ALL. 1
COMUNE DI RIMINI
Servizio Trasporti e Onoranze Funebri
PROT N° 361
Rimini lì, 19/12/96 AL MINISTERO DELLA SANITA'
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
- ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL DOTT. NICOLA SARTI
ROMA
AL DIRIGENTE SERVIZIO LEGALE
AVV. ANTONIO BRANCALEONI
SEDE
E P.C. AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
IGIENE PUBBLICA DELL'AZIENDA
UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIMINI
AL PRESIDENTE DELL'AZIENDA
UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIMINI
ALL'ASS. ALLA SANITA' E SERV. SOCIALI
DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
AL SIG. DIRIGENTE SERV. AL CITTADINO
DEL COMUNE DI RIMINI
LORO SEDI
OGGETTO: ATTIVITA' NECROSCOPICA DI CUI AL COMMA 9.7, 2° PARAGRAFO DELLA CIRCOLARE MINISTERO DELLA SANITA' N. 24 DEL 24.06.93 - E SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA (RICHIESTA DI CHIARIMENTI E QUESITI).
Da parte dei Servizi Cimiteriali comunali si segnalano difficoltà e problemi per quanto riguarda l'inumazione e la tumulazione di salme a causa della mancata apposizione del sigillo a garanzia dell'integrità e del contenuto del feretro dato che per i trasporti entro comune non si procede neppure alle verifiche dello stesso e la rispondenza del cofano alla prescrizione stabilita dal DPR 285 del 10/09/90.
L'allegata circolare dell'Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali della Regione Emilia Romagna indica chiarimenti sui compiti del Serv. di Igiene Pubblica, competente ai sensi della L.R 19/1982, e rimarca che all'Az. USL spettano esclusivamente la vigilanza e il controllo sul trasporto delle saline.
Pertanto il compito di apposizione dei sigilli dovrebbe essere affidato al personale che effettua materialmente la chiusura del feretro, demandando al servizio di custodia del cimitero la verifica dell'integrità dello stesso feretro.
Dato che la circolare indica come obbligatori gli interventi di verifica feretro e di trattamento antiputrefattivo solo per i casi di trasporto di salme fuori Comune o di decessi per malattie infettive, nel Comune di Rimini di fatto non esiste alcun controllo circa la verifica e suggellamento dei feretri, per le salme destinate ai cimiteri locali.
Si rileva d'altra pane che nel territorio è attualmente vigente il "Regolamento Servizio Trasporti Funebri" di cui a deliberazione C.C. n. 435 del 06/07/71.
Lo stesso agli articoli 20, 21 e 22 indica le norme con cui nel territorio comunale si devono svolgere le seguenti funzioni:
Per quanto riguarda l'articolo 22 si sottolinea che lo stesso indica che la chiusura del feretro deve essere effettuata dai necrofori comunali e che l'ufficiale sanitario (ora coordinatore sanitario) o suo delegato dovrà accertare:
Si rileva inoltre che nel Comune di Rimini è vigente il Regolamento d'Igiene attinente al Servizio di Polizia Mortuaria approvato dal C.C. con delibera n. 265 del 26/04/77 e omologato dal Ministero della Sanità al n. 4401/III - 32 -35/III93 del 20/11/79 che recita all'art. 21: "Chiusura della cassa: Controlli. La chiusura della salma deve essere fatta alla presenza dei necrofori del Comune, addetti al Servizio di Polizia Mortuaria, per la verifica della avvenuta esecuzione di tutti gli adempimenti previsti".
Stante le normative citate, che si considerano vigenti, in quanto non sostituite o annullate, dagli aggiornamenti normativi successivi, risultano del tutto giustificate le richieste dei Servizi Cimiteriali circa l'espletamento delle funzioni di cui sopra.
L'allegata circolare della Federgasacqua, Settore trasporti e Onoranze Funebri di Roma, del 15/10/96 n. 3626, interviene in merito alle incombenze stabilite dal DPR 285/90, per le attività necroscopiche di cui al comma 9.7, 2° paragrafo, della Circolare del Ministero della Sanità del 24/06/93.
Vi si ribadisce che nell'ambito comunale l'autorità sanitaria è il Sindaco e che l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (con l'art. 13 della Legge 23/12/78 n. 833) ha riconosciuto ai comuni attribuzioni sanitarie locali da esercitare mediante U.S.L.
Si riconosce altresì che all'Az. U.S.L. compete esclusivamente la vigilanza e il controllo del Servizio trasporto salme, con compiti di riferire annualmente al Sindaco e di proporre provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
E' quindi da chiedersi all'Az. U.S.L. proposte sulla questione in oggetto.
D'altra parte la richiamata circolare della Federgasacqua afferma che I'U.S.L. non abbia competenza ad emettere provvedimenti deliberativi in merito, essendo viziati in origine da eccesso di potere, potendo questi essere assunti dal Comune, (attraverso regolamenti) e dal Sindaco con Ordinanza, (si veda Consiglio di Stato - sez-50 - 25/10/74 n.436).
Per il personale da utilizzare per il Servizio di Polizia Mortuaria non sono permesse situazioni nelle quali il confitto in interesse possa prevalere sul rispetto delle normative.
In altri termini non possono sussistere situazioni di controllore-controllato, laddove l'Az. U.S.L. intenda delegare i compiti previsti dal comma 9.7, 2° comma, della Circolare n. 24/93 del Ministero della Sanità a personale esterno alla sua organizzazione.
Nulla impone che tale personale sia dipendente della U.S.L., potendosi anche ipotizzare che si tratti di personale comunale eventualmente identificato, in accordo con l'Amministrazione di appartenenza, in figure operanti nel Servizio Cimiteriale Comunale, quali custodi e/o necrofori appositamente individuati ed a ciò specificatamente destinati su delega della U.S.L..
In conclusione, laddove non si tratti di certificazioni da effettuarsi da personale medico dell'Az. U.S.L., dovrebbe già essere uso e consuetudine che le verifiche alla partenza dei Servizi Funebri siano effettuate da personale comunale, a cui espressamente è affidato tale compito, con delega personale (vigili, necrofori comunali addetti al servizio di polizia mortuaria e figure simili).
Per le salme destinate fuori Comune in caso di malattie infettive ovvero di avvenuto trattamento antiputrefattivo, una apposita convenzione tra i due enti, stabilirà unitamente al trasferimento delle competenze, pure quello delle risorse economiche necessarie, nonché la titolarità all'incasso dei relativi diritti.
Per facilitare l'assunzione di congrue decisioni su quanto in oggetto si chiede al Dipartimento Prevenzione in indirizzo quanto segue:
QUESITO N. 1
Può l'Az. U.S.L affidare tramite apposita convenzione il Serv. di Polizia Mortuaria a Ditte di Onoranze Funebri private?
QUESITO N. 2
La verifica formale e il suggellamento feretro per attestare che sia corrispondente alla normativa sia per la conformità del cassone in zinco interno che del feretro ligneo, deve essere fatta esclusivamente per le salme destinate fuori comune o all'estero, o anche per quelle destinate nell'ambito del territorio comunale?
Si invita la S.V. a fare cortesemente pervenire una risposta nel più breve tempo possibile e di valutare inoltre la possibilità di trasmettere una nuova circolare applicativa in materia.
Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE
SERV. TRASP. E ONORANZE FUNEBRI
(MUSSONI DOTT. PAOLO)
Pratica trattata da: Coppola Dott. Giuseppe