I servizi di trasporto funebre possono classificarsi in base alla normativa vigente in Italia in:
a) Trasporti funebri da ricomprendere all'interno dei Servizi Necroscopici. Si tratta di servizi istituzionali, a titolo gratuito per il cittadino, per i quali il Comune riceve in forma indistinta un contributo dallo Stato o recupera a mezzo di diritti e contribuzioni di legge proventi con obbligo di destinazione;
a1) Trasporti funebri effettuati ai sensi dell'art. 16/1 lettera b) del DPR 285/90;
a2) Raccolta di salme a seguito di incidenti sulla pubblica via, abbandonate, di cui si debba effettuare il riconoscimento, ecc. (art. 19/1 del DPR 285/90);
a3) Trasporti funebri di indigenti (art. 19/1 del DPR 285/90).
Si noti che nei servizi necroscopici sono da ricomprendere pure la gestione del deposito di osservazione e obitorio, la polizia mortuaria e in genere le attività riconducibili al settore funebre, da fornire in via obbligatoria da parte dell'E.L..
A fronte di tali servizi si hanno proventi diretti dai cittadini:
1) diritto fisso di cui all'art. 19/2 - del DPR 285/90 in caso di trasporto funebre che l'Amministrazione comunale consenta di effettuare a privati nel proprio territorio, semprechè il servizio non sia stato assunto in privativa ai sensi dell'art. 1 n. 8 del T.U. 15/10/1925, n. 2578 e contemporaneamente non sia esercitato dal Comune;
2) diritto fisso di cui all'art. 19/3 del DPR 285790 in caso di trasporto funebre diretto all'esterno del Comune o proveniente dall'esterno del Comune da svolgersi su richiesta degli interessati con medesimo carro.
b) Servizi pubblici a domanda individuale (a titolo oneroso per il cittadino: vds. elenco D.M. Interno 31.12.1983).
b1) Trasporti funebri effettuati a pagamento ai sensi dell'art. 16/1 lettera a) del DPR 285/90 in quanto sono richiesti servizi o trattamenti speciali.
b2) Altre tariffe concernenti prestazioni particolari sempre connesse al trasporto funebre a pagamento, consentite dal DPR 285/90.
Spetta ad ogni Amministrazione Comunale fissare nel Regolamento comunale di igiene (più spesso nel regolamento di polizia mortuaria locale) o nell'atto di approvazione delle tariffe cosa intendere per servizi o trattamenti speciali, al fine di disciplinare con precisione la distinzione fra onerosità e gratuità del servizio.
Si ricorda, a tal proposito, che è opportuno modificare il regolamento di polizia mortuaria comunale per avere una precisa distinzione fra onerosità e gratuità del servizio, qualora ciò non fosse già specificata. Di seguito si riporta lo schema di riferimento per la modifica degli articoli del Regolamento di polizia mortuaria comunale, (suggerito dalla commissione servizi funerari di Federgasacqua), la cui applicazione può rendere meno soggetta a contenzioso la norma di che trattasi:
ARTICOLO XX
Trasporti gratuiti e a pagamento
(1) I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:
a) quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. YY, la sosta lungo il percorso;
b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, in ogni altro caso.
(2) I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.
[oppure:
(2) I trasporti funebri a pagamento sono ripartiti in ___ categorie, le cui caratteristiche e servizi erogati risultano dalla tabella allegata al presente Regolamento, del quale forma parte integrante e contestuale].
(3) Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.
ARTICOLO YY
Fornitura gratuita di feretri
(1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per inumazione o cremazione per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
(2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
Si sono assunti a riferimento i seguenti criteri per considerare o meno a pagamento i servizi di trasporto funebre in relazione alla forma con la quale viene effettuato il servizio e al tipo di sepoltura cui è destinata la salma:
- sono a titolo gratuito i soli servizi di trasporto funebre di salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- inoltre, poiché in base al combinato disposto degli articoli 49 e 50 del DPR 10/9/1990 n. 285, i Comuni sono tenuti a fornire gratuitamente ai cittadini la sepoltura in terra e dal 1987, in base all'art. 12 4^ comma del DL 359/87 convertito in legge con modificazioni con L. 440/1987 la cremazione delle salme, si ritiene che l'Amministrazione possa escludere dalla gratuità del servizio i trasporti di salme destinati a sepolture private, intendendosi per tali quelle disciplinate dal titolo XVIII del citato DPR 285/90.
I trasporti funebri a titolo oneroso sono stati assoggettati al regime particolare dei prezzi e tariffe amministrati fino al 20/3/1992.
Per l'anno 1992 era stata emanata, come per il passato, la direttiva CIP n. 28/1991 del 14/11/91, in applicazione dell'art. 17/1 della legge 28/2/1986 n. 41.
Dal 21/3/92 (per poco meno di due mesi), per effetto dell'art. 15/4 del D.L. 17/3/1992 n. 233 (G.U. 21/3/92 n. 68), i trasporti funebri a pagamento sono stati accomunati al settore acquedotti.
Successivamente, con D.L. 20/5/92 n. 289, l'art. 15/4 è stato riformulato e, pur permanendo per i trasporti funebri a titolo oneroso la deroga al regime dei prezzi e tariffe amministrate, questi hanno ora il solo limitatore alla crescita delle tariffe del non superamento del 100% del costo di produzione del servizio, indipendentemente dalla forma di gestione prescelta.
Tale disposizione è stata reiterata con molteplici decreti (D.L. 20/7/92 n. 342, D.L. 18/9/92 n. 382, D.L. 19/11/92 n. 440, D.L. 18/1/1993 n. 8, l'ultimo dei quali convertito in legge con legge n. 68 del 19/3/1993).
Per la applicazione della norma di che trattasi è opportuno specificare che essa si riferisce unicamente e distintamente ai trasporti funebri a titolo oneroso di cui all'art. 16 del DPR 285/90, cioè "quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali", indipendentemente dalla forma di gestione.
L'aliquota minima di copertura dei costi non è stabilita per ogni singolo servizio a domanda individuale, ma solo per il coacervo (la somma) degli stessi (attualmente al 36%) e ciò, ora, unicamente per i Comuni in stato di dissesto o i cui parametri gestionali significativi denotino una situazione strutturalmente deficitaria.
Per concludere si precisa che nella valutazione dell'aliquota massima di copertura dei costi non si comprendono nella determinazione dei costi, quelli relativi ai servizi gratuiti di cui all'art. 16/1 lettera b) e art. 19/1 del DPR 285/90, nonché quelli per raccolta di salme a seguito di incidenti sulla pubblica via, abbandonate, di cui si debba effettuare il riconoscimento, ecc., di cui all'art. 19/1 del DPR 285/90.
Nella determinazione dei ricavi dovranno non dovranno comprendersi i diritti fissi di cui all'art. 19 commi 2 e 3 del DPR 285/90. Si tratta rispettivamente di trasporto funebre che l'Amministrazione Comunale consenta di effettuare a privati nel proprio territorio, sempreché il servizio non sia assunto in privativa ai sensi dell'art. 1 n. 8 del T.U. 15/10/1925 n. 2578 e contemporaneamente non sia esercitato dal Comune, e del diritto di privativa per trasporto funebre diretto all'esterno del Comune o proveniente dall'esterno.