poi slittato al 31/1/98) al 28/2/1998. Quest'ultimo termine riguarda anche gli obblighi di deliberazione delle tariffe, delle aliquote di imposta e dei diritti aventi natura tributaria.

 

Art. 43, comma 4

Detto disposto sembra potersi applicare anche agli EE.LL. i quali attraverso approvazione di specifico/i regolamento/i e/o modifica di regolamento/i esistente/i, da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 449/97 (31/3/98), individuano le prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia dei diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente e l'ammontare del contributo richiesto.

La disposizione era, per gli EE.LL., previgente, anche se con differente formulazione, in base al comma 2 dell'art. 3 del D.L. 22/12/1981 n. 786 convertito, con modificazioni, con L. 26/2/1982 n. 51.

La individuazione delle "prestazioni concernenti servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali" può creare obiettive difficoltà, anche se risulta utile per determinare, per esclusione, i restanti servizi.

Nei servizi funerari si ritiene debbano intendersi servizi essenziali quelli necroscopici e cimiteriali (ai sensi del D.M. Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del 28/5/1993 - in G.U. 23/6/1993 n. 145), come meglio definiti dai provvedimenti di settore e dai chiarimenti applicativi di cui alla circolare n. 24 del 24/6/93 del Ministero della Sanità. In All. 1 si è prevista una elencazione di riferimento.

Conseguentemente dovranno essere variate le parti di regolamento comunale di polizia mortuaria difformi (sia nel testo che nella tariffa allegata).

 

Art. 44

Per agevolare la dismissione di attività pubbliche non essenziali e la soppressione di funzioni e compiti superflui negli enti locali, il collegato alla finanziaria '98, L. 27/12/97 n. 449, estende a tutte le P.A. le norme privatistiche (art. 2112 del codice civile) per il passaggio dei dipendenti a società private.

Le società private alle quali sono attribuite attività dismesse dovranno mantenere per almeno cinque anni il personale adibito alle funzioni trasferite.

Il personale in esubero, che non transita nelle società private, potrà essere assorbito nell'amministrazione che ha operato la dismissione mantenendo tutti i diritti goduti nella precedente collocazione.

I criteri (riduzione dei costi e delle spese, privatizzazione dei servizi non di interesse pubblico, fusione di enti con attività analoghe, ecc.) dettati dalla legge Bassanini uno (legge 59/97) si applicheranno alle trasformazioni delle strutture anche a carattere aziendale di tutte le pubbliche amministrazioni.

Al di là dei problemi di non agevole traslazione di norme scritte per il livello nazionale a quello locale, che determineranno incertezze interpretative notevoli, dal disposto in esame si rileva l'applicabilità sia alle gestioni dirette degli enti locali che a quelle attraverso azienda.

Per le funzioni non essenziali (e ritorna il problema della loro individuazione) è chiara la scelta di esternalizzazione, con ciò intendendosi una qualunque delle forme di gestione previste dall'art. 22 della L. 142/90 e successive modificazioni.

Viene introdotta una nuova tipologia di società mista, con la partecipazione del personale adibito alle funzioni dismesse e di altri soci scelti secondo procedure concorsuali aperte, con partecipazione dell'ente locale che dovrà esaurirsi entro 5 anni.

La mutuazione a livello locale dei criteri di cui all'art. 14 della L. 15/3/1997, n. 59 è l'avvio per i servizi pubblici locali di una fase di ripensamento organizzativo che investe la loro erogazione, la "esternalizzazione" con diverso grado di partecipazione dell'E.L., la revisione degli ambiti territoriali ottimali di gestione, la istituzione di specifici organi di vigilanza negli EE.LL..

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

 

All. 1