Circolare Sefit n. 3820 del 13.01.98
RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI TRIBUTI LOCALI
Con D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (in S.O. n. 252/L alla G.U. n. 298 del 23/12/97) il Governo ha provveduto al riordino della materia in oggetto, con effetti decorrenti dai periodi specificatamente indicati nel testo.
In particolare si modifica la tassa riguardante l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e all'art. 5 della L. 16/5/1970, n. 281.
Regolamento comunale per le entrate
Con l'art. 52 del citato D. Lgs. 446/97 viene stabilito che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, nel rispetto della legge.
I regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1^ gennaio dell'anno successivo. Pertanto tutte le innovazioni per le quali è necessaria la regolamentazione locale partiranno non prima dell'1.1.1999.
L'art. 52, commi 2 e 4, individua le procedure e la possibilità di impugnativa delle norme regolamentari da parte del Ministero delle Finanze.
Con l'art. 54 viene poi stabilito che i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.
Riflessi per il settore funerario
Il settore funerario è interessato dal D. Lgs. 446/97 per un duplice ordine di motivi.
Il primo in quanto venendo abolita la disciplina di cui agli artt. dal 38 al 57 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni, viene pure abrogata la esenzione dalla applicazione della tassa per "le occupazioni di aree cimiteriali" prevista dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 49 del citato D. Lgs 507/3.
Laddove diverse e nuove indicazioni governative non ripristinino tale divieto, il Comune potrà avvalersi dello strumento regolamentare per definire con chiarezza tutti gli aspetti del canone concessorio per aree cimiteriali.
Il secondo in quanto il comma 5, lett. b) dell'art. 52 prevede esplicitamente l'affidamento della liquidazione, accertamento e riscossione di tributi ed altre entrate alle aziende speciali a mezzo di convenzioni (quindi in forma diretta senza gara).
Più complicato l'affidamento ad altri soggetti terzi.
L'azienda speciale diventa quindi la forma di gestione più semplice per operare in campo funerario quando si debbano incassare diritti aventi natura tributaria, canoni di concessione o simili.
L'art. 63 chiarisce i termini applicativi del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Innanzitutto è facoltà dei Comuni prevedere che l'occupazione (permanente o temporanea) di "strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio" sia "assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa".
Il regolamento, ai sensi del comma 2, deve essere informato ai seguenti criteri
a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
b) classificazione in categorie di importanza delle aree e spazi pubblici (ad es. cimitero monumentale, urbano, di frazione);
c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lettera b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadri, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità di occupazione (area per edicola, area di loculo in relazione alla fila, area di altre tipologie di tombe);
d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;
e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico (ad es. per tombe uomini illustri, aree per comunità acattoliche e straniere, ecc.).
Inoltre la lettera f) introduce un canone, secondo una speciale tariffa, per la occupazione permanente realizzata con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi.
Sembra pertanto possano ricomprendersi in tale fattispecie sia il gestore di impianti di cremazione, sia il gestore della illuminazione elettrica votiva.
In sede di prima applicazione il canone è determinato forfettariamente sulla base dei criteri seguenti, in funzione del numero complessivo delle utenze per la misura unitaria di tariffa riferita al Comune secondo la classe demografica:
In ogni caso il canone annuo minimo è di lire 1.000.000 per ciascun Comune.
Il comma 3 dello stesso articolo specifica che il canone è determinato sulla base della tariffa individuata sulla scorta del comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e sottosuolo.
Alla luce dei quesiti pervenuti si ritiene di consigliare l'utilizzo del nuovo strumento regolamentare anche per la determinazione dei canoni concessori cimiteriali, così da poter fruire di un sistema tariffario sufficientemente omogeneo in campo nazionale.
Difatti da più parti vengono avanzate richieste di informazioni sulla determinazione della misura di tariffe di concessioni cimiteriali.
A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.