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Atti Parlamentari - LXIII - Camera dei Deputati
XIII LEGISLATURA - ALLEGATO B AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1997
Volonté - Al Ministro dell'Interno - Per sapere - premesso che:
l'articolo 1 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (municipalizzazione di pubblici servizi) facoltizza i Comuni ad assumere il servizio dei trasporti funebri, anche con diritto di privativa;
l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285, prevede che il trasporto delle salme è a carico del Comune e che il pagamento è dovuto, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale, "quando vengono richiesti servizi o trattamento speciali";
i Comuni che esercitano oggi il servizio dei trasporti funebri urbani in forma diretta, non in economia o a mezzo di azienda speciale sono in quantità esigua, sia per l'inadeguatezza delle strutture sia per il blocco delle assunzioni;
il ricorso alla gestione dei privati da parte dei Comuni, anche se attraverso gare di appalto, ha creato regioni di monopolio, ingenerando una situazione di squilibrio a favore del concessionario esclusivista e gravemente penalizzante per gli altri operatori del settore;
numerose pronunce della magistratura hanno, tra l'altro, affermato doversi ritenere concorrenza sleale l'attività dell'ente pubblico che, gestendo un'attività in regime di concorrenza, ricorra alla politica di praticare prezzi insostenibili degli imprenditori privati, in quanto non obiettivamente economici (Cassazione civile, sezioni unite, n. 587 del 1991) - :
se non ritenga di dover promuovere un atto chiarificatore al fine di consentire che il servizio dei trasporti funebri urbani ed intercomunali possa essere esercitato dal Comune solo se gestito in forma diretta e senza diritto di privativa e che l'esercizio del trasporto dei cadaveri non possa essere dato in concessione a terzi e, quindi, esercitato di fatto in regime di monopolio;
se non ritenga di assumere adeguate iniziative al fine di evitare che l'espletamento di un esercizio pubblico da parte dei Comuni, oltre che svolgersi in modo inadeguato e intempestivo, si traduca in un danno all'imprenditoria privata, che da tempo ha organizzato le proprie aziende in modo da erogare un servizio tempestivo ed efficiente, praticando altresì tariffe concorrenziali a quelle del servizio pubblico;
se non ritenga, nel momento in cui si rende indispensabile razionalizzare da parte di enti pubblici la gestione dei servizi locali, impartire disposizioni al fine di una corretta interpretazione ed applicazione delle norme di cui agli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990, anche al fine di trovare l'indispensabile squilibrio tra la gestione pubblica e l'iniziativa privata.
RISPOSTA - Le forme di gestione dei servizi pubblici individuate dall'articolo 22 della legge n.142/90 sono alternative.
La scelta è pertanto rimessa all'ente, che terrà conto non solo della natura dell'affare, ma anche dei costi, della durata e di ogni altro elemento.
Si ritiene, comunque, che l'ente può legittimamente esercitare il servizio di trasporto funebre con diritto di privativa, conformemente alle previsioni di cui all'articolo 1 del Regio Decreto n. 2578 del 1925, norma che non contrasta con l'articolo 22 della legge n. 142 del 1990 e che, sostanzialmente, fa sopravvivere tale forma di gestione.
Il Ministro dell'Interno: Napolitano