Circolare Sefit n. 3814 dell'8.01.98

VALORI LIMITE PER LE SORGENTI SONORE. RIFLESSI PER LE AREE CIMITERIALI

Con D.P.C.M. 14/1/1997 (in G.U. n. 280 dell'1/12/97), entrato in vigore il 31/12/1997, il legislatore ha inteso dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge quadro, L.447/1995, determinando:

Tali valori sono da riferire alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A posta a corredo del provvedimento e che saranno adottate dai Comuni sulla scorta dei criteri che le Regioni definiranno con propria legge (finora nessuna Regione ha ancora ottemperato a tale obbligo).

Il D.P.C.M. rappresenta un passo fondamentale nell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge quadro, perché consente alle Regioni di stabilire i criteri in base ai quali i Comuni dovranno procedere alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalla tabella A per l'applicazione dei valori di qualità, i quali, per le aree a confine, anche qualora appartengano a Comuni diversi, non potranno discostarsi tra loro in misura superiore a 5 db(A) di livello sonoro continuo equivalente o altrimenti bisognerà stabilire il divieto di contatto diretto tra le stesse.

I cimiteri, in relazione alla particolarità dei luoghi [1], si ritiene debbano essere inseriti nella classe I di tabella A, cioè "aree particolarmente protette" [2] per le quali varranno i seguenti limiti:

Valori

Valori in leq in Db (A)

 

diurno (06.00-22.00)

notturno(22.00-06.00)

Tab. B: Limite di emissione (art. 2)

45

35

Tab. C: Limite di immissione (art. 3)

50

40

Tab. D: Valori di qualità (art. 7)

47

37

I valori limite di attenzione (di cui all'art. 7) risultano i seguenti:

diurno (06.00-22.00)

notturno(22.00-06.00)

a) se riferiti ad un'ora

60

45

b) se relativi ai tempi di riferimento

50

40

Il legislatore ha previsto le norme transitorie seguenti:

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno

Zonizzazione

Limite diurno Leq (A)

Limite notturno Leq (A)

Tutto il territorio nazionale

70

60

Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68) [3]

65

55

Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68) [3]

60

50

Zona esclusivamente industriale

70

70

Per le sanzioni il legislatore ha previsto che il superamento dei limiti stabiliti comporta l'adozione delle sanzioni di cui all'art. 10 della L. 26/10/1995 n. 447, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo.

Si richiama infine l'attenzione degli associati sulla opportunità di valutare, in via preventiva, le situazioni di controllo del rumore, sia ad opera propria che di imprese private operanti nei cimiteri, per le quali si citano alcune fattispecie:

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.